• User Attivo

    A mio avviso si: ti è servito solo ad acquietarti.
    Il certificato ex art. 335 c.p.p. viene emesso su richiesta delle persone interessate ed attesta le iscrizioni, * nei registri in dotazione all’Ufficio di Procura*, dei fascicoli ancora in fase di indagini preliminari. La persona che avrebbe sporto querela (a proposito sei certo che fino alla fine ha fatto una querela contro ignoti?) potrebbe essere residente in comune/provincia diversa dalla tua, e quindi potrebbe aver sporto la dnuncia presso altre autorità giudiziarie. Salvo che tu non sia certo che risieda nel tuo stesso luogo...


  • User Attivo

    Si, la persona non mi conosce o meglio, non sa il mio nome e cognome, ma solo la mia città.
    Non ho capito il discorso del registro, che hai accennato nel post. Io ho fatto richiesta del certificato presso la Procura della mia città e di quella del querelante, quindi, due istanze.
    Che intendevi?

    ps
    Ti ho inviato un messaggio privato.


  • User Attivo

    Elisa, ho provato ad inviarti il messaggio privato, ma mi dice che hai la casella piena.
    Cancella qualche messaggio, così potrai ricevere il mio.

    Grazie mille.


  • User Attivo

    Oppure, gentilmente, lasciami la tua mail, tramite messaggio privato.

    Grazie ancora.


  • User Attivo

    Ciao boldrino, non so se sul forum posso lasciare la mia mail. Rivedo il regolamento prima. Ad ogni modo ho letto il tuo messag privato, ho provato a risponderti ma hai la casella piena. Comunque se hai fatto richiesta del certificato sia presso la Procura della tua città che di quella del querelante, e ad oggi non risulta nulla, puoi stare tranquillo per ora.


  • User Attivo

    Ho provato ad inviarti i messaggi, sperando siano giunti.

    Circa l'essere tranquillo guarda, da ciò che avevi asserito antecedentemente, pare che il tutto abbia risvolti lunghi e che quindi non possa stare tranquillo.

    Attendo comunque un tuo giudizio specifico, dopo avere letto i messaggi.
    Grazie.


  • Super User

    Ciao boldrino . Benvenuto nel Forum Gt.

    Il Pm non comunica all'indagato che è tale con il 415bis (ciò avviene solo in casi particolari), bensì con l'avviso di garanzia e l'elezione di domicilio con contestuale nomina del difensore.
    Non ha alcun valore chiedere il 335 cpp atteso che dovresti farlo in tutte le Procure d'italia: non è il luogo di residenza dell'offeso che rileva bensì il luogo dove è avvenuto il fatto; nella fattispecie il luogo dove è stata recepita l'offesa o l'illecito commesso via web (io, residente nella città A, ben posso venire a conoscenza del fatto lesivo ai miei dani commessi in internet mentre mi trovo nella città B...sarà quindi competente la Procura della città B).

    Ciò premesso invito sia l'utente boldrino che eljsa al rispetto del regolamento.
    Nel caso specifico evitare la violazione degli articoli 10 e 10.0 del regolamento.
    Per eljsa questo è il secondo avvertimento.
    Spero non accada ancora.


  • User Attivo

    Ciao giurista e grazie per la risposta. Forse non m'ero spiegato bene ma ho richiesto il 335 nella procura della mia città ed in quella del querelante. Scusami, se mi dici che non abbia senso richiederlo, perché il mio legale mi avrebbe invitato a fare tale istanza? La sua utilità?
    Il PM, ove stesse indagando sul sottoscritto, si opporrebbe ad indicarlo nel registro degli indagati, appunto verificabile con istanza del 335?

    Grazie in anticipo.


  • Super User

    In genere si fa il 335 cpp per scrupolo... ma per reati a mezzo internet non ti fornisce sicurezza alcuna dato che la Procura competente potrebbe essere una qualsiasi sul territorio.
    Non credo che il PM, per un reato simile, chiederebbe di secretare anche la notizia di reato.

    Non conosco la vicenda nel merito, quindi potrebbe anche essere che la notizia di reato sia stata già archiviata...oppure improcedibile.
    Affidati al Collega con fiducia e stai sereno.


  • User Attivo

    Scusami giurista se insisto, ma non ho ben capito il discorso della competenza territoriale.
    Per capirci, io sono di Roma ed il querelante ha sporto denuncia/querela presso la procura di Pistoia, città nella quale risiede.
    Ergo, il mio legale ha fatto istanza del 335 presso, appunto, la Procura di Roma e la Procura di Pistoia.
    Postulo che la competenza dell'indagine concerni Roma oppure Pistoia, e non altre città.
    Giusto?


  • Super User

    Potrebbe aver depositato a Pistoia perchè risiede in quella città ma nella querela aver dichiarato di essere venuto a conoscenza del fatto commesso nel web mentre si trovava, per es., a Roma. In quel caso Pistoia trasmetterebbe a Roma.
    Il tuo avvocato ha fatto bene a fare il 335... ripeto, lo si fa per scrupolo, ma per i reati nel web ciò non consente la matematica certezza circa la competenza territoriale.


