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Deducibilità spese in caso di redditi di diverso tipo
Ciao a tutti
Vorrei porre un quesito in materia di deducibilità dei costi dal reddito.
Attualmente lavoro come docente nella scuola statale.
Inoltre, essendo iscritto nell'albo degli avvocati, sto per aprire la partita IVA con il regime agevolato per nuove attività.
Faccio presente che la normativa attuale prevede la compatibilità tra le due attività suddette.
Visto che molto probabilmente nel 2007 i miei redditi saranno costituiti da redditi da lavoro autonomo solo per una parte molto marginale in confronto ai redditi da lavoro dipendente, mi chiedevo se le spese attinenti all'attività professionale fossero deducibili, oltre che dai compensi dell'attività stessa, anche dai redditi di lavoro dipendente.Ad. esempio:
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 15.000
COMPENSI DA LAVORO AUTONOMO 2.000
SPESE DA ATTIVITA' PROFESSIONALE 3.000In questo esempio, le spese deducibili superano i compensi.
I compensi su cui calcolare l'imposta, dunque, vengono azzerati.
A questo punto restano 1.000 non "scaricabili" oppure tale somma può essere portata in deduzione dal reddito complessivo (quadro RN in UNICO 2006) e quindi in tal modo dal reddito da lavoro dipendente?Faccio presente che mi pongo questo problema sia, per il momento, nell'ambito di un regime fiscale agevolato per nuove attività, sia in futuro per un altro qualsiasi regime scelto (es. supersemplificato..).
Ringrazio anticipatamente e invio ai forumisti AUGURI DI BUON ANNO.
Sebastian
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Ciao
I costi inerenti l'attività professionale, vanno a dedurre i corrispondenti compensi della professione
Se i costi supereranno i ricavi, nel rigo RE19 dovrai indicare una perdita, perdita che dovrà essere riportata nel rigo RN1 e che andrà a ridurre il tuo reddito complessivo
La risposta è quindi positiva: il tuo reddito complessivo sarà costituito da quello di lavoratore dipendente, meno eventuale perdita, quale lavoratore autonomo
PS: sono nuovo qui dentro, ti consiglio, comunque, di aspettare la risposta del Dottore Commercialista Paolo
Buon Anno anche a te
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Grazie Fulvio. La soluzione da te prospettata sarebbe molto auspicabile.
A questo punto, in attesa di Paolo, il dubbio che può sorgere è se questa soluzione di considerare le spese ?professionali? in deduzione del reddito complessivo (rigo RN 1) sia effettivamente possibile o se invece sia impedita dal fatto di dover imputare la perdita "professionale" ai (soli) compensi professionali dei periodi d?imposta successivi.
In pratica, chiedo se quanto previsto in materia di perdite dagli artt. 8 e 84 del Testo Unico (che riporto sotto per comodità), abbia come conseguenza quella di impedire la deduzione dal reddito complessivo dello stesso anno e quindi, di fatto, la deduzione delle spese professionali dal reddito da lavoro dipendente.Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.tratto da:
Articolo 8: Determinazione del reddito complessivo
(...)
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84. (1)(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69, poi modificato dall'art. 29, D.L. 23.02.1995, n. 41, poi modificato dall'art. 8, D.Lgs. 08.10.1997, n. 358, poi modificato dall'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, è stato, poi, così sostituito dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006. Si riporta di seguito il testo previgente (...)
Articolo 84: Riporto delle perdite
(...)
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. (6)(6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006. Si riporta di seguito il testo previgente (...)
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Ciao... sono veramente nuovo!!!
stavo sbirciando qua e la per cercare di capire se il sottoscritto pur essendo un lavoratore dipendente con tanto di contratto a tempo indeterminato possa aprire una partita Iva per fornire servizi di consulenza.
Premetto che il ramo è lo stesso anche se le competenze specifiche sarebbero diverse... che ne dite? si può fare? ed eventualmente in un caso di conflitto d'interesse di chi è la competenza di rompermi le "balle"? Azienda o Agenzia delle entrate?
ma quindi un lavoratore dipendente può anche avereuna partita IVA? mi sembra di strasi da quello letto fino ad ora, sbaglio?
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Chiedo scusa, ma ripropongo in particolare a PAOLO il thread che avevo aperto giorni fa e a cui, in parte, aveva contribuito Fulvio.
Ringrazio anticipatamente
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Intervengo di nuovo, in attesa di una conferma da parte di Paolo
Riprendo l'articolo 8:
Determinazione del reddito complessivo
(...)
