• Super User
    1. un soggetto incapace non può essere mai ritenuto responsabile, In via civile sarà responsabile il tutore (per il risarcimento del danno).
    2. riconosciuto o no dovrà corrispondere gli alimenti...ma sarà possibile chiederli solo facendo un'azione di riconoscimento. In altre parole, il diritto c'è ma non è possibile esercitarlo senza che sia stata dichiarata la paternità (e conseguente riconoscimento).
    3. sono due ipotesi diverse: nel primo caso il barista non potrà chiedere nulla; nel secondo caso il negoziante potrà chiedere il compenso per l'utilizzo dei locali e l'uso dei suoi strumenti.

  • User Attivo

    Grazie mille 🙂


  • User Attivo

    Altra curiosità emersa da una discussione con amici:
    sino a che punto si può far valere l'art. 15, Cost e l'art. 616 c.p?
    1)Caso: Marito e Moglie, uno dei due scopre sul cellulare dell'altro che viene tradito/a. Può usare questo elemento in giudizio? L'altro può quererarla/o per violazione di privacy?
    2)Caso: Soggetto A e B si scambiano messaggi privati. Il soggetto A può far leggere a un soggetto C i messaggi che si erano scambiati lui e B senza il consenso di quest'ultimo?
    3)Caso: un commercialista viene a sapere che un suo cliente ha evaso il fisco prima di recarsi da lui. Deve segnalarlo? Può usare il segreto professionale?
    4)Caso: un sacerdote riceve in confessione la notizia di un omicidio per il quale non è ancora stato trovato il colpevole. Può/deve denunziare il soggetto o il segreto professionale glielo impedisce/gli permette di non segnalarlo?

    Grazie mille,
    auguro una buona giornata a chi leggerà tale messaggio.


  • Super User
    1. L'uso della prova è strettamente colegato alla questione privacy. E' escluso l'illecito se il titolare del diritto lascia in b ella posta il cellulare accessibile all'altro. Se invece è stato sottratto (per es. dalla borsa) del coniuge infedeele è inutilizzabile e configura un illecito.
    2. No
      3)In sintesi quello che accade sempre.. 🙂 No, non ha alcun obbligo non essendo un soggetto qualificato (pubblico ufficiale).
    3. E' assolutamente vietato al sacerdote rivelare fatti di cui è venuto a conoscenza causa la sua veste. se lo fa la prova è inutilizzabile.

  • Super User

    E' già successo. Quello smette di fare il sacerdote e quanto rivelato può servire appunto, solo per il rinvenimento del cadavere. Mai per l'identificazione del colpevole.
    Le indagini sarebbero talmente inquinate che diverrebbe uno scherzo far cassare tutto il procedimento.


  • User Attivo

    Invece se non fosse un sacerdote, ma un amico a cui si fa una confidenza, la cosa non vale?


  • User Attivo

    Altro caso: A parlando con B diffama C. B può dirlo a C?


  • Super User

    Nel caso di un amico no, non vale.

    La diffamazione consiste nella lesione del decoro e dell'onore di taluno non presente **anche diffondendo una notizia vera **comunicandola a due o più persone anche non contemporaneamente presenti.

    Se A ha diffamato parlando con il solo B che non può riferire a terzi di comune conoscenza (perchè non esistono ) non è diffamazione.
    Se viceversa B può riferire a D (anche astrattamente) la notizia allora legittimamente potrà avvertire C della vicenda. E' il testimone e la prova del reato.