- Home
- Categorie
- Impresa, Fisco e Leggi
- Consulenza Legale e Professioni Web
- Perquisizione Domiciliare-Penale o Amministrativo?
-
Perquisizione Domiciliare-Penale o Amministrativo?
Nell'ambito di un intervento per musica alta in abitazione in casa mia circa 6 mesi fa, è stata ritrovata marijuana per un totale di 560 mg di principio attivo, dunque al di sopra del massimo consentito, il possesso è stato attribuito a me e al mio coinquilino, essendo il massimo consentito di 500mg e essendo il possesso attribuito sia a me che al mio coinquilino, il caso rientra nell'ambito amministrativo o penale?
-
Ed inoltre nel caso si trattasse di ambito penale, un reato di questa entità pregiudicherebbe la mia iscrizione all'albo dei medici una volta terminata l'università?
-
Ciao mekong.
Rientra nell'ambito penale ma con la attenuante del fatto di lieve entità. (patteggiabile).Circa l'iscrizione all'albo vado a memoria ma mi sembra che per ogni professione regolamentata sia richiesta l'assenza di condanne penali anche patteggiate.
-
@criceto said:
Giusto solo per far polemica ... a me pare che una tale norma sia incostituzionale ... il diritto al lavoro dove lo mettiamo?
in effetti così una condanna può segnare a vita la persona anche dopo aver "pagato" il debito con la giustizia
meking, ma ti hanno perquisito casa solo per un problema di musica alta? Non ci vuole qualcosa di più "grosso" per far scattare una perquisizione, che è comunque una grossa violazione della abitazione.
-
Mmm bel problema, ma la denuncia scatta d' ufficio o vi sono possibilità di chiudere un occhio o commutare la pena in una sanzione amministrativa..?zeta, nel verbale era scritto che c' era un forte odore di marijuana e ragione di ritenere che vi fosse stupefacente, inoltre data la tarda ora non poteva essere contattato il magistrato per l autorizzazione..
-
Inoltre mi pare di ricordare una sentenza della cassazione che diceva che la detenzione di una quantità considerevole di stupefacente se non associata a detenzione di bilance bustine e altra attrezzatura era considerata NON a fini di spaccio..ora la cerco e in caso la posto..
-
"28- Cosa si intende per uso di gruppo?
Si ha uso di gruppo, ogni qualvolta più persone coacquistino e codetengano un
quantitativo di sostanze stupefacenti, che esse destinano a proprio esclusivo uso
personale.
29- Posso essere penalmente punito per l’uso di gruppo?
La detenzione della sostanza per uso di gruppo viene qualificata come illecito puramente
a carattere amministrativo (senza applicazione di sanzione penale): tale forma di utilizzo
viene ricompresa nel genere di “uso personale”. Ciò che rileva, in entrambi i casi, è la
sussistenza della prova della destinazione originaria dello stupefacente al
soddisfacimento del bisogno del detentore o dei detentori e dell’effettivo raggiungimento
di questo scopo."Che ne pensate?
-
://ilmiodiritto.blogspot.it/2012/02/cassazione-9-febbraio-2012-n-5000.html (aggiungere "http" all'inizio per aprire la pagina)
Mi sembra che questa sentenza mi dia grandi probabilità di poter uscire illeso dalla faccenda, oltre alla detenzione, dalla perquisizione non è scaturito altro indizio che possa far pensare ad un fine di spaccio. Sono molto ben accetti pareri e consigli.
-
Mekong. quel che rileva è il principio attivo... niente altro.
Per l'uso di gruppo...dipenderà dalla qualificazione del magistrato...ma l'esperienza mi insegna che, a meno che la sostanza non sia stata ritrovata tra persone che ne stavano facendo uso (per es. una festa) la procura è poco propensa a così definirlo.
Comunque, in caso tu riceva il 415bis, il tuo difensore si preoccuperà di andare a colloquio con il pm e vedere cosa sortisce una simile difesa.
Non rischierei un processo con conseguente altissima probabilità di condanna in giudizio quando puoi patteggiare e, dopo pochi anni, procedere a riabilitazione.@ Criceto
Certe professioni richiedono ex lege una condotta specchiata ed illibata (così definita nel nostro codice deontologico - avvocati-).
Potrà essere reiscritta una persona dopo la riabilitazione ma, per es., per gli avvocati, per alcuni reati neppure dopo la riabilitazione - reati di una certa gravità - .
in tutti i casi l'iscrizione e la reiscrizione sono vagliati dal Consiglio dell'Ordine a propria discrezionalità.
-
Ok, ma quindi il recente decreto n. 5000 del 9 febbraio 2012 della Cassazione non costituisce precedente? Ho trovato molto materiale che dichiara che il superamento della dose massima non prova il fine di spaccio e che è compito dell' accusa fornire ulteriori indizi che si basano su: quantità,qualità,reddito,attrezzatura per spaccio,attrezzatura per consumo,ripartizione in dosi e dinamica del fatto. comunque si, si trattava di una festa..
-
@mekong said:
Ok, ma quindi il recente decreto n. 5000 del 9 febbraio 2012 della Cassazione non costituisce precedente? Ho trovato molto materiale che dichiara che il superamento della dose massima non prova il fine di spaccio e che è compito dell' accusa fornire ulteriori indizi che si basano su: quantità,qualità,reddito,attrezzatura per spaccio,attrezzatura per consumo,ripartizione in dosi e dinamica del fatto. comunque si, si trattava di una festa..
La Cassazione non fa legge.
-
E il D.P.R. 309/1990 art. 73 comma 1-bis fa legge?
-
La sentenza cui ti riferisci non è un decreto ma giurisprudenza.
Per dire che non vi è spaccio ma uso personale di più persone deve essere provato che varie persone utilizzavano di quella sostanza personalmente e quindi l'insieme della quantità rinvenuta ( che, suddivisa per i presenti, consente di dure che la quantità era nei limiti dell'uso personale per ognuno) non è attribuibile ad uno solo.Il primo comma bis dell'art. 73 non è stato abrogato.
-
Ok,il fatto che giurisprudenza e legge siano differenti sconvolge quel poco che avevo capito!a questo punto spero solo nella clemenza e del magistrato e del giudice..
-
Mekong la giurisprudenza conta molto nei processi. Ma non è legge. Solo nei sistemi di common law la giurisprudenza è un precedente vincolante a patto che il caso concreto sia eguale o molto ma molto simile.
Se eravate in più persone e si trattava di una festa potresti utilmente sostenere l'uso di gruppo. Le circostanze lo consentono.
Nei processi penali il difensore contesta SEMPRE prima il fatto poi disserta in diritto.
Ammettere il fatto e disquisire in diritto è un procedimento già perso.
Di talchè, affidati anche alle capacità del tuo difensore in particolare per non arrivare sino alla Cassazione (ci vogliono anni).
Un colloquio tra il difensore ed il pm (longa manus del giudice) è sempre utile per decidere la linea difensiva.
-
Va bene, nel verbale specifica che si trattava di una festa per l esame di fisiologia dato la mattina, poi è stato riportato che abbiamo spontaneamente consegnato lo stupefacente e ciò ha poi legittimato la perquisizione che ha avuto esito negativo, sono state sequestrate due pipe ad acqua con le quali,secondo il verbale, io e il mio coinquilino consumavamo la sostanza, il peso in grammi é di 2.8 ed era conservato in un barattolo di vetro tenuto in soggiorno..
logica e buon senso direbbero uso di gruppo, stiamo a vedere la legge..cmq grazie mille per l aiuto che mi state fornendo nel capire la situazione:)