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84. (1)Se i compensi professionali, sono inferiori ai costi sostenuti nel corso dell'anno, per l'attività professionale, l'importo che si dovrà indicare nel rigo RE21, rappresenterà una perdita professionale.
Tale perdita dovrà, come specificato dalla prima parte segnata in rosso, andare in diminuzione del reddito complessivo, riportato nel rigo RN1.
Nell'anno successivo, il riporto della perdita, è un dato soltanto contabile.
In sede di dichiarazione, la perdita non viene, infatti, indicata: dovrai nuovamente compilare il quadro RE, sottraendo dai tuoi compensi, i costi inerenti la professione.Se il risultato sarà positivo, il reddito professionale andrà ad aggiungersi agli altri redditi prodotti nell'anno, per formare quello complessivo; in caso contrario, lo andrà a decurtare
In sede di dichiarazione, dovrai indicare esclusivamente il reddito prodotto nel periodo d'imposta, indipendentemente da redditi o perdite, generati negli anni pregressi.
Spero di aver capito ciò che chiedevi e spero di esserti stato un poco d'aiuto. Ti consiglio di attendere, comunque, la risposta di Paolo
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@iceyou said:
Ciao... sono veramente nuovo!!!
stavo sbirciando qua e la per cercare di capire se il sottoscritto pur essendo un lavoratore dipendente con tanto di contratto a tempo indeterminato possa aprire una partita Iva per fornire servizi di consulenza.
Premetto che il ramo è lo stesso anche se le competenze specifiche sarebbero diverse... che ne dite? si può fare? ed eventualmente in un caso di conflitto d'interesse di chi è la competenza di rompermi le "balle"? Azienda o Agenzia delle entrate?
ma quindi un lavoratore dipendente può anche avereuna partita IVA? mi sembra di strasi da quello letto fino ad ora, sbaglio?E' troppo generico per poterti dare una risposta.
Dovresti consultare il tuo contratto ed il CCNL per capire se sono previsti divieti ad aprire una propria posizione autonoma ed eventuali diritti d'esclusiva alle prestazioni lavorative
Ciao
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Per Sebastian
Fermo!! Mi sono accorto solo ora che hai scritto regime agevolato per nuove iniziative
Per chi usufruisce dell'articolo 13, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef del contribuente.
Il discorso precedente, presupponeva, invece, l'adozione del regime semplificato
Ho capito......vado a dormire
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Tenendo conto dei seguenti elementi:
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il regime agevolato art. 13 L. 388/00 fa in modo che il tuo reddito professionale venga "estratto" dal calcolo dell'Irpef e soggiacia ad imposta per l'appunto "sostitutiva", impedendo, di fatto, qualsiasi possibilità di compensazione con altri tipi di reddoto soggetti irpef;
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nuove regole fiscali prevedeno che le perdite professionali possano essere detratte solo da redditi della medesima natura, sino a capienza, con possibilità di riporto agli anni successivi. Dunque non risulta più possibile effettuare una compensazione "orizzontale" con altri redditi di diversa natura nel medesimo periodo d'imposta.
Reputo che:
- le perdite generate in un periodo d'imposta saranno riportabili agli esercizi successivi a sola compensazione dei redditi professionali. Ciò dovrebbe essere valido anche se poi l'eventuale reddito residuo (post compensazione) sia imponibile con imposta sostitutiva dell'Irpef.
Ho scritto "dovrebbe", perchè questa è una mia deduzione dai principi generali dell'ordinamento e da quelli specifici delle disposizioni citate.
Nella regolamentazione fiscale una circolare ministeriale potrebbe però avere pragmaticamente "rango di quasi legge" e dunque intervenire "bloccando" la possibilità. Ad oggi non me ne risultano in merito. Allo stesso modo andrà verificata la modalità (e possibilità) di compilazione di Unico in tal senso.
Alla medesima conclusione si potrebbe frapporre l'ostacolo dell'art. 8, c. 3 del TUIR nel caso di reddito di impresa che verrebbe determinato ai sensi dell'art. 66 (imprese minori).
Il tutto comunque avrebbe bisogno di maggiore approfondimento e verifica.
Paolo
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Ciao Paolo,
mi inserisco in questa discussione chiedendoti lumi sulla seguente situazione.
Un professionista con partita iva che nel primo anno di attività ha avuto reddito prefessionale zero può riportare i costi inerenti l'attività? la perdita (differenza negativa di RE21) dove la indica? in RE24? può riportarla in avanti così da compensarla coi redditi professionali futuri?
Grazie e complimenti.
Aniello