• User

    Violazione privacy? Corrispondenza? Situazione assurda!!

    Buongiorno,

    Sono stato accusato da un 'amico' di intrattenere una relazione tramite messaggi privati su Facebook con una ragazza.
    Dato che i messaggi ci sono stati ma NON è assolutamente vera la relazione, ho pensato bene di fare gli 'screenshot' della discussione avuta con questa ragazza e inviarli a questo amico per provargli la mia 'innocenza'.

    Preciso che la discussione è composta da più o meno 10 battute a testa in cui ci si domanda: come va? cosa fai? com è andata la vacanza? come si chiama il tuo gatto?
    Ovvero domande banali senza alcun contenuto personale e nessuna foto.

    Questo amico ha informato questa ragazza e ora lei vuole DENUNCIARMI per violazione della privacy e/o corrispondenza!!
    Ma è possibile?
    Può farlo per questa cavolata?
    Ripeto che non vi è mai stato nulla di scritto di personale ma sono scambio di solite battute che si fanno in una chat.

    Grazie!


  • Super User

    Si ne ha pieno titolo.
    Lei di denunciare te.
    Tu di denunciare a tua volta il tuo amico.

    In passato ti avevo consigliato di non fare questi giochetti. Per la prossima volta, se ti accusano, registra il tutto e si tu, il primo a denunciare per calunnia.


  • User

    Ok Grazie Lokken
    Quindi finirò davanti ad un giudice perchè ho inviato una discussione in cui non vi è scritto nulla di nulla, tra me e un'altra persona, senza recarle alcun danno e senza aver rivelato segreti o dati personali?
    Magari anche un risarcimento economico per danni che non esistono?
    Non capisco.

    Quindi se Tizio mi manda un SMS con scritto "ciao che fai oggi?"
    E io lo inoltro a Caio, Tizio mi può denunciare?
    Perchè è esattamente la stessa cosa.


  • User Attivo

    Ragazzi errare e umano ma perseverare e un tantino da ...sprovveduti


  • User

    Scusa ghughi non capisco il tuo intervento


  • User Attivo

    Rileggo Lokken e capirai


  • Super User

    Snow , ora te lo spiego in legalese, forse ti sarà chiaro:

    [LEFT] Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
    1.Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. SUP[/SUP]
    [/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [TABLE="align: center"]

    [TD] [LEFT] (1) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 14, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha soppresso il secondo periodo del comma aggiunto dall'art. 4, comma 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Si riporta, per completezza, il testo soppresso: "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale". Vedi anche art. 19.[/LEFT] [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [LEFT] Art. 2. Finalità

    1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.[/LEFT] [LEFT] 2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.[/LEFT] [LEFT] Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
    2. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.[/LEFT] [LEFT] **Art. 4. Definizioni ***
    3. Ai fini del presente codice si intende per:[/LEFT] [INDENT] [LEFT] a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;[/LEFT] [LEFT] b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; SUP [/SUP][/LEFT] [LEFT] c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;[/LEFT] [LEFT] d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;[/LEFT] [LEFT] e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;[/LEFT] [LEFT] f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;[/LEFT] [LEFT] g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;[/LEFT] [LEFT] h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;[/LEFT] [LEFT] i) "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali: SUP[/SUP][/LEFT] [LEFT] l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;[/LEFT] [LEFT] m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;[/LEFT] [LEFT] n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;[/LEFT] [LEFT] o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;[/LEFT] [LEFT] p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;[/LEFT] [LEFT] q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.[/LEFT] [/INDENT] [LEFT] 2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:[/LEFT] [INDENT] [LEFT] a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;[/LEFT] [LEFT] b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; SUP[/SUP][/LEFT] [LEFT] c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; SUP[/SUP][/LEFT] [LEFT] d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; SUP[/SUP][/LEFT] [LEFT] e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;[/LEFT] [LEFT] f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; *[/LEFT] [LEFT] g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;[/LEFT] [LEFT] h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;[/LEFT] [LEFT] i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; SUP[/SUP][/LEFT] [LEFT] l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;[/LEFT] [LEFT] m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.[/LEFT] [/INDENT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT] 3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:[/LEFT] [INDENT] [LEFT] a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;[/LEFT] [LEFT] b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;[/LEFT] [LEFT] c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;[/LEFT] [LEFT] d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;[/LEFT] [LEFT] e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;[/LEFT] [LEFT] f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;[/LEFT] [LEFT] g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;[/LEFT] [LEFT] g-bis) "violazione di dati personali": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico. SUP[/SUP][/LEFT] [/INDENT] [LEFT] [/LEFT] [LEFT] 4. Ai fini del presente codice si intende per:[/LEFT] [INDENT] [LEFT] a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;[/LEFT] [LEFT] b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;[/LEFT] [LEFT] c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.[/LEFT] [/INDENT] [LEFT] [/LEFT] [TABLE="align: center"]

