• User Newbie

    Mi tampona e scappa

    salve mi chiamo salvatore sono nuovo del forum un saluto quindi a tutti voi.
    stanotte alle 02 del mattino del sabato 15.06.2013 mentre ero in auto un ragazzo mi ha tamponato ed e scappato , l'ho inseguito e ho scattato foto e un piccolo video mentre lo rincorrevo auto sfuocata ma targa visibile, poi dopo qualche km ho demorso perche l'inseguimento iniziava a diventare pericoloso. mi sono pentito di non averlo ********* e ****** ma con piu calma oggi credo sia stato meglio che ritrovarmi in galera , cmq volevo sapere come devo comportarmi ? oltre ad avvisare l'assicurazione e oltre tramite aci risalire all'indirizzo della persona dove poi vendicarmi , e utile una denuncia ? e cosa faranno ? credo niente , io volevo sia subito che il giorno dopo l'incidente andare al PS e farmi refertare per colpo di frusta , ma non ho fatto ne uno ne l'altro , era meglio se mi facevo refertare ? avro speranze di farmi riparare il danno ? grazie per le eventuali risposte.


  • ModSenior

    Benvenuto nel forum.

    mi sono pentito di non averlo ********* e ******
    risalire all'indirizzo della persona dove poi vendicarmi
    In quest'area è possibile richiedere piccole consulenze legali, non mezzi e tecniche di ritorsione, quindi ti invito a moderare i termini 😉


  • User Attivo

    Se i fatti sono realmente accaduti così come dici si tratta di omissione di soccorso. Il soggetto coinvolto in un incidente (con torto o ragione e di qualsiasi entità) ha sempre l'obbligo di fermarsi e verificare la situazione, chiamare i soccorsi se necessario e ad ogni modo identificarsi per l'espletamento delle pratiche legate alla constatazione amichevole (cid), ecc. Secondo me, ma non sono un tecnico del settore, la denuncia contro ignoti da identificare per omissione di soccorso ci sta tutta, eccome. Certo rimane difficile provare che sia stato effettivamente quel tizio da te ripreso ad averti tamponato .... Sarebbe stato più producente (e prudente) fermarsi e vedere se c'era qualche testimone che avesse assistito alla scena (ammesso che ce ne fossero a quell'ora). Una denuncia di sinistro all'assicurazione secondo me andrebbe anche fatta.


  • User Attivo

    @Pumino said:

    Se i fatti sono realmente accaduti così come dici si tratta di omissione di soccorso. Il soggetto coinvolto in un incidente (con torto o ragione e di qualsiasi entità) ha sempre l'obbligo di fermarsi e verificare la situazione, chiamare i soccorsi se necessario e ad ogni modo identificarsi per l'espletamento delle pratiche legate alla constatazione amichevole (cid), ecc. Secondo me, ma non sono un tecnico del settore, la denuncia contro ignoti da identificare per omissione di soccorso ci sta tutta, eccome. Certo rimane difficile provare che sia stato effettivamente quel tizio da te ripreso ad averti tamponato .... Sarebbe stato più producente (e prudente) fermarsi e vedere se c'era qualche testimone che avesse assistito alla scena (ammesso che ce ne fossero a quell'ora). Una denuncia di sinistro all'assicurazione secondo me andrebbe anche fatta.

    Se non sbaglio dal punto di vista Penale non dovrebbero esserci gli estremi per l'omissione di Soccorso, dal racconto l'autore non sembra sia rimasto ferito dall'incidente, incapace di provvedere a se stesso o comunque in pericolo. Non è intervenuta nemmeno l'ambulanza da quanto mi sembra di capire.
    Rimane comunque da risolvere la questione a livello civilistico.

    Eviterei inoltre di progettare piani di vendetta, che è quanto di più incivile e grave si possa prendere in considerazione.


  • User Attivo

    @Zeta_1 said:

    incapace di provvedere a se stesso o comunque in pericolo. Non è intervenuta nemmeno l'ambulanza da quanto mi sembra di capire.

    Come faceva "il tamponatore" a sapere che nessuno si era fatto male? Avrà fatto una diagnosi a raggi infrarossi direttamente dalla sua auto per costatare che nessuno ha subito colpi di frusta o contusioni varie? A parte le battute, occorre fermarsi appunto per appurare (si spera) che sia successo niente di grave. Dall'interno di una macchina è impossibile constatare a priori cosa possa essere successo in un altra... avrebbe potuto esserci anche un bambino mal posizionato, e non sto a immaginare le conseguenze...


  • User Attivo

    Può essere utile anche: Art. 189 cds. Comportamento in caso di incidente.

    1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

    2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

    3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

    4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

    5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

    6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1) (3)

    7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1) (3)

    8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo che ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, di cui all'articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 187.

    8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (2)

    1. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
      Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
      Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328.

  • User Attivo

    @Zeta_1 said:

    Se non sbaglio dal punto di vista Penale non dovrebbero esserci gli estremi per l'omissione di Soccorso, dal racconto l'autore non sembra sia rimasto ferito dall'incidente, incapace di provvedere a se stesso o comunque in pericolo. Non è intervenuta nemmeno l'ambulanza da quanto mi sembra di capire.
    **Rimane comunque da risolvere la questione a livello civilistico.
    **
    Eviterei inoltre di progettare piani di vendetta, che è quanto di più incivile e grave si possa prendere in considerazione.

    Ho parlato di omissione di soccorso dal punto di vista penale 🙂 che necessita appunto che ci siano danni alle persone. Quindi nel caso in questione, l'autore dell'incidente non rischia nessuna sanzione di carattere penale, non avendo causato (sembra) nessun danno a persona, e nemmeno essere scappato (omissione di soccorso) lasciando sul posto persone ferite o incapace di provvedere a se stesse. non importa cosa "sarebbe successo se" ma cosa è effettivamente successo.

    Rimane appunto aperta la questione civilistica/amministrativa


  • User Attivo

    Io, di principio, sarei andato al pronto soccorso a farmi controllare e con tanto di certificato medico avrei sporto denuncia o esposto presso le forze dell'ordine. Non è normale in un Paese che si ritiene civile che tizi del genere continuino a circolare impuniti...