• User Attivo

    11 mesi dalla querela

    Buonasera a tutti, avrei dei quesiti da porVi.
    Vi rammento celermente la mia vicenda.

    L'anno scorso, in seguito a diatribe online, un soggetto ha sporto denuncia verso ignoti, per una vicenda riguardante Facebook.
    Premetto che il reo sarei io.

    Ora, ho assunto un penalista che ha richiesto il certificato ex art. 335 c.p.p., per verificare l'eventuale presenza di indagini nei confronti del sottoscritto.
    Ad oggi, a mio carino, non risulta alcun procedimento.

    Ora, cosa mi consigliate di fare?
    Premetto che utilizzo abitualmente il pc di casa, quindi la linea telefonica non è intestata al sottoscritto, bensì a mia nonna, con la quale vivo.
    Leggevo qui nel forum vari casi simili al mio, con gente avvisata 1-2 anni dopo tramite elezione di domicilio oppure SIT.

    Essendo passati 11 mesi, premesso che sia piccola la procura presso la quale il querelante abbia sporto denuncia/querela, posso considerarmi tranquillo?
    Devo chiedere a mia nonna di fare istanza del certificato 335?

    Il mio legale, poco preparato in liti online dice di stare ormai tranquillo ma, ripeto, leggo che i querelati, pur ignoti, vengono avvisati 1-2 anni dopo.

    Grazie.


  • User Attivo

    Un'anima pia che mi ragguagli al merito?


  • User Attivo

    Se ci fosse stata un'indagine a carico tuo o di tua nonna avreste ricevuto un avviso a conclusione delle indagini stesse, se queste avessero portato il PM ad esercitare l'azione penale, formulando l'imputazione: ovvero, l’attribuzione di un fatto di reato ad una (o più persone), unitamente all’indicazione della norma (o norme) penale violata.
    Pertanto, l'indagato ha diritto di venire a conoscenza del proprio stato quando il Pubblico Ministero, all'esito delle indagini preliminari svolte a seguito di denuncia-querela da parte di qualcuno, decide di esercitare l'azione penale. L'indagato, a quel punto, riceve un* avviso della conclusione delle indagini preliminari" (*Art.415 bis c.p.c.), avviso che è espressione di una delle garanzie che la legge riserva all'indagato che sta per diventare imputato e serve, oltre che a rendergli noto che un Pubblico Ministero sta per esercitare l'azione penale nei suoi confronti, anche, e soprattutto, a permettergli di prepare la propria difesa prima dell'inizio del processo, e ad avanzare eventualmente alcune richieste al P.M. stesso per indurlo a ripensarci, ovvero indurlo a modificare l'ipotesi di reato. L'indagato, tramite il suo difensore, ha diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti del fascicolo del P.M. nonché, entro il breve termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, il diritto di presentare memorie, produrre documenti, chiedere al PM atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni o, infine, chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (solo per quest'ultima richiesta il PM è obbligato a procedere).


  • User Attivo

    Si, questo lo so, ma essendo un'indagine/denuncia contro ignoti, volevo capire se gli 11 mesi fossero sufficienti ad escludere qualsiasi imputazione.


  • User Attivo

    No, potrebbero non essere sufficienti: tutto dipende dal carico di lavoro che ha il PM.


  • User Attivo

    Quindi, scusami, è stato inutile richiedere quel certificato 335?


  • User Attivo

    A mio avviso si: ti è servito solo ad acquietarti.
    Il certificato ex art. 335 c.p.p. viene emesso su richiesta delle persone interessate ed attesta le iscrizioni, * nei registri in dotazione all’Ufficio di Procura*, dei fascicoli ancora in fase di indagini preliminari. La persona che avrebbe sporto querela (a proposito sei certo che fino alla fine ha fatto una querela contro ignoti?) potrebbe essere residente in comune/provincia diversa dalla tua, e quindi potrebbe aver sporto la dnuncia presso altre autorità giudiziarie. Salvo che tu non sia certo che risieda nel tuo stesso luogo...


  • User Attivo

    Si, la persona non mi conosce o meglio, non sa il mio nome e cognome, ma solo la mia città.
    Non ho capito il discorso del registro, che hai accennato nel post. Io ho fatto richiesta del certificato presso la Procura della mia città e di quella del querelante, quindi, due istanze.
    Che intendevi?

    ps
    Ti ho inviato un messaggio privato.


  • User Attivo

    Elisa, ho provato ad inviarti il messaggio privato, ma mi dice che hai la casella piena.
    Cancella qualche messaggio, così potrai ricevere il mio.

    Grazie mille.


  • User Attivo

    Oppure, gentilmente, lasciami la tua mail, tramite messaggio privato.

    Grazie ancora.


  • User Attivo

    Ciao boldrino, non so se sul forum posso lasciare la mia mail. Rivedo il regolamento prima. Ad ogni modo ho letto il tuo messag privato, ho provato a risponderti ma hai la casella piena. Comunque se hai fatto richiesta del certificato sia presso la Procura della tua città che di quella del querelante, e ad oggi non risulta nulla, puoi stare tranquillo per ora.


  • User Attivo

    Ho provato ad inviarti i messaggi, sperando siano giunti.

    Circa l'essere tranquillo guarda, da ciò che avevi asserito antecedentemente, pare che il tutto abbia risvolti lunghi e che quindi non possa stare tranquillo.

