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Sentenza di Cassazione n. 54946: la responsabilità del gestore di sito Internet!
Nei giorni scorsi si è alzata una forte polemica per una condanna del responsabile del sito.
Come accade spesso la notizia viene fornita con titoli molto provocanti, informazioni non chiare o nascoste, battutine e robe varie.
Volevo invece segnalarvi un articolo di Francesco Buffa su QuestioneGiustizia.it: Responsabilità del gestore di sito Internet. Nota a margine della sentenza di Cassazione n. 54946
Questo passo mi pare fondamentale per la vicenda:
La Corte ha rilevato che la sentenza di merito aveva ritenuto il gestore responsabile non per l?inserimento del file diffamatorio, cioè per il suo upload, effettuato nel caso autonomamente dall?autore, ma per il suo mantenimento on line dalla data in cui aveva avuto consapevolezza del file (per aver ricevuto sulla casella postale mail dell?autore del messaggio contenente il certificato penale del diffamato) fino alla data del sequestro preventivo del sito. La Corte quindi esclude da un lato l?allegata contraddittorietà della sentenza impugnata e, per altro verso, la possibilità in sede di legittimità di un riesame della vicenda nel merito, tanto più che nessuna deduzione specifica risultava fatta dal ricorrente (che pur pacificamente si trovava all?estero essendo in periodo feriale) in ordine alle ragioni ostative della lettura della casella postale e quindi della sua consapevolezza del messaggio diffamatorio.
I grassetti sono i miei.
L'articolo spazia nelle varie perplessità comunque della vicenda, volevo però segnalarvi il cuore della sentenza, aldilà del giudizio di ognuno di noi, giusto per capire di cosa stiamo parlando
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A me la frase "(per aver ricevuto sulla casella postale mail dell’autore del messaggio contenente il certificato penale del diffamato)" non sembra chiara, in italiano.
Di chi era la casella postale dov'è arrivata la mail contenente il certificato, del gestore del sito o dell'autore del post?
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Ok, letta tutta la sentenza e chiarito il dubbio: tre giorni dopo aver inserito il commento, l'autore aveva inviato al gestore del sito una mail col certificato, perciò la mail col certificato era dell'autore del commento, nel senso che l'aveva inviata lui, e la casella postale era del gestore del sito.
In pratica, sembra di capire che il gestore del sito non può essere considerato responsabile di un commento finchè non sia almeno provato che ne era a conoscenza, e questo è rassicurante, e d'altra parte che ricevere una mail costituisce prova sufficiente per dimostrare che si è a conoscenza del suo contenuto, e questo lo è un po' meno.
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Buondì, devo dire la mia per forza, perchè questa storia, secondo me, ha fatto un po' troppo clamore (per colpa di qualche giornalista).
Innanzitutto le sentenze della Cassazione non sono vincolanti, non fanno legge e possono essere sovvertite anche da giudici di primo grado. Capita spessissimo che due sezioni differenti della Cassazione giudichino la stessa fattispecie in due modi completamente opposti. Ciò che invece potrebbe essere davvero vincolante sarebbe un giudizio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (che si riuniscono proprio per risolvere un conflitto tra due sezioni della stessa Corte). Ma non è questo il caso.
Dunque.
La regola principale è una sola e ci viene data dal d.lgs. 70/2003 (quello sul commercio elettronico, per intenderci). La legge stabilisce che il gestore del sito internet non è mai responsabile per le attività che vengono fatte in autonomia sul suo sito dai suoi utenti, a meno che, venuto a conoscenza della presunta illiceità di quei contenuti, non si adoperi per avvisare le autorità competenti.
Ma veniamo al caso che ci tormenta da qualche giorno.
Dalla lettura della sentenza i fatti non appaiono chiari (bisognerebbe leggere il ricorso o la citazione in primo grado per capire in effetti cosa è accaduto). Si fa accenno ad una email ricevuta (il cui contenuto non viene ben specificato). Si fa accenno addirittura ad un articolo sul blog del gestore del sito, a firma dello stesso gestore del sito, in cui viene richiamato e commentato il commento diffamatorio, quasi come se lo appoggiasse.
Anche la frase dell'articolo che richiama Giorgio sarebbe sbagliata in termini di legge: "ma per il suo mantenimento on line dalla data in cui aveva avuto consapevolezza del file (per aver ricevuto sulla casella postale mail dell?autore del messaggio contenente il certificato penale del diffamato) fino alla data del sequestro preventivo del sito". Come già detto, la legge stabilisce che l'unico obbligo del gestore del sito è quello di avvisare le autorità competenti e non di bloccare l'accesso ai contenuti o rimuoverli (cosa che è obbligatoria solo se viene richiesta dall'autorità giudiziaria).
Quello che voglio dire è che non conosciamo i contenuti di tutti questi documenti e quindi ogni commento appare superfluo. Di che parliamo? Di che discutiamo?
Invito quindi il mondo di internet, al momento, ad ignorare totalmente questa sentenza, visto che non se ne conoscono i presupposti (e visto che esistono decine e decine di sentenze, nazionali ed europee che stabiliscono il contrario, nonchè una legge chiarissima a riguardo). Se devo dire la mia, e mi auguro che l'amico giornalista che ha lanciato la notizia non mi legga, la vicenda si avvicina più ad un click baiting che ad una vera informazione sui contenuti e sulla massima della sentenza.
L'allarmismo è mio nemico e non troverete mai un mio articolo tramite il quale, per acquisire clientela, vi descrivo fatti e situazioni gravi e da risolvere con urgenza tramite un avvocato. Anzi, meno avvocati avrete di mezzo, meno vi farò spendere e più sarete contenti e fidelizzati. Scusate la chiosa autopromozionale
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Hey Antonino, grazie, speravo proprio anche in un tuo contributo alla causa