• Super User

    Non è cosa così semplice, se ci sono provvedimenti amministrativi contesi bisogna affidarsi al Tar. E da regione a regione se la cantano e se la suonano.


  • Giusto per sapere ... come si ricorre al TAR in assenza di un provvedimento contro cui ricorrere?
    Ovvero:
    Se non pago la tassa di possesso e mi arriva la sanzione a che titolo posso ricorrere?
    Se invece decido di pagare il bollo di circolazione ed aspettare la sanzione per poi ricorrere ... non posso farlo perché gli enti preposti a ricevere il pagamento non lo accettano ...
    Per cui ... si può ricorrere al TAR contro una legge senza che esistano atti impositivi della regione contro cui ricorrere?

    Ed ancora, é possibile consorziarsi ricorrendo in pratica coma una specie di class.action ... tipo un ricorso collettivo da parte dell'associazione Vintage Camper o simile?


  • Super User

    Fai troppe domande di fila.

    Se non paghi c'è il giudice di pace che riceve il ricorso. (mi sembra ridicolo che costui non accetti il ricorso)
    Il ricorso al tar si può muovere con il solo interesse collettivo, come giustificativo (purchè sia consegnato alla regione competente). Se l'ente non accetta sicuramente c'è un'associazione per delinquere. Il problema è che è quasi impossibile dimostrarlo. Il ricorso si deve presentare e deve essere accettato. (fatti rispettare, chiama le pg ed obbligali a prendere il ricorso.)

    La domanda successiva non ha molto senso. Su cosa devi pagare l'ammenda, se la ragione attesta che non devi pagare??
    I ricorsi collettivi sono come i ricorsi individuali, non siamo in America, ovviamente un ricorso con legali specializzati nella tematica, aiuta e non poco.


  • Ci sarebbe questa sentenza della Corte Costituzionale:
    SENTENZA N. 288
    ANNO 2012
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE COSTITUZIONALE
    composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo
    Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio
    MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
    ha pronunciato la seguente
    SENTENZA

    ....
    Se ne desume che la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato: a) non può
    modificarne il presupposto ed i soggetti d?imposta (attivi e passivi); b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell?art. 24 del d.lgs.
    n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell?anno precedente); c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e,
    quindi,*** non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale.***
    L?articolo 8 del successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province,
    nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che costituisce attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver
    disposto, al comma 1, la trasformazione di un?ampia serie di tributi statali in tributi propri regionali, a decorrere dal 1° gennaio 2013, stabilisce, al comma 2, che
    «Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale»; per poi aggiungere,
    9/6/2015 Corte costituzionale della Repubblica italiana
    file:///C:/Users/Emanuele/Desktop/Corte%20costituzionale%20della%20Repubblica%20italiana.html 3/4
    al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto
    stesso, aggiungendo che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.
    La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo
    regionale proprio.
    Dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non già la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, come in tesi della resistente, ma
    solo la volontà del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni,
    senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall?inciso «fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti
    dalla legislazione statale».
    Ciò posto, la evoluzione della natura della tassa automobilistica − che aveva, originariamente, quale presupposto la «circolazione sulle strade ed aree
    pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi» (art. 1 del d.P.R. n. 39 del 1953), e che è successivamente divenuta, per effetto dell?art. 5 del decretolegge
    n. 953 del 1982, tassa sulla proprietà del veicolo ? non incide sulla soluzione della presente questione, poiché la individuazione delle eventuali ricadute di tale
    mutata natura sull?ambito di operatività della norma interposta, delle quali peraltro lo stesso ricorrente non si fa minimamente carico, non è operazione che
    possa ritenersi affidata al legislatore regionale, attesa, appunto, la persistente spettanza in capo allo Stato della competenza legislativa esclusiva nella materia de
    qua.

    Codesta esternazione della Corte sarebbe un bastevole motivo per fare istanza di esenzione bolloo in Piemonte per i Camper trentennali?


  • Super User

    Lo sai come funziona il Tar?

    Quando imparerai cos'è, capirai che il ricorso lo fai (si!) ma sai cosa gliene importa, tanto non cambiano regime quando su 1 che ricorre ci sono 1000 che pagano.


  • Non mi importa dei 1.000, non voglio fare ricorso al TAR, se faccio istanza in regione per ottenere IO l'esenzione che mi spetta ... la sentenza in questione può bastare come valido motivo?


  • Super User

    Potrebbe, fatti seguire da un civilista, non si sa mai.


  • User

    Ciao Criceto, prova a fare l'istanza, come da te evidenziato non c'è un procedimento contro cui ricorrere.
    Sulla base della sentenza della corte costituzionale sembrerebbe che la norma regionale sia illegittima.
    Poi aggiornaci sugli sviluppi, si aprono vari scenari possibili, tipo impugnare innanzi al TAR il provvedimento di diniego dell'esenzione.
    E.


  • OK, datemi tempo e ci provo.
    Qualche anima pia avrebbe sotto mano una bozza per una istanza del genere? nella mia ormai lunga carriera non ho mai fatto istanze ... di nessun genere ...


  • Super User