• User Attivo

    Due curiosità

    Salve, tra un esame di diritto e l'altro (nonostante studi economia) mi sono sorti due dubbi:

    1. Io ho un sito web che inserisce sfondi (foto) di nostra creazione, di creazione altrui con autorizzazione e presi liberamente dal web.
      Per questi ultimi ci sarebbero problemi?
      Due anni fa scrissi nei disclaimer che:

    3-Copyright sulle Immagini: Alcune immagini sono di creazione dello staff. Altre immagini sono state liberamente prese dal Web in quanto non presente esplicita richiesta di non-redistribuzione.
    4-Rimozione proprie immagini: Il proprietario delle foto (o il sostituto legale) può, in ogni momento, chiedere la rimozione delle sue immagini inviando una mail a [...] allegando la richiesta firmata in .pdf e una prova che attesti il possesso di tale immagine.

    Premesso che si vede che non sapevo un'acca di diritto :rollo: (parlo di "sostituto legale" "possesso" quando sono tutt'altre cose)
    Il senso si capisce. Purtroppo non sono un esperto di diritto d'autore, ma riscrivendo il sopracitato in altro modo, va bene il concetto?
    Nel senso, posso inserire immagini prese da internet (presenti su 100 siti e di cui non si conoscere il proprietario) e caricarle sul mio spazio? Scrivendo che in caso il proprietario si identifichi come tale può chiederne la rimozione (cosa già avvenuta in passato).
    Qualche riferimento normativo da esperti del settore?

    1. Se durante la registrazione su un sito al posto dei miei dati inserisco "Non autorizzato" si può identificare sostituzione di persona o qualche altro illecito?

    Grazie!


  • Super User

    Ciao fregior.
    Alla prima domanda rispondo che va bene quanto esposto (sostituisci "possesso" con diritti d'uso e "sostituto legale" con rappresentante legale).

    La seconda domanda non l'ho capita...


  • User Attivo

    Scusa, mi spiego meglio.
    Quando si effettua una registrazione spesso i form chiedono di inserire "Nome" "Cognome" e dati simili.
    Se invece di "Caio Sempronio" (nome e cognome), durante la registrazione in un sito, io inserissi "Non autorizzato Non autorizzato" poiché non voglio fornire le mie generalità è possibile incorrere in qualche reato?

    Grazie mille per la prima risposta e per l'attenzione! 🙂


  • Super User

    Il problema sorge con il consenso alla privacy. In genere questi form chiedono di dare i propri dati e autorizzare al trattamento per poter accedere al sito.
    Scrivere "NOn autorizzato" non comporta nessun illecito... è semplicemente una questione intera al sito.


  • User Attivo

    Quindi se io su facebook mi chiamassi "Non autorizzato Non autorizzato" non si potrebbe configurare alcun illecito?


  • Super User

    No perchè "non autorizzato" non può essere un nome.


  • User Attivo

    Grazie mille 🙂


  • User Attivo

    Aggiungo altre curiosità. Mi piace far vagare la mente nel diritto, spesso.
    1)Un soggetto senza capacità di intendere e volere ex art 428 può essere condannato per diffamazione? Un soggetto senza la capacità di agire?
    2)Spesso leggo online di padri che hanno un figlio e non lo riconoscono. A quel punto secondo loro "nulla è dovuto". Nonostante non abbia studiato diritto familiare, non mi risulta. E' vero?
    3)Ipotizziamo che un soggetto vada in un bar e chieda di andare alla toilette, o vada dal ciclista e chieda di potersi (lui stesso) gonfiare le ruote. Se il barista/ciclista chiedono di pagare il servizio usato (toilette/pompa) e l'usante credeva non vi fossero costi alcuni, cosa si fa? Si procede secondo consuetudine?

    Grazie, a presto!


  • Super User
    1. un soggetto incapace non può essere mai ritenuto responsabile, In via civile sarà responsabile il tutore (per il risarcimento del danno).
    2. riconosciuto o no dovrà corrispondere gli alimenti...ma sarà possibile chiederli solo facendo un'azione di riconoscimento. In altre parole, il diritto c'è ma non è possibile esercitarlo senza che sia stata dichiarata la paternità (e conseguente riconoscimento).
    3. sono due ipotesi diverse: nel primo caso il barista non potrà chiedere nulla; nel secondo caso il negoziante potrà chiedere il compenso per l'utilizzo dei locali e l'uso dei suoi strumenti.

  • User Attivo

    Grazie mille 🙂


  • User Attivo

    Altra curiosità emersa da una discussione con amici:
    sino a che punto si può far valere l'art. 15, Cost e l'art. 616 c.p?
    1)Caso: Marito e Moglie, uno dei due scopre sul cellulare dell'altro che viene tradito/a. Può usare questo elemento in giudizio? L'altro può quererarla/o per violazione di privacy?
    2)Caso: Soggetto A e B si scambiano messaggi privati. Il soggetto A può far leggere a un soggetto C i messaggi che si erano scambiati lui e B senza il consenso di quest'ultimo?
    3)Caso: un commercialista viene a sapere che un suo cliente ha evaso il fisco prima di recarsi da lui. Deve segnalarlo? Può usare il segreto professionale?
    4)Caso: un sacerdote riceve in confessione la notizia di un omicidio per il quale non è ancora stato trovato il colpevole. Può/deve denunziare il soggetto o il segreto professionale glielo impedisce/gli permette di non segnalarlo?

    Grazie mille,
    auguro una buona giornata a chi leggerà tale messaggio.


  • Super User
    1. L'uso della prova è strettamente colegato alla questione privacy. E' escluso l'illecito se il titolare del diritto lascia in b ella posta il cellulare accessibile all'altro. Se invece è stato sottratto (per es. dalla borsa) del coniuge infedeele è inutilizzabile e configura un illecito.
    2. No
      3)In sintesi quello che accade sempre.. 🙂 No, non ha alcun obbligo non essendo un soggetto qualificato (pubblico ufficiale).
    3. E' assolutamente vietato al sacerdote rivelare fatti di cui è venuto a conoscenza causa la sua veste. se lo fa la prova è inutilizzabile.

  • Super User

    E' già successo. Quello smette di fare il sacerdote e quanto rivelato può servire appunto, solo per il rinvenimento del cadavere. Mai per l'identificazione del colpevole.
    Le indagini sarebbero talmente inquinate che diverrebbe uno scherzo far cassare tutto il procedimento.


  • User Attivo

    Invece se non fosse un sacerdote, ma un amico a cui si fa una confidenza, la cosa non vale?


  • User Attivo

    Altro caso: A parlando con B diffama C. B può dirlo a C?


  • Super User

    Nel caso di un amico no, non vale.

    La diffamazione consiste nella lesione del decoro e dell'onore di taluno non presente **anche diffondendo una notizia vera **comunicandola a due o più persone anche non contemporaneamente presenti.

    Se A ha diffamato parlando con il solo B che non può riferire a terzi di comune conoscenza (perchè non esistono ) non è diffamazione.
    Se viceversa B può riferire a D (anche astrattamente) la notizia allora legittimamente potrà avvertire C della vicenda. E' il testimone e la prova del reato.