• User

    Giurista ma le telefonate non possono essere prova che comunque non inventiamo i fatti?Anche perche parlando con il mio avvocato secondo la loro versione non hanno pagato perche' noi non abbiamo firmato i documenti che delegavano mia madre alla riscossione (in verita' erano stati firmati ma non consegnati) mentre la nostra versione e' che ci opponiamo al decurtamento dell'ottanta %(80%) della somma dovuta a mio padre nella sentenza(tutto questo e' stato detto nelle telefonate avvenute tra noi e l'ente accusato) .E in ultimo puo un ente o una persona opporsi al pagamento quando la causa e' stata gia chiusa solo perche' la controparte e' morta?


  • Super User

    Dunque, tu parli di riserva del Giudice... presumo che il tuo avvocato abbia fatto un precetto e loro si siano opposti.
    Alla tua ultima domanda (rifiuto di pagare agli eredi) la risposta è no, ma, visto che vi è un giudizio pendente, si dovrebbe conoscere per una risposta seria:

    1. il dispositivo della sentenza;
    2. che genere di causa sia quella cui il giudice si è riservato ed i motivi dell'ente.

  • User

    Buongiorno Giurista il mio avvocato ha fatto un precetto e loro si sono opposti per i motivi sopraccitati.Anche se (mio pensiero) mi sembra una cosa un po strana visto che comunque vi e' gia una sentenza.Per il punto 1 e 2 ti riferisci alla causa gia chiusa o al precetto in corso?


  • Super User

    Il punto uno si riferisce alla sentenza della causa già chiusa;
    Il punto 2 all'opposizione a precetto.


  • User

    Giurista il punto 1 diceva"Dichiara il diritto dell'istante all'indenizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattia professionale nella misura del 12% e condanna ###### a corrispondere in suo favore il relativo importo con decorrenza dal giorno della domanda amministrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art 16 co. 61.30.12.1991 n, 412 condanna ####### a rifondere all'istante le spese di causa ecc ecc.Il punto due sinceramente non so su cosa abbia impiantato il precetto ma dovrebbe basarsi sulle varie cose accorse in questo anno e mezzo


  • Super User

    mah.. a meno che non vi sia un errore nei conteggi nel precetto notificato dal tuo avvocato, non vedo proprio dove rilevi il fatto che tuo padre è deceduto.
    Aveva diritto al danno biologico in misura del 12% tabellare (calcolato sull'età al momento del danno) oltre interessi come previsti dalla legge 412/91 art. 16 c. 6.
    E' solo una questione di conti esatti...


  • User

    Giurista forse ho fatto un po di confusione.Mio padre quando e' stata chiusa la causa era ancora in vita (la causa e' stata chiusa inizio luglio 2011).Mio padre dopo muore in data 7/9/2011 per complicazione della malattia(arresto cardio-respiratorio)quindi circa 2 mesi dopo.C'e da premettere che mio padre viveva con la bombola dell'ossigeno circa 23h ore al giorno prescritto dal medico che lo seguiva.Ora in data 18/10/2011 e in data 20/10/2011 sono pervenute a nome di mio padre il pagamento del danno biologico(una l'indennita e l'altro il rimborso spese)Ora non potendo ritirare questi soldi visto che erano a nome di mio padre informai sia l'avvocato sia l'ente e di sostituirlo con mia madre o fra gli eredi (noi figli piu mia madre).A detta di cio l'ente si opponeva al pagamento di quella cifra citando il DECRETO LEGISLATIVO n 38 del 23 febbraio 2000 dove in base al punto 9 "In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indenizzo in capitale, e' dovuto un indenizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e' la morte".In base a questo loro volevano decurtare circa 80% (passando da 8.890,76+894,20 a 1920)


  • Super User

    Questa eccezione, a mio avviso, non ha pregio perchè la norma si riferisce a fattispecie non decise da sentenza.
    L'importo dell'indennizzo si cristallizza con la sentenza di condanna al pagamento.
    La sentenza fa stato tra le parti e, se non appellata nei termini, ha valore di cosa giudicata.


  • User

    Grazie giurista.Questo mi fa capire che il loro e' solo un modo di arrampicarsi sugli specchi.Ma se nella fattispecie per un motivo X il giudice ci da torto nel precetto cosa possiamo fare?Chiedo questo perche' comunque il giudice ha due volte rinviato il precetto(per opposizione della controparte) e ora si e' riservato di decidere(mi si e' parlato di anche tre settimane di attesa) e avra un motivo per farlo.Non voglio fare giudizi affrettati ma sinceramente ho i miei dubbi.Un ultima cosa che non ho precisato.Quando il mio avvocato mi ha dato la sentenza insieme abbiamo constatato delle imprecisioni.Le spiego meglio.Il dottore che ha fatto la visita per quantificare la percentuale di danno e stato molto superficiale spiegando che si mio padre aveva la fibbrosi polmonare ma non sapeva come l'aveva potuta contrarre (mio padre e' stato tipografo per un giornale per 40 anni e sempre a contatto con solventi e acidi vari senza le dovute precauzioni) e ha comunque decretato un danno del 12%.Ci e' sembrato molto basso sapendo in che condizione era ridotto mio padre e cosi si e' deciso per fare ricorso.Infatti facendo valutare i vari incartamenti medici il nuovo perito a valutato il danno nel 60% spiegando che comunque c'e' una relazione fra la fibbrosi polmonare e i solventi usati da mio padre ma mi ha spiegato anche che se una persona con problemi respiratori contratti con il lavoro e che comunque vive quasi tutto il giorno con apparecchi di respirazione(mio padre ripeto doveva stare 23h al giorni attaccato al macchinario dell'ossigeno) era soggetto a delle tabelle prescritte dall INAIL per quantificare la percentuale di danno cosa che il precedente medico ha ommesso.Ora mi chiedo puo essere un modo di rivalsa la questione del ricorso da parte nostra?Spero di essere stato chiaro e comunque la ringrazio per tutto il tempo che mi sta dedicando.


  • Super User

    dunque, la questione di merito sul punto percentuale del danno oramai è cosa decisa e non puoi più farla valere.

    Per il resto, probabilmente, il giudice si è riservato perchè avrà ravvisato un errore nel conteggio del tuo avvocato.
    Il giudice deciderà esattamente la somma del dovuto con precisione e si sarà riservato al fine dei calcoli...


  • User

    Giurista mi auguro che sia cosi.La cosa e' diventata un po pesante.Comunque il ricorso e' stato gia notificato e sara giudicato a giugno 2014.Spero che non sia la stessa cosa passata con questa causa.La ringrazio vivamente anche a nome dei miei famigliari.A presto