  • User Attivo

    Boldrino, dovresti precisare (per chi ti legge sul forum e non nel pensiero) che hai conoscenza della querela per averla letta tu stesso in quanto il querelante l'ha pubblicata su un sito/forum. Quindi sei certo che è stata sporta presso la polizia postale della sezione di Parma. Precisa inoltre che è stato creato un account facebook ex novo con nome e cognome e foto di una persona diversa da colui che ha creato l'account: ritengo che tale condotta integri gli estremi del reato di sostituzione di persona. E' un reato informatico e pertanto deve essre individuato il luogo di commissione del fatto-reato. Pertanto, non si tratta solo di "capire" se il p.m. riterrà esercitare l'azione penale (in base a svariate circostanze ed elementi) ma anche quello di individuare il giudice territorialmente competente, che è quello ove è stato commesso il fatto, ovvero dal personal comuter di Tizio connesso alla linea telefonica di casa di Tizio. Io credo (correggetemi se scrivo castronerie) che il pm valuterà una serie di elementi: la durata del profilo online, le azioni fatte attraverso quel profilo (diffamato qualcuno? inserito foto che potessero offendere il decoro di qualcuno? ecc.) Se non hai fatto nulla di tutto ciò, è molto probabile che avrà archiviato.


  • Super User

    Non sono d'accordo eljsa.
    Il reato di sostituzione di persona si consuma per il solo fatto di avere utilizzato un nome falso ( o una foto di qualcuno etc.) anche se la pubblicazione dell'account è stata di breve durata e non si è diffamato alcuno.( giurisprudenza costante).
    In caso di diffamazione si avrebbe un art. 81 cp.
    Eventualmente le altre circostanze possono fungere da attenuante.


  • User Attivo

    Infatti giurista, ma se non ricordo male l'utente "boldrino" mi riferiva di aver creato un account FB, non so pero' cosa abbia fatto con quel profilo...In fondo creare solo un profilo con nome e cognome...bè potrebbe trattarsi di omonimia; altro è se con quel profilo si ingenera negli altri la convinzione di essere una determinata persona commettendo magari anche azioni penalmente rilevanti.
    Leggevo di recente per un caso simile: "Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account ", attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese" (Cass.46674/2007).


  • Super User

    Sì, infatti eljsa.
    La sentenza che hai postato tu riguarda una delle varie fattispecie contemplate all'ert. 494 cp:
    "Articolo 494. Sostituzione di persona. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno."

    Allo stesso modo è punito chi si attribuisce un falso nome tout court. Il vantaggio può essere qualsiasi vantaggio (non è detto "profitto" ) e non è indispensabile che vi sia l'intenzione dannosa.
    Come puoi notare la norma contempla varie fattispecie...o...o...ovvero....Il bene tutelato è la pubblica fede quindi l'attribuzione a se stessi di un falso nome integra il reato perchè ex se induce altri in errore.
    Ciò, ovviamente, salvo il reato impossibile (es. io creo un account facendomi chiamare "cenerentola").


  • Devo dedurre che una povera diavola che si chiamasse efettivamente "Cenerentola" di cognome non avrebbe alcuna tutela ...
    Scrivo questo perchè esistono moltissimi cognomi che fan riferimento ad un mestiere, specialmente anglosassoni ...
    Ma anche da noi ce ne sono parecchi ... io poi ho usato in passato il nominativo di "Mr Dung" di fatto sig. Cacca in inglese ... mai pensando che esistesse effettivamente un sig. Dung ... invece ne esistono molti in giro per il mondo.
    Per fortuna nessuno di loro ha avuto da ridire ...


  • User Attivo

    l'argomento ormai sul forum è trito e ritrito credo (anche perchè credo proprio ci sia un grave caso di multinick della stessa persona).
    Consiglio la lettura del topic dove fu sviscerata bene la questione (anchè lì, purtroppo, con multinick della stessa persona).

    link: (aggiungere www)
    giorgiotave.it/forum/leggi-per-le-professioni-web/190786-sostituzione-di-identita.html

    Riassumendo la questione principali, mi permetto di citare giurista (la quale può cancellare questo post se lo ritiene inopportuno), che con pazienza aveva già chiarito l'argomento (o nel mentre la giurisprudenza ha cambiato orientamente?):

    @giurista said:

    Il reato non si configura se si afferma: " sono mario" senza attribuirsi alcunchè...Il falso nome di cui alla sentenza riportata deve avere le caratteristiche di essere riconducibile a terzi, diversamente il reato è impossibile perchè non si sostituirebbe proprio nessuno. La norma è chiara :"...sostituendo la propria all'altrui persona".** In claris non fit interpretatio.**
    @giurista said:

    Laddove la norma richiede per la configurabilità del reato il "falso nome" questo** deve essere un nome esistente ossia nome e cognome per es: io dico di essere giuseppina rossi residente a catania. Se all'anagrafe di catania non esiste giuseppina rossi allora il reato non sussiste** atteso che non si è sostituita alla propria altrui persona** essendo quest'ultima inesistente.**
    Vorrei precisare che si raccomanda in internet di utilizzare nickname di fantasia proprio per tutelare la propria persona atteso quel che accade in rete.

