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Ciao fregior.
Alla prima domanda rispondo che va bene quanto esposto (sostituisci "possesso" con diritti d'uso e "sostituto legale" con rappresentante legale).La seconda domanda non l'ho capita...
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Scusa, mi spiego meglio.
Quando si effettua una registrazione spesso i form chiedono di inserire "Nome" "Cognome" e dati simili.
Se invece di "Caio Sempronio" (nome e cognome), durante la registrazione in un sito, io inserissi "Non autorizzato Non autorizzato" poiché non voglio fornire le mie generalità è possibile incorrere in qualche reato?Grazie mille per la prima risposta e per l'attenzione!
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Il problema sorge con il consenso alla privacy. In genere questi form chiedono di dare i propri dati e autorizzare al trattamento per poter accedere al sito.
Scrivere "NOn autorizzato" non comporta nessun illecito... è semplicemente una questione intera al sito.
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Quindi se io su facebook mi chiamassi "Non autorizzato Non autorizzato" non si potrebbe configurare alcun illecito?
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No perchè "non autorizzato" non può essere un nome.
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Grazie mille
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Aggiungo altre curiosità. Mi piace far vagare la mente nel diritto, spesso.
1)Un soggetto senza capacità di intendere e volere ex art 428 può essere condannato per diffamazione? Un soggetto senza la capacità di agire?
2)Spesso leggo online di padri che hanno un figlio e non lo riconoscono. A quel punto secondo loro "nulla è dovuto". Nonostante non abbia studiato diritto familiare, non mi risulta. E' vero?
3)Ipotizziamo che un soggetto vada in un bar e chieda di andare alla toilette, o vada dal ciclista e chieda di potersi (lui stesso) gonfiare le ruote. Se il barista/ciclista chiedono di pagare il servizio usato (toilette/pompa) e l'usante credeva non vi fossero costi alcuni, cosa si fa? Si procede secondo consuetudine?Grazie, a presto!
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- un soggetto incapace non può essere mai ritenuto responsabile, In via civile sarà responsabile il tutore (per il risarcimento del danno).
- riconosciuto o no dovrà corrispondere gli alimenti...ma sarà possibile chiederli solo facendo un'azione di riconoscimento. In altre parole, il diritto c'è ma non è possibile esercitarlo senza che sia stata dichiarata la paternità (e conseguente riconoscimento).
- sono due ipotesi diverse: nel primo caso il barista non potrà chiedere nulla; nel secondo caso il negoziante potrà chiedere il compenso per l'utilizzo dei locali e l'uso dei suoi strumenti.
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Grazie mille
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Altra curiosità emersa da una discussione con amici:
sino a che punto si può far valere l'art. 15, Cost e l'art. 616 c.p?
1)Caso: Marito e Moglie, uno dei due scopre sul cellulare dell'altro che viene tradito/a. Può usare questo elemento in giudizio? L'altro può quererarla/o per violazione di privacy?
2)Caso: Soggetto A e B si scambiano messaggi privati. Il soggetto A può far leggere a un soggetto C i messaggi che si erano scambiati lui e B senza il consenso di quest'ultimo?
3)Caso: un commercialista viene a sapere che un suo cliente ha evaso il fisco prima di recarsi da lui. Deve segnalarlo? Può usare il segreto professionale?
4)Caso: un sacerdote riceve in confessione la notizia di un omicidio per il quale non è ancora stato trovato il colpevole. Può/deve denunziare il soggetto o il segreto professionale glielo impedisce/gli permette di non segnalarlo?Grazie mille,
auguro una buona giornata a chi leggerà tale messaggio.
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- L'uso della prova è strettamente colegato alla questione privacy. E' escluso l'illecito se il titolare del diritto lascia in b ella posta il cellulare accessibile all'altro. Se invece è stato sottratto (per es. dalla borsa) del coniuge infedeele è inutilizzabile e configura un illecito.
- No
3)In sintesi quello che accade sempre.. No, non ha alcun obbligo non essendo un soggetto qualificato (pubblico ufficiale). - E' assolutamente vietato al sacerdote rivelare fatti di cui è venuto a conoscenza causa la sua veste. se lo fa la prova è inutilizzabile.
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E' già successo. Quello smette di fare il sacerdote e quanto rivelato può servire appunto, solo per il rinvenimento del cadavere. Mai per l'identificazione del colpevole.
Le indagini sarebbero talmente inquinate che diverrebbe uno scherzo far cassare tutto il procedimento.
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Invece se non fosse un sacerdote, ma un amico a cui si fa una confidenza, la cosa non vale?
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Altro caso: A parlando con B diffama C. B può dirlo a C?
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Nel caso di un amico no, non vale.
La diffamazione consiste nella lesione del decoro e dell'onore di taluno non presente **anche diffondendo una notizia vera **comunicandola a due o più persone anche non contemporaneamente presenti.
Se A ha diffamato parlando con il solo B che non può riferire a terzi di comune conoscenza (perchè non esistono ) non è diffamazione.
Se viceversa B può riferire a D (anche astrattamente) la notizia allora legittimamente potrà avvertire C della vicenda. E' il testimone e la prova del reato.