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- 11 mesi dalla querela
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Sì, infatti eljsa.
La sentenza che hai postato tu riguarda una delle varie fattispecie contemplate all'ert. 494 cp:
"Articolo 494. Sostituzione di persona. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno."Allo stesso modo è punito chi si attribuisce un falso nome tout court. Il vantaggio può essere qualsiasi vantaggio (non è detto "profitto" ) e non è indispensabile che vi sia l'intenzione dannosa.
Come puoi notare la norma contempla varie fattispecie...o...o...ovvero....Il bene tutelato è la pubblica fede quindi l'attribuzione a se stessi di un falso nome integra il reato perchè ex se induce altri in errore.
Ciò, ovviamente, salvo il reato impossibile (es. io creo un account facendomi chiamare "cenerentola").
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l'argomento ormai sul forum è trito e ritrito credo (anche perchè credo proprio ci sia un grave caso di multinick della stessa persona).
Consiglio la lettura del topic dove fu sviscerata bene la questione (anchè lì, purtroppo, con multinick della stessa persona).link: (aggiungere www)
giorgiotave.it/forum/leggi-per-le-professioni-web/190786-sostituzione-di-identita.htmlRiassumendo la questione principali, mi permetto di citare giurista (la quale può cancellare questo post se lo ritiene inopportuno), che con pazienza aveva già chiarito l'argomento (o nel mentre la giurisprudenza ha cambiato orientamente?):
@giurista said:
Il reato non si configura se si afferma: " sono mario" senza attribuirsi alcunchè...Il falso nome di cui alla sentenza riportata deve avere le caratteristiche di essere riconducibile a terzi, diversamente il reato è impossibile perchè non si sostituirebbe proprio nessuno. La norma è chiara :"...sostituendo la propria all'altrui persona".** In claris non fit interpretatio.**
@giurista said:Laddove la norma richiede per la configurabilità del reato il "falso nome" questo** deve essere un nome esistente ossia nome e cognome per es: io dico di essere giuseppina rossi residente a catania. Se all'anagrafe di catania non esiste giuseppina rossi allora il reato non sussiste** atteso che non si è sostituita alla propria altrui persona** essendo quest'ultima inesistente.**
Vorrei precisare che si raccomanda in internet di utilizzare nickname di fantasia proprio per tutelare la propria persona atteso quel che accade in rete.Chiamarsi Giuseppe e spacciarsi per Giulio, Francesca, senza un cognome, una foto, una professione o senza attribuirsi connotati che abbiano effetti giuridici, non dovrebbe essere penalmente rilevante, perchè non riconducibile a terzi esistenti.
C'è chi usa Criceto come nick, chi usa come nick Francesco ma magari si chiama Mario. Ma comunque non è abbastanza per identificarla in modo univoco. E' comunque un nick.Attribuirsi un falso nome non significa spacciarsi per Mario anche se ci si chiama francesco o irene.
Chiamarsi Francesco e dire di chiamarsi Mario Rossi invece è penalmente rilevante. Dire di chiamarsi Mario e essere un medico è penalmente rilevante (atteso che cià produca effetti giuridici sulla vittima).in definitiva, per quanto ho capito, **per falso nome si intende un nome e cognome, o comunque qualcosa che identifichi in modo univoco una persona. non un semplice nome.
**
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No, specifichiamo le cose.
Io ho usato nome, cognome e foto della persona.Credo che elisa legga in maniera più estensiva l'articolo 494, e cioè che non basti inserire i dati, ma anche arrecare danno a terzi, mentre giurista la ponga più su una questione teorica, e cioè attribuirsi un falso nome implica la commissione del reato, sia nel caso in cui la persona sia esistente, sia nel caso contrario.
Però, ragazze, a me interessa altro, e cioè capire se, 11 mesi dopo la querela, la non presenza del sottoscritto nel registro degli indagati, abbia qualche rilevanza o meno.
A me interessa questo, il caso personale.Grazie in anticipo.
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@ zeta1
ovviamente per "falso nome" l'art. 494 cp intende nome e cognome, zeta1...@ boldrino
circa il danno:in ambito penale non è consentito togliere ed aggiungere qualcosa alla norma di legge.
L'art. 494 cp espressamente non vuole necessariamente il danno...circa la tua posizione:
tu affermi: "Io ho usato nome, cognome e foto della persona". Questo indubbiamente integra il reato previsto e punito all'art. 494 cp anche se hai pubblicato tale account per una sola ora e non vi è stato, secondo te, danno.
Ripeto, il bene tutelato è la pubblica fede (è un reato contro la pubblica fede).
La persona si è sentita lesa, infatti ha proposto denuncia (il reato è procedibile d'ufficio).Circa la tua posizione: 11 mesi non garantiscono nulla. A volte si contestano condotte criminose ben oltre l'anno di tempo.
Fossi in te mi chiederei che tipo di connessione ho usato: se era adsl (IP fisso) risalgono facilmente. Molto più arduo dimostrare la colpevolezza in caso di connessione mobile.
