• User

    Nota 10478 del 21/06/2013: Prestazioni occasionali, vero che non serve nulla?

    Buongiorno a tutti,

    in questi giorni sto rilevando l'attività di mio padre e mi trovo a dover risolvere una questione fonte di non pochi dubbi in quanto sto ricevendo indicazioni discordanti.
    Ho aperto nuova partita iva (sono un piccolo produttore del settore agroalimentare e la partita iva ha due codici ATECORI, produzione di condimenti e spezie come codice primario e commercio al dettaglio in itinere di altri prodotti alimentari e bevande).

    Per questioni logistiche capita, spesso ma comunque abbondantemente entro le 90 giornate / 720 ore annue, di dover partecipare a fiere o manifestazioni su suolo pubblico, in giornate nelle quali io non posso fisicamente assentarmi dalla sede per seguire la produzione.
    In questi casi la mia intenzione sarebbe quella di mandare mio padre e mia madre a fare promozione/vendita dei prodotti.

    Secondo la nota n. 10478 del 21 giugno 2013, cito testualmente, "**la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione, così da escludere l?**obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune circostanze, inoltre, l?occasionalità può essere qualificata come regola generale da tenere conto in sede di verifica ispettiva", e ancora "La presunzione di occasionalità è applicata alle prestazioni di pensionati, parenti o affini dell?imprenditore, in veste di collaborazione gratuita, tale da non richiedere iscrizione nella Gestione assicurativa né da ricondurre alla subordinazione. L?attività non deve avere sistematicità e stabilità dei compiti, né presupporre comportamenti abituali e prevalenti per quanto riguarda il funzionamento dell?azienda. Inoltre, se il familiare è impiegato full-time presso altro datore di lavoro, si considera residuale il tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l?azienda del familiare".

    Ora vorrei capire: è vera questa cosa o segue come al solito tutta una serie di interpretazioni contrastanti che la rendono inapplicabile?
    Nel senso, se io mando mio padre e mia padre in fiera a vendere i miei prodotti, saltuariamente, ed ovviamente questi emettono regolare ricevuta fiscale ad ogni compravendita e quindi sono perfettamente in regola a fronte di qualsiasi controllo della finanza, non c'è bisogno di fare altro se non poter dimostrare che effettivamente si tratta di una collaborazione saltuaria e non di un lavoro continuativo?

    Perché i miei dubbi sono, uno che questo sia tutto molto bello ma la realtà non sia questa. Due mi chiedo una cosa: nel caso in cui questo sia corretto e fattibile, c'è bisogno di mettere giù un contratto scritto con le condizioni tra le parti? Perché onestamente faccio fatica a capire come, nel caso in cui non serva nulla, sia possibile dimostrare a che titolo stiano facendo promozione e vendita dei prodotti dell'azienda del figlio........

    Grazie in anticipo a tutti quelli che sapranno darmi notizie utili (magari se necessario con link a norme in grado di farmi un po di chiarezza.....).


  • User

    Mi hanno anche detto che (sempre prendendo con le molle l'attendibilità delle fonti), in quanto collaboratori occasionali a titolo gratuito, non sono tenuto a regolarizzare nulla per quanto concerne INPS e INAIL e che, nel caso in cui ci dovesse essere un controllo mentre partecipano ad una manifestazione per vendere i prodotti, è sufficiente l'esistenza di un contratto di collaborazione gratuita approvato e firmato dalle parti in maniera tale da dimostrare a che titolo sono presenti all'interno dello stand.
    Qualcuno può aiutarmi a fare un po di chiarezza? Perché sto cominciando ad essere un pochino confuso........ 😞


  • User Attivo

    ciao jonatamuratori
    secondo me nel caso specifico si applichera per analogia l'art 23o bis del codice civile collaborazione nell'impresa familiare
    Dunque i tuoi genitori figureranno come tuoi collaboratori
    Una impresa familiare può derivare da una ditta individuale già esistente o può essere costituita contestualmente all’inizio dell’attività.
    La costituzione dell’impresa familiare avviene con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata, in cui devono essere indicati: l’attività esercitata dal titolare; gli estremi dei familiari collaboratori e il grado di parentela. Entro 30 giorni dalla stipula dell’atto, bisogna provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia in cui l’impresa ha sede legale.
    Per me é ok
    mich