    [TD] [LEFT] * Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.[/LEFT] [LEFT]
    (1) Lettera così modificata dall'art. 40, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si riporta, per completezza, il testo originale: ""dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;".
    (2) Lettera così modificata dall'art. 40, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si riporta, per completezza, il testo originale: ""interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione, cui si riferiscono i dati personali;".
    (3) Lettera così sostituta dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 1, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.
    (4) Lettera così sostituta dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.
    (5) Lettera così sostituta dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 3, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.
    (6) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 4, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.
    (7) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.[/LEFT] [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [LEFT] Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione

    1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.[/LEFT] [LEFT] 2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.[/LEFT] [LEFT] 3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.[/LEFT] [LEFT] 3-bis. [abrogato] SUP[/SUP] [/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [TABLE="align: center"]

    [TD] [LEFT] (1) Il comma, 3-bis, aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 1), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato successivamente abrogato dall'art. 40, comma 2, lett. c), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si riporta, per completezza, il testo: "Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice."[/LEFT] [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [LEFT] Art. 6. Disciplina del trattamento

    1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.[/LEFT] [CENTER]
      Titolo II - Diritti dell'interessato[/CENTER] [LEFT]
      Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
    2. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.[/LEFT] [LEFT] 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:[/LEFT] [INDENT] [LEFT] a) dell'origine dei dati personali;[/LEFT] [LEFT] b) delle finalità e modalità del trattamento;[/LEFT] [LEFT] c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;[/LEFT] [LEFT] d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;[/LEFT] [LEFT] e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.[/LEFT] [/INDENT] [LEFT] 3. L'interessato ha diritto di ottenere:[/LEFT] [INDENT] [LEFT] a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;[/LEFT] [LEFT] b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;[/LEFT] [LEFT] c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.[/LEFT] [/INDENT] [LEFT] 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:[/LEFT] [INDENT] [LEFT] a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;[/LEFT] [LEFT] b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.[/LEFT] [/INDENT] [LEFT] Art. 8. Esercizio dei diritti
    3. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.[/LEFT] [LEFT] 2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:[/LEFT] [INDENT] [LEFT] a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;[/LEFT] [LEFT] b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;[/LEFT] [LEFT] c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;[/LEFT] [LEFT] d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;[/LEFT] [LEFT] e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;[/LEFT] [LEFT] f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;[/LEFT] [LEFT] g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;[/LEFT] [LEFT] h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.[/LEFT] [/INDENT] [LEFT] 3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.[/LEFT] [LEFT] 4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.[/LEFT] [LEFT] Art. 9. Modalità di esercizio
    4. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.[/LEFT] [LEFT] 2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.[/LEFT] [LEFT] 3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.[/LEFT] [LEFT] 4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. SUP[/SUP][/LEFT] [LEFT] 5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.[/LEFT] [LEFT] [/LEFT] [TABLE="align: center"]

    [TD] [LEFT] (1) Comma così modificato dall'art. 40, comma 2, lett. d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso il seguente ultimo periodo: "Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti."[/LEFT] [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [LEFT] Art. 10. Riscontro all'interessato

    1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:[/LEFT] [INDENT] [LEFT] a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;[/LEFT] [LEFT] b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.[/LEFT] [/INDENT] [LEFT] 2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.[/LEFT] [LEFT] 3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.[/LEFT] [LEFT] 4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.[/LEFT] [LEFT] 5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.[/LEFT] [LEFT] 6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.[/LEFT] [LEFT] 7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.[/LEFT] [LEFT] 8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.[/LEFT] [LEFT] 9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.[/LEFT] [CENTER]
      Titolo III - Regole generali per il trattamento dei dati[/CENTER] [CENTER] [/CENTER] [CENTER] Capo I - Regole per tutti i trattamenti[/CENTER] [LEFT]
      Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
    2. I dati personali oggetto di trattamento sono:[/LEFT] [INDENT] [LEFT] a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;[/LEFT] [LEFT] b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;[/LEFT] [LEFT] c) esatti e, se necessario, aggiornati;[/LEFT] [LEFT] d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;[/LEFT] [LEFT] e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.[/LEFT] [/INDENT] [LEFT] 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.[/LEFT] [LEFT]
      Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta
    3. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.[/LEFT] [LEFT] 2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.[/LEFT] [LEFT] 3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.[/LEFT] [LEFT] 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.
      [/LEFT][TABLE="align: center"]

    [TD][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [LEFT] Art. 14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato

    1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.[/LEFT] [LEFT] 2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
      [/LEFT] [LEFT] Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
    2. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.[/LEFT] [LEFT] 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
      [/LEFT]

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