In ambito penalistico è sempre una questione di prova non solo di diritto sostanziale.
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grazie per la precisazione Giurista. ADSL comunque in genere ha IP variabile certo, il provider sa che tale IP a tale ora chi era assegnato.
@autore
chi commette il reato lo deve fare al fine di procurare un vantaggio, oppure per arrecare ad altri un danno, non che il vantaggio/danno si realizzi. Eljsa intedeva questo immagino. E' il dolo da dimostrare in sede di giudizio, non basta sostituirsi a altra persona, ma deve essere fatto al fine di arrecare danno o vantaggio.* al fine di* non significa che tale danno/vantaggio si realizzi davvero. E credo sia la parte più difficile del PM dimostrare il dolo.
Tale dolo è facilmente dimostrabile quando si prendono dati di una persona reale. Più difficile in altri casi magari.Creare un account di facebook con dati reali di altra persone arreca danno alla persona alla quale si sono sottratti, e inganna la fede pubblica che pensava di avere a che fare con tale reale persona.
Creare un account di facebook senza dari reali di altra persona non arreca danno a nessuno, e non ti sostituisci a nessuno.Creare su un forum un account dal nome Giurista, non creo danno a nessuno.
Creare su un forum un account dal nome Giurista, e far intedere di essere quella Giurista di giorgiotave.it, crea un danno alla vera e ben conosciuta Giurista.Spacciarsi per medico per entrare a congressi per soli medici integra un vantaggio personale.
Spacciarsi per medico per farsi grandi con degli sconosciuti, non crea danno a nessuno, quindi non rilevante.un reato che ha tutti gli elementi costitutivi, nel tuo caso la sostituzione a personale reale, e il dolo di arrecare danno alla stessa sostituendosi (anche se nella realtà il danno non si è realizzato), non può essere archiviato.
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Zeta, non concordo con le tue parole visto che, seguendo la linea di giurista, la fede pubblica é lesa nel momento in cui ti professi altro soggetto.
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In risposta a giurista, invece, ho usato il pc di casa, con IP relativo, che però non é fisso, come per la maggior parte dei Pc domestici. Ciò premesso, cosa mi consigli di fare??
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Devi attendere. Se non hai alcuna notizia di essere indagato non puoi certo andare tu ad autodenunciarti...
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Intendevo, debbo richiedere il 335 tra qualche mese?
Dopo quanto tempo posso considerarmi tranquillo?
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Due anni sono decisamente sufficienti per essere tranquilli. Nulla vieta, se ti rassicura, di ripetere il 335 tra un po' di tempo.
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Ok, perfetto.
Quindi, per chiudere, quando mi consigli di richiedere il 335?Un'altra cosa: il mio legale ha assunto domicilio per eventuali comunicazioni concernenti il sottoscritto ergo, dimmi se erro, credo che ormai non possa richiedere autonomamente, personalmente il 335, ma dovrà essere l'avvocato a farlo, ahimè con relative ulteriori spese.
Corretto?
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Una domanda circa l'ex art. 335 c.p.p., scusate.
Con tale certificato, si verifica l'esistenza di indagini a proprio carico, giusto?
Sbaglio o, in caso di indagini, si dovrebbe comunque essere avvisati?Quindi, a cosa serve il 335 e richiederlo?
Dovrebbe esserci elezione di domicilio, giusto?
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@boldrino said:
Una domanda circa l'ex art. 335 c.p.p., scusate.
Con tale certificato, si verifica l'esistenza di indagini a proprio carico, giusto?
Sbaglio o, in caso di indagini, si dovrebbe comunque essere avvisati?Quindi, a cosa serve il 335 e richiederlo?
Dovrebbe esserci elezione di domicilio, giusto?E' errato. Si viene avvisati solo a conclusione delle indagini. Può accadere però che il magistrato abbia bisogno di ascoltarti, perquisire una tua abitazione o sequestrati qualcosa. Almeno credo sia così.
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Il 335 serve per avere notizie circa la propria posizione in una determinata Procura. Fino a che non vi è l'elezione di domicilio, infatti, un indagato non sa di essere tale,
Inoltre il 335 ti permette di sapere se e chi ti ha querelato/denunciato e in seguito vi è stata l'archiviazione; se un determinato proc. è stato archiviato e così via.
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Scusami, ma l'elezione di domicilio dovrebbe essere contemporanea all'iscrizione nel registro degli indagati, scusa?
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No boldrino...quando mai...
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Ok ok.
giurista, ma il famoso avviso di garanzia cos'è, allora?
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E' l'elezione di domicilio ma non te la comunicano quando è iscritta la notizia di reato.. ma dopo quando la PG deve sentirti (o il PM).
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Quindi, compendiando, il PM iscrive il reato e l'indagato nel registro, ma non ti comunica nulla, giusto?
Scusa, ma l'elezione di domicilio comprende l'interrogatorio?