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Indubbiamente la persona licenziata si è macchiata di fatti gravi.
Criceto, qui si parla di copiare etc delle mail. E questo non è mai consentito.
Per i documenti, invece, se sono di proprietà dell'azienda, visto che sono sul server dell'azienda nulla quaestio. Ma le mai assolutamente no.
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Non so come siano le procedure tecniche-informatiche. Certo è che il tecnico dovrebbe dire che non sapeva di rendere accessibili le mail... non so se è possibile questo. Nel senso che uno non se ne accorga. In caso di mail la scriminante di adempimento di un dovere non opera.
In sintesi...il gioco vale la candela?
In casi del genere è fin troppo facile contestare il concorso o favoreggiamento.
Io direi all'azienda che posso estrapolare i loro documenti ma le mail no per divieto di legge.
Una cosa c'è da dire: mancano delle normative precise che regolano la materia...il legislatore dovrebbe intervenire. C'è troppo arbitrio.
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Criceto, se tu trasformi in pdf una mail si capisce che è una mail... e l'altro può sempre dimostrarne la provenienza.
Non possono essere estratte e divulgate non solo le mail ma il documento intero che non appartiene all'azienda, qualunque esso sia.
La ditta ha chiesto al tecnico di estrapolare tali documenti per poter procedere a contestazioni... ma siffatte contestazioni sarebbero del tutto illecite.
Attenzione a non passare dalla ragione al torto. Per me questo signore, copiando sul server aziendale, l'ha fatto appositamente...
Se si vuol fare valere un diritto si deve operare in piena legittimità; ti faccio un esempio: quanta gente è stata assolta perchè il pm aveva le prove della colpevolezza ma esse erano inutilizzabili perchè raccolte in modo illegittimo? tante...
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Puoi fare così: fai sedere davanti il pc uno dei titolari, tu detti le mosse e lui preme i tasti........potrai sempre dire che non sei stato tu ma che la proprietà ha fatto tutto da sola!
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@pgi said:
Puoi fare così: fai sedere davanti il pc uno dei titolari, tu detti le mosse e lui preme i tasti........potrai sempre dire che non sei stato tu ma che la proprietà ha fatto tutto da sola!
Infattti e' + o - quello che voglio fare , cioe' dire al titolare dove sono i documenti e le email e permettgli la lettura ( o stampa ) , ovviamente dicendogli come fare.L'unica cosa e' che esisteva una cartella sul server alla quale aveva accesso solamente lui ( proprietario della cartella con accesso solamente dal suo username e password ) , ovviamente essendo sysadmin ed avendo quindi privilegi di amministratore posso divenire proprietario della cartella e quindi poterci fare qualsiasi cosa , calcolando che se non faccio cos'i' non posso neanche eliminarla. Una volta divenuto proprietario posso accedere a tutti i documenti in essa contenuti. infatti ho scoperto che si tratta della copia delle cartelle dei DOCUMENTI / DESKTOP etc . contenenti documenti prevalentemente aziendali.
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Le mail sono intoccabili qualunque sia la forma che abbiano assunto.
Inoltre mi sembra di ricordare che sia possibile risalire alla data di creazione del documento.La legge è chiara... poi, ovviamente, ognuno fa quel che crede.
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Scusate, provo a dare la mia opinione in base alle ricerche di questi giorni.
Ma visto che la persona si è licenziata/dimessa, il datore di lavoro non può eseguire controlli a posteriori sul suo operato? Se nella cartella fossero stati salvati volutamente documenti compromettenti al solo scopo di danneggiare l'immagine della ditta? Inoltre, se nei messaggi ci fossero comunicazioni importanti che manifestano la volontà di danneggiare l'azienda? (non so, magari ha comunicato ai concorrenti informazioni riservate). Non pensate che la riservatezza sia necessaria solo DURANTE il rapporto di lavoro?
Just my 2 cents
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Ciao Solare.
Se stiamo parlando di mail l'obbligo di riservatezza opera sempre.
Se nelle mail vi fossero comunicazioni che manifestassero la volontà di danneggiare l'azienda, ugualmente, non rileva. Sarebbe come dire che, quanto taluno pensa che altri lo danneggino possa avvalersi delle intercettazioni. La corrispondenza privata è tutelata e nessuno può violarla senza l'ordine di un giudice.
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Grazie giurista, non avevo pensato in effetti ad un esempio come le intercettazioni, vista da quella prospettiva hai ragione.
Scusa allora se ti chiedo delucidazioni, ma leggere le mail di quella cartella, ammesso che tali mail siano state inviate/ricevute dal dipendente dimissionario, non rientra nei controlli difensivi della ditta? Adesso dico una cavolata tecnicamente surreale, ma se in quella cartella fosse stato inserito un virus che distruggerà tutti i dati dell'azienda ad una data specifica, come fa la ditta a difendersi?
Parlo da profano ovviamente, solo da quel che leggo su Internet
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Criceto, non si può accedere al programma di posta elettronica...
Non c'è un escamotage in materia... qualunque espediente si possa pensare.In ogni caso l'utente chiedeva se poteva aprire i file, leggere e divulgare. La risposta è no circa le mail.
Atteniamoci al quesito dell'utente...
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Ad un organismo di Stato con poteri ispettivi?
Hai voglia di scherzare, oggi, criceto...
La GdF accede lei stessa a ogni documento che voglia accedere. Non credo proprio chieda il permesso di alcunchè.
In ogni caso, per opporre un ipotetico rifiuto, si dovrebbe dire che si è in possesso delle mail altrui, criceto...
Ed una cosa è "gestire" un account non di proprietà... altra le mail del proprio indirizzo mail...
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Dunque, rispondo prima sulla sentenza che hai postato: il caso riguarda taluno che ha utilizzato quanto a sua conoscenza ( e lasciato nella sua disponibilità infatti è stato contestato il SECONDO comma del 616 non il primo...quindi non protetto da nulla come può essere una password nel pc) per produrlo in giudizio. Esclusivamente in giudizio.
E' come nel caso in cui si riprendano persone che stanno commettendo un illecito...o la moglie che produce in giudizio di separazione la cartella clinica del marito (perchè lasciata nella sua disponibilità ) senza il di lui consenso..Quel che si discuteva qui era di ben altra natura: indurre un dipendente a violare le mail di qualcuno (primo comma 616)per prenderne coscienza(divulgare e quindi contestare al dipendente).
So che, forse, è difficile cogliere le differenze... ma sussistono. Te le spiega proprio l'art. 616 cp.Nel caso da te prospettato (GdF) il finanziere accederà a tutto quanto contenuto nel pc. Nessuna liberatoria... è un loro potere e la loro attività sarà attestata in un verbale.
La GdF, che opera in funzione di PG, non ha necessità di permesso alcuno, criceto...Qui si stava parlando tra privato e privato... che c'entrano i poteri di PG?
Inoltre, Criceto, io so leggere...non è affatto necessario che tu utilizzi il maiuscolo così di frequente.
La giusta causa di cui all'art. 616 cp riguarda esclusivamente la divulgazione e non l'accesso non autorizzato. Vale a dire documenti a cui si aveva avuto accesso in modo legittimo (per es. lasciati aperti sul tavolo dall'interessato o dimenticati e ben visibili)
So bene che esiste la giusta causa nella divulgazione... conosco il cp. Io stessa ho portato, a volte, in giudizio documenti personali di terzi cui il mio cliente aveva avuto accesso in modo legittimo... Ribadisco, il maiuscolo non è necessario circa la normativa vigente.