• User Attivo

    Procacciatore occasionale affari - quadro RR

    Professionista autonomo con partita Iva in regime forfettario e iscritto alla gestione separata INPS. Per aver segnalato un cliente per una importante fornitura mi è stata riconosciuta una provvigione di 5300 euro (assolutamente occasionale). Come da indicazioni avute ho emesso ricevuta soggetta a con rit. acconto 23% su imponibile del 50% che indicherò nel quadro RL del mod. Redditi 2021. Non ho fatto fattura perchè l'attività di "procacciatore" esula dalla mia attività principale (ateco 741090).
    Solo ora però vengo a sapere che avendo superato i 5000 euro dovrò pagare anche i contributi INPS tassazione separata: 25.72% sull'imponibile di 5300 euro. Essendo già iscritto alla tassazione separata Inps credo che dovrò inserire nel quadro RR il reddito di questa prestazione occasionale con la causale 4 che si sommerà al reddito della mia attività professionale proveniente da quadro LM indicata in quadro RR con causale 1. E' corretto?
    Solo per maggiore chiarimento: avendo superato i 5000 euro solo di 300 euro si può soprassedere dal pagamento INPS? Non esiste una tolleranza? E' proprio tassativa la aomma di 5000 euro?
    Grazie e cordiali saluti


  • Moderatore

    Buonasera,

    se l'attività era meramente occasionale è giusto non aver emesso alcuna fattura. Basta una semplice ricevuta e, per l'attività di procacciatore è prevista un aliquota del 23% a titolo di ritenuta d'acconto.

    Soltanto per i LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI, avendo superato i 5.000 euro (netti) sulla differenza devono essere pagati i contributi previdenziali, ma non solo.

    Innanzitutto nella Ricevuta occasionale deve essere precisato se il Prestatore ha superato o meno i 5.000 euro lordi. Questo perché il Committente non sa se il Prestatore di per sé ha superato o meno i 5.000 euro e si attesta esclusivamente alla ricevuta (magari per correttezza, se se ne fosse accorto, avrebbe dovuto avvisarti quanto prima).

    Premesso ciò, nella ricevuta avrebbe dovuto specificare sia i 2/3 di contributi previdenziali a carico Committente che, per la differenza, (1/3) a carico Suo.

    Successivamente, il Committente, oltre a versare le ritenute d'acconto ed i contributi entro le scadenze previste dalla legge, sarebbe stato obbligato a fare una comunicazione (UNIEMENS) che comunica all'INPS le trattenute previdenziali.

    In sostanza ad oggi l'INPS capirà che non risultano versati i contributi previdenziali soltanto nell'ipotesi in cui venga fatto un controllo incrociato sulle Certificazioni Uniche per prestazioni occasionali superiori a 5.000 euro.

    Pertanto, io fossi in Lei contatterei il Committente e modificherei la ricevuta. Tuttavia, ci sarebbero delle sanzioni per tardivo versamento dei contributi e comunicazione UNIEMENS.

    Altrimenti un'altra alternativa, seppur vi è comunque la sanzione a carico del committente per non aver inviato l'UNIEMENS, è compilare il quadro RR inserendo il reddito assoggettato a contribuzione e pagare per intero i contributi (e non come previsto dalla legge - 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore).

    Cordiali saluti,

    Mattia Giannini
    Dottore Commercialista


  • User Attivo

    Dott. Giannini, buongiorno e ben ritrovato. Lei sempre preciso e disponibile, io "scocciatore". Ho letto con attenzione la Sua risposta ed ho capito che "non avevo capito nulla" prima.
    Tuttavia mi permetto girarle due osservazioni, in verità non tanto recenti, che avevo trovato in risposta ad un quesito analogo al mio:
    L'iscrizione alla gestione separata è prevista, al superamemto dei 5000 euro, per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Nel tuo caso il procacciatore d'affari svolge attività commerciale occasionale, per la quale non esiste alcun obbligo contributivo.