    Attendo comunque un tuo giudizio specifico, dopo avere letto i messaggi.
    Grazie.


  • Super User

    Ciao boldrino . Benvenuto nel Forum Gt.

    Il Pm non comunica all'indagato che è tale con il 415bis (ciò avviene solo in casi particolari), bensì con l'avviso di garanzia e l'elezione di domicilio con contestuale nomina del difensore.
    Non ha alcun valore chiedere il 335 cpp atteso che dovresti farlo in tutte le Procure d'italia: non è il luogo di residenza dell'offeso che rileva bensì il luogo dove è avvenuto il fatto; nella fattispecie il luogo dove è stata recepita l'offesa o l'illecito commesso via web (io, residente nella città A, ben posso venire a conoscenza del fatto lesivo ai miei dani commessi in internet mentre mi trovo nella città B...sarà quindi competente la Procura della città B).

    Ciò premesso invito sia l'utente boldrino che eljsa al rispetto del regolamento.
    Nel caso specifico evitare la violazione degli articoli 10 e 10.0 del regolamento.
    Per eljsa questo è il secondo avvertimento.
    Spero non accada ancora.


  • User Attivo

    Ciao giurista e grazie per la risposta. Forse non m'ero spiegato bene ma ho richiesto il 335 nella procura della mia città ed in quella del querelante. Scusami, se mi dici che non abbia senso richiederlo, perché il mio legale mi avrebbe invitato a fare tale istanza? La sua utilità?
    Il PM, ove stesse indagando sul sottoscritto, si opporrebbe ad indicarlo nel registro degli indagati, appunto verificabile con istanza del 335?

    Grazie in anticipo.


  • Super User

    In genere si fa il 335 cpp per scrupolo... ma per reati a mezzo internet non ti fornisce sicurezza alcuna dato che la Procura competente potrebbe essere una qualsiasi sul territorio.
    Non credo che il PM, per un reato simile, chiederebbe di secretare anche la notizia di reato.

    Non conosco la vicenda nel merito, quindi potrebbe anche essere che la notizia di reato sia stata già archiviata...oppure improcedibile.
    Affidati al Collega con fiducia e stai sereno.


  • User Attivo

    Scusami giurista se insisto, ma non ho ben capito il discorso della competenza territoriale.
    Per capirci, io sono di Roma ed il querelante ha sporto denuncia/querela presso la procura di Pistoia, città nella quale risiede.
    Ergo, il mio legale ha fatto istanza del 335 presso, appunto, la Procura di Roma e la Procura di Pistoia.
    Postulo che la competenza dell'indagine concerni Roma oppure Pistoia, e non altre città.
    Giusto?


  • Super User

    Potrebbe aver depositato a Pistoia perchè risiede in quella città ma nella querela aver dichiarato di essere venuto a conoscenza del fatto commesso nel web mentre si trovava, per es., a Roma. In quel caso Pistoia trasmetterebbe a Roma.
    Il tuo avvocato ha fatto bene a fare il 335... ripeto, lo si fa per scrupolo, ma per i reati nel web ciò non consente la matematica certezza circa la competenza territoriale.


  • User Attivo

    Boldrino, dovresti precisare (per chi ti legge sul forum e non nel pensiero) che hai conoscenza della querela per averla letta tu stesso in quanto il querelante l'ha pubblicata su un sito/forum. Quindi sei certo che è stata sporta presso la polizia postale della sezione di Parma. Precisa inoltre che è stato creato un account facebook ex novo con nome e cognome e foto di una persona diversa da colui che ha creato l'account: ritengo che tale condotta integri gli estremi del reato di sostituzione di persona. E' un reato informatico e pertanto deve essre individuato il luogo di commissione del fatto-reato. Pertanto, non si tratta solo di "capire" se il p.m. riterrà esercitare l'azione penale (in base a svariate circostanze ed elementi) ma anche quello di individuare il giudice territorialmente competente, che è quello ove è stato commesso il fatto, ovvero dal personal comuter di Tizio connesso alla linea telefonica di casa di Tizio. Io credo (correggetemi se scrivo castronerie) che il pm valuterà una serie di elementi: la durata del profilo online, le azioni fatte attraverso quel profilo (diffamato qualcuno? inserito foto che potessero offendere il decoro di qualcuno? ecc.) Se non hai fatto nulla di tutto ciò, è molto probabile che avrà archiviato.


  • Super User

    Non sono d'accordo eljsa.
    Il reato di sostituzione di persona si consuma per il solo fatto di avere utilizzato un nome falso ( o una foto di qualcuno etc.) anche se la pubblicazione dell'account è stata di breve durata e non si è diffamato alcuno.( giurisprudenza costante).
    In caso di diffamazione si avrebbe un art. 81 cp.
    Eventualmente le altre circostanze possono fungere da attenuante.


  • User Attivo

    Infatti giurista, ma se non ricordo male l'utente "boldrino" mi riferiva di aver creato un account FB, non so pero' cosa abbia fatto con quel profilo...In fondo creare solo un profilo con nome e cognome...bè potrebbe trattarsi di omonimia; altro è se con quel profilo si ingenera negli altri la convinzione di essere una determinata persona commettendo magari anche azioni penalmente rilevanti.
    Leggevo di recente per un caso simile: "Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account ", attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese" (Cass.46674/2007).