• User

    Resi Clienti. C'è "Giurisprudenza" relativa a Distributori?

    Il rivenditore ha l'obbligo di provvedere nei confronti del cliente finale che entro i due anni segnala un difetto. In taluni casi il prodotto ha una garanzia estesa e talvolta "a vita".
    Viceversa il distributore provvede sì nei confronti del rivenditore, ma con condizioni tali che di fatto rendono anti economico il reso.

    Fermo restando che poi sappiamo tutti che fanno ciò che vogliono, sarei curioso di sapere se c'è conoscenza di una qualche situazione nella quale i distributori siano stati messi di fronte alle loro reponsabilità.

    Grazie


  • Per prima cosa puntualizziamo che il rivenditore é tenuto alla garanzia biennale solo nei confronti di vendite a privati.
    I distributori non fanno "quello che vogliono" fanno "quello che viene sottoscritto dai loro clienti nelle condizioni di vendita", sarà il cliente che (se non é un pirla) non accetterà di rifornirsi da loro nel caso di condizioni capestro.
    Detto questo, in genere la garanzia dei grossisti é ALMENO annuale e PAGANDO di solito é possibile estenderla a due o più ... ovviamente se il distributore é degno di questo nome ... e i prodotti non siano "cineserie" da quattro soldi. Inoltre tale garanzia è più o meno pronta ed economica a seconda del "peso contrattuale" del loro cliente. In alcuni casi il distributore autorizza ad eliminare il prodotto difettoso (senza bisogno di restituirlo) e ne invia uno nuovo senza soverchia difficoltà (nel caso delle "cineserie" da quattro soldi)


  • User

    Io sto parlando di grossi distributori, ed anche senza essere pirla fanno quello che vogliono perché se vuoi lavorare con loro devi sottoscrivere le sole condizioni di vendita.
    A meno che sono veramente pirla io ed esistono condizioni di vendita personalizzate. Se è così mi farebbe piacere saperlo.

    La garanzia di cui parli è quella verso i clienti che il rivenditore compra per poi rivenderla a sua volta; non mi risulta ci sia una sorta di "asicurazione" che copra il rischio di prodotti difettosi.

    Non è un problema di cineserie, ma di tutti i prodotti di basso costo. Puoi anche convincere il cliente ad acquistare l'estensione di garanzia per il PC, ma se compra ad esempio un router da 35/50€ difficilmente compra anche l'estensione di garanzia (ammesso che esista).

    A puro titolo di esempio ecco cosa si trova sul sito di una nota marca:
    IN BASE A TALI NORME, TRA LE ALTRE COSE, I VENDITORI SONO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI PER QUALSIASI DIFETTO DI CONFORMITA' CHE SI MANIFESTI ENTRO DUE ANNI DALLA CONSEGNA DEL PRODOTTO ACQUISTATO E SIA DENUNCIATO DAL CONSUMATORE ENTRO DUE MESI DALLA SCOPERTA DEL DIFETTO. IN TALI CASI, I CONSUMATORI HANNO DIRITTO AL RIPRISTINO, SENZA ALCUNA SPESA, DELLA CONFORMITA' DEL BENE, TRAMITE RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE, OVVERO A RIDUZIONE DEL PREZZO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, NELLE MODALITA' E ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

    La garanzia in questione è di due anni, per alcuni prodotti anche di 3, per altri di 5 e per altri ancora "lifetime".
    In altre parole, io mi impegno a prendere in carico il prodotto, restituirlo al distributore con un costo di spedizione mediamente non inferiore a 10€, più il fastidio di gestire la pratica a fronte di un margine lordo che per il prodotto in esame è al massimo di circa 15/20€.
    Se poi sei sfigato e nell'arco dei 2/3/5 anni si guasta una seconda volta vai in perdita secca.

    E quindi torno alla domanda iniziale, giusto per curiosità, c'è mai stata una causa che abbia costretto il distributore/importatore a farsi carico lui della bega?
    O che obblighi in talsenso il produttore, il quale in definitiva è l'unico a doverne rispondere.


  • User Attivo

    La questione della garanzia sui prodotti va senz'altro disciplinata con chiarezza, in particolare i termini della garanzia offerta dal fabbricante/concedente al concessionario, soprattutto se si tratta di beni di consumo.
    Infatti con Decreto Legislativo del 1° febbraio 2002, attuativo della Direttiva 199/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, sono stati inseriti nuovi articoli nel codice civile (dal 1519 bis al 1519 nonies).
    Esiste il diritto di regresso (previsto dall?art. 1519 quinquies) riconosciuto, salvo patto contrario, al venditore finale nei confronti del produttore o di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva per difetti di conformità del prodotto imputabili a tali soggetti e di cui il venditore debba rispondere nei confronti del consumatore.


  • User

    Partendo dalla ricerca in rete di quanto qui indicato, ho trovato questo Codice di Autodiscipplina che può essere utile anche ad altri.
    www mi camcom it/c/document_library/get_file?uuid=c196ed42-8eaf-4d88-aaf2-4cfa02d6d703&groupId=10157


  • Tale documento non fa altro che esprimere con diverse parole l'articolo di legge sulla garanzia al CONSUMATORE e afferma con chiarezza che i rapporti tra entità diverse dai consumatori non sono coperte da tale articolo bensì dai normali rapporti contrattuali del codice civile.
    Chi ha la partita IVA non é un consumatore, é un imprenditore.


  • User

    OK, ma qui non stiamo parlando di un bene che ho comprato io, rivenditore, per me stesso, ma di un bene che ho rivenduto al cliente utente finale.
    Se non c'è nulla che mi tuteli, allora faccio prima a non vendere niente sotto un determinato importo perché non posso farmi carico io, "lifetime", di un aggeggio in plastica sul quale guadagnerò oggi 10-20 Euro.
    Questo, è il punto.
    Se non c'è un appiglio legale, non per fare causa (ci mancherebbe!), ma da spiatellare sul tavolo del Customer Care, allora lascio perdere.