• User Attivo

    Ma... è assurdo!!!

    Vorrei provare a vedere quanti "Mario Rossi" o "Paolo Bianchi" ci sono in una qualsiasi città! :():


  • User Attivo

    Ripeto, ma la polizia bada dalla mattina alla sera a queste minchiate?


  • User Attivo

    Comunque, ragazzi, bisogna prendere con le pinze ciò che si legge. E' necessario capire bene il tutto.


  • Super User

    La questione non è quanti omonimi esistano ma il fatto che questa persona ha utilizzato un nome risultato poi effettivamente falso.
    In questo si configura il reato. La querelata è stata semplicemente "beccata" con un nome non suo. Da quel che dite ha anche ricondotto al comune della querelante l'account fake e, probabilmente, anche altro.
    E' infatti difficile che un semplice caso di omonimia induca taluno a sporgere querela...


  • User Attivo

    Utilizzato un nome falso si compie sicuramente un illecito.
    Se ha solo riportato il nome e la città senza altri dati o foto, l'account fake non è riconducibile alla querelante e, parere personale orientativo, non ha pertanto diritto a inserirsi come parte lesa nella procedura; la procedura si dovrebbe avviarsi solo d'ufficio se i reati contestati lo permettono.


  • User Attivo

    Non concordo, pino.
    Forlì è una piccola cittadina, e postulo non esistano tanti omonimi ivi residenti.


  • User Attivo

    @4pino said:

    Utilizzato un nome falso si compie sicuramente un illecito.
    Se ha solo riportato il nome e la città senza altri dati o foto, l'account fake non è riconducibile alla querelante e, parere personale orientativo, non ha pertanto diritto a inserirsi come parte lesa nella procedura; la procedura si dovrebbe avviarsi solo d'ufficio se i reati contestati lo permettono.

    che il reato sia condifurato è chiaro (o meglio, sarà il giudice a stabilirlo) ma comunque ci sono i presupposti per il rinvio a giudizio. C'è la sostituzione di una persona reale, c'è un vantaggio e un dolo. Ma questo a posteriori, a priori non trovo indizi tali che permettano la violazione della privacy quale la rivelazione del IP.

    Ammettiamo la tizia si chiami Francesca. Francesca trova una sua omonimo in rete, della stessa città. Per quanto una città possa essere piccola, non c'è legge naturale che mette in proprozione omonimo e abitanti. Francesca presenta querela. Unici dati "nome, cognome e città uguali". una querela del genere dovrebbe essere archiviata, poichè infondata, non c'è una notizia di reato nel vedere il proprio nome online assegnato a un profilo.
    Viene portata avanti l'azione giudiziaria fino all'identificazione della persona. Bene, in questo caso era una falsa francesca,ma se fosse stato un omonima? Si sarebbe violato il diritto alla riservatezza solo per un "controllo"? gli si dice "ah anche lei si chiama Francesca, scusi, ci siamo sbagliati allora".

    Insomma, se il profilo era vero, e di un omonima? Mi sembra molto strano si violi la riservatezza di una persona solo per dare una "controllata" senza altri elementi (per esempio, che sulla sua pagina parlava come fosse "l'altra" francesca, o di amici in comune, o aveva messo altri dati identificativi)

    Si dirà che è colpevole, ma portavo il discorso sul metodo e non sul merito. E' come mettersi a controllare case a campione. Magari in una casa si trovano anche dei fatti illeciti, ma è un metodo illegittimo. Violare la riservatezza, nel caso dell'articolo, IP->nome e cognome intestatario, dovrebbe presupporre notevoli indizi non il semplice sospetto o "diamo una controllata". Ripeto, se era veramente un omonima? Procedibile d'ufficio o meno, non doveva comunque partire l'indagine senza una fondatezza di reato.


  • User Attivo

    La lesione della fede pubblica è un reato, stop.
    Se domani vado in un'agenzia viaggi e dichiaro di chiamarmi Peppino Peppiniello, ho già commesso un reato.

    Dopodichè, ragazzi, io circoscriverei il fatto perchè, ditemi se erro, ma non riesco a trovare, per lo meno online, sentenze relative a gente condannata per liti online, falsi profili Facebook, diffamazioni in chat FB, scherzi ecc...

    C'è la famosa sentenza che ha creato la giurisprudenza in merito, di un tipo che s'era iscritto ad un sito di incontri erotici, utilizzando nome, cognome, cellulare di un terzo, subissato appunto di chiamate.
    C'è poi l'altra sentenza relativa ad una donna condannata per falso profilo FB, con dati di un suo amico ma con foto imbarazzante dello stesso(colto mentre urinava).
    Tutti gli altri casi sono stati archiviati.


  • Super User

    Per costituirsi parte civile non è necessario un danno anche economico. E' sufficiente il danno da reato.
    A parte che il 494 è procedibile d'ufficio, anche se non lo fosse, la querelata, in quanto portatrice di quel nome, può ben proporre querela. e' sufficiente avervi interesse...