    Chiamarsi Giuseppe e spacciarsi per Giulio, Francesca, senza un cognome, una foto, una professione o senza attribuirsi connotati che abbiano effetti giuridici, non dovrebbe essere penalmente rilevante, perchè non riconducibile a terzi esistenti.
    C'è chi usa Criceto come nick, chi usa come nick Francesco ma magari si chiama Mario. Ma comunque non è abbastanza per identificarla in modo univoco. E' comunque un nick.

    Attribuirsi un falso nome non significa spacciarsi per Mario anche se ci si chiama francesco o irene.
    Chiamarsi Francesco e dire di chiamarsi Mario Rossi invece è penalmente rilevante. Dire di chiamarsi Mario e essere un medico è penalmente rilevante (atteso che cià produca effetti giuridici sulla vittima).

    in definitiva, per quanto ho capito, **per falso nome si intende un nome e cognome, o comunque qualcosa che identifichi in modo univoco una persona. non un semplice nome.
    **


  • User Attivo

    No, specifichiamo le cose.
    Io ho usato nome, cognome e foto della persona.

    Credo che elisa legga in maniera più estensiva l'articolo 494, e cioè che non basti inserire i dati, ma anche arrecare danno a terzi, mentre giurista la ponga più su una questione teorica, e cioè attribuirsi un falso nome implica la commissione del reato, sia nel caso in cui la persona sia esistente, sia nel caso contrario.

    Però, ragazze, a me interessa altro, e cioè capire se, 11 mesi dopo la querela, la non presenza del sottoscritto nel registro degli indagati, abbia qualche rilevanza o meno.
    A me interessa questo, il caso personale.

    Grazie in anticipo.


  • Super User

    @ zeta1
    ovviamente per "falso nome" l'art. 494 cp intende nome e cognome, zeta1...

    @ boldrino
    circa il danno:in ambito penale non è consentito togliere ed aggiungere qualcosa alla norma di legge.
    L'art. 494 cp espressamente non vuole necessariamente il danno...

    circa la tua posizione:
    tu affermi: "Io ho usato nome, cognome e foto della persona". Questo indubbiamente integra il reato previsto e punito all'art. 494 cp anche se hai pubblicato tale account per una sola ora e non vi è stato, secondo te, danno.
    Ripeto, il bene tutelato è la pubblica fede (è un reato contro la pubblica fede).
    La persona si è sentita lesa, infatti ha proposto denuncia (il reato è procedibile d'ufficio).

    Circa la tua posizione: 11 mesi non garantiscono nulla. A volte si contestano condotte criminose ben oltre l'anno di tempo.
    Fossi in te mi chiederei che tipo di connessione ho usato: se era adsl (IP fisso) risalgono facilmente. Molto più arduo dimostrare la colpevolezza in caso di connessione mobile.
    In ambito penalistico è sempre una questione di prova non solo di diritto sostanziale.


  • User Attivo

    grazie per la precisazione Giurista. ADSL comunque in genere ha IP variabile 🙂 certo, il provider sa che tale IP a tale ora chi era assegnato.

    @autore
    chi commette il reato lo deve fare al fine di procurare un vantaggio, oppure per arrecare ad altri un danno, non che il vantaggio/danno si realizzi. Eljsa intedeva questo immagino. E' il dolo da dimostrare in sede di giudizio, non basta sostituirsi a altra persona, ma deve essere fatto al fine di arrecare danno o vantaggio.* al fine di* non significa che tale danno/vantaggio si realizzi davvero. E credo sia la parte più difficile del PM dimostrare il dolo.
    Tale dolo è facilmente dimostrabile quando si prendono dati di una persona reale. Più difficile in altri casi magari.

    Creare un account di facebook con dati reali di altra persone arreca danno alla persona alla quale si sono sottratti, e inganna la fede pubblica che pensava di avere a che fare con tale reale persona.
    Creare un account di facebook senza dari reali di altra persona non arreca danno a nessuno, e non ti sostituisci a nessuno.

    Creare su un forum un account dal nome Giurista, non creo danno a nessuno.
    Creare su un forum un account dal nome Giurista, e far intedere di essere quella Giurista di giorgiotave.it, crea un danno alla vera e ben conosciuta Giurista.

    Spacciarsi per medico per entrare a congressi per soli medici integra un vantaggio personale.
    Spacciarsi per medico per farsi grandi con degli sconosciuti, non crea danno a nessuno, quindi non rilevante.

    un reato che ha tutti gli elementi costitutivi, nel tuo caso la sostituzione a personale reale, e il dolo di arrecare danno alla stessa sostituendosi (anche se nella realtà il danno non si è realizzato), non può essere archiviato.