    La circolare inps fa preciso riferimento alle attività di lavoro autonomo occasionale ex art. 67, comma 1, lettera l del TUIR. Pertanto a mio avviso le provvigioni del procacciatore, derivando da attività commerciale, non rientrano in questa fattispecie.

    Secondo Lei potrebbe applicarsi al mio caso tale interpretazione?
    La ringrazio e, scusandomi ancora per il disturbo, le porgo cordiali saluti
    Claudio Giordani


  • Moderatore

    Buonasera,

    Le rispondo che, tanto è vero quanto dice, tanto che la gestione separata di per sé spetta, come obbligo, ad un professionista, seppur occasionale, che supera la soglia dei 5.000 euro.

    In merito al procacciatore, è ovvio che sia inquadrato come imprenditore, di conseguenza quel “procacciatore occasionale” rientra nell’albero degli imprenditori commerciali occasionali. Tuttavia, a differenza del professionista, al procacciatore è prevista la gestione artigiani e commercianti ma in base alle indicazioni INPS nulla è dovuto. Ovviamente la circolare dell’INPS fa riferimento al TUIR e quindi, a loro interpretazione, non è dovuta alcuna contribuzione. È una circolare non recentissima, ma la Circolare (se non ricordo male è del 2004), in quanto tale, seppur non è Legge, evita, nell’ipotesi in cui ci si conforma, controversie con l’organo previdenziale.
    Inoltre, tale soluzione è anche desumibile da un confronto tra CU e 770 dove si evince che per i codici di lavoro occasionale si precisa l’obbligo di inserire i contributi relativi alla quota eccedente il minimale; cosa, invece non prevista per i redditi di imprese occasionali.

    In conclusione, se si parla di IMPRESA OCCASIONALE Lei sta tranquillo pur non facendo nulla, poiché si conforma a quanto indicato dalla circolare inps.

    Diverso è, invece, il caso di cui le parlavo ieri, ossia un LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, in cui doveva indicare nel quadro RR i contributi e versarli in autonomia, se non già fatto dal suo sostituto d’imposta.

    Le auguro buona serata e per qualsiasi dubbio non esiti a contattarmi.

    Cordiali saluti,

    Mattia Giannini
    Dottore Commercialista


  • User Attivo

    @dott-mattia-giannin ha detto in Procacciatore occasionale affari - quadro RR:

    Buonasera,
    Le rispondo che, tanto è vero quanto dice, tanto che la gestione separata di per sé spetta, come obbligo, ad un professionista, seppur occasionale, che supera la soglia dei 5.000 euro.
    In merito al procacciatore, è ovvio che sia inquadrato come imprenditore, di conseguenza quel “procacciatore occasionale” rientra nell’albero degli imprenditori commerciali occasionali. Tuttavia, a differenza del professionista, al procacciatore è prevista la gestione artigiani e commercianti ma in base alle indicazioni INPS nulla è dovuto. Ovviamente la circolare dell’INPS fa riferimento al TUIR e quindi, a loro interpretazione, non è dovuta alcuna contribuzione. È una circolare non recentissima, ma la Circolare (se non ricordo male è del 2004), in quanto tale, seppur non è Legge, evita, nell’ipotesi in cui ci si conforma, controversie con l’organo previdenziale.
    Inoltre, tale soluzione è anche desumibile da un confronto tra CU e 770 dove si evince che per i codici di lavoro occasionale si precisa l’obbligo di inserire i contributi relativi alla quota eccedente il minimale; cosa, invece non prevista per i redditi di imprese occasionali.
    In conclusione, se si parla di IMPRESA OCCASIONALE Lei sta tranquillo pur non facendo nulla, poiché si conforma a quanto indicato dalla circolare inps.
    Diverso è, invece, il caso di cui le parlavo ieri, ossia un LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, in cui doveva indicare nel quadro RR i contributi e versarli in autonomia, se non già fatto dal suo sostituto d’imposta.
    Le auguro buona serata e per qualsiasi dubbio non esiti a contattarmi.
    Cordiali saluti,
    Mattia Giannini
    Dottore Commercialista

    La ringrazio ancora tanto!
    Cordiali saluti
    Claudio Giordani