• User Newbie

    Inoltre mi pare di ricordare una sentenza della cassazione che diceva che la detenzione di una quantità considerevole di stupefacente se non associata a detenzione di bilance bustine e altra attrezzatura era considerata NON a fini di spaccio..ora la cerco e in caso la posto..


  • User Newbie

    "28- Cosa si intende per uso di gruppo?
    Si ha uso di gruppo, ogni qualvolta più persone coacquistino e codetengano un
    quantitativo di sostanze stupefacenti, che esse destinano a proprio esclusivo uso
    personale.
    29- Posso essere penalmente punito per l’uso di gruppo?
    La detenzione della sostanza per uso di gruppo viene qualificata come illecito puramente
    a carattere amministrativo (senza applicazione di sanzione penale): tale forma di utilizzo
    viene ricompresa nel genere di “uso personale”. Ciò che rileva, in entrambi i casi, è la
    sussistenza della prova della destinazione originaria dello stupefacente al
    soddisfacimento del bisogno del detentore o dei detentori e dell’effettivo raggiungimento
    di questo scopo."

    Che ne pensate?


  • User Newbie

    ://ilmiodiritto.blogspot.it/2012/02/cassazione-9-febbraio-2012-n-5000.html (aggiungere "http" all'inizio per aprire la pagina)

    Mi sembra che questa sentenza mi dia grandi probabilità di poter uscire illeso dalla faccenda, oltre alla detenzione, dalla perquisizione non è scaturito altro indizio che possa far pensare ad un fine di spaccio. Sono molto ben accetti pareri e consigli.


  • Super User

    Mekong. quel che rileva è il principio attivo... niente altro.
    Per l'uso di gruppo...dipenderà dalla qualificazione del magistrato...ma l'esperienza mi insegna che, a meno che la sostanza non sia stata ritrovata tra persone che ne stavano facendo uso (per es. una festa) la procura è poco propensa a così definirlo.
    Comunque, in caso tu riceva il 415bis, il tuo difensore si preoccuperà di andare a colloquio con il pm e vedere cosa sortisce una simile difesa.
    Non rischierei un processo con conseguente altissima probabilità di condanna in giudizio quando puoi patteggiare e, dopo pochi anni, procedere a riabilitazione.

    @ Criceto
    Certe professioni richiedono ex lege una condotta specchiata ed illibata (così definita nel nostro codice deontologico - avvocati-).
    Potrà essere reiscritta una persona dopo la riabilitazione ma, per es., per gli avvocati, per alcuni reati neppure dopo la riabilitazione - reati di una certa gravità - .
    in tutti i casi l'iscrizione e la reiscrizione sono vagliati dal Consiglio dell'Ordine a propria discrezionalità.


  • User Newbie

    Ok, ma quindi il recente decreto n. 5000 del 9 febbraio 2012 della Cassazione non costituisce precedente? Ho trovato molto materiale che dichiara che il superamento della dose massima non prova il fine di spaccio e che è compito dell' accusa fornire ulteriori indizi che si basano su: quantità,qualità,reddito,attrezzatura per spaccio,attrezzatura per consumo,ripartizione in dosi e dinamica del fatto. comunque si, si trattava di una festa..


  • User Attivo

    @mekong said:

    Ok, ma quindi il recente decreto n. 5000 del 9 febbraio 2012 della Cassazione non costituisce precedente? Ho trovato molto materiale che dichiara che il superamento della dose massima non prova il fine di spaccio e che è compito dell' accusa fornire ulteriori indizi che si basano su: quantità,qualità,reddito,attrezzatura per spaccio,attrezzatura per consumo,ripartizione in dosi e dinamica del fatto. comunque si, si trattava di una festa..

    La Cassazione non fa legge.


  • User Newbie

    E il D.P.R. 309/1990 art. 73 comma 1-bis fa legge?


  • Super User

    La sentenza cui ti riferisci non è un decreto ma giurisprudenza.
    Per dire che non vi è spaccio ma uso personale di più persone deve essere provato che varie persone utilizzavano di quella sostanza personalmente e quindi l'insieme della quantità rinvenuta ( che, suddivisa per i presenti, consente di dure che la quantità era nei limiti dell'uso personale per ognuno) non è attribuibile ad uno solo.

    Il primo comma bis dell'art. 73 non è stato abrogato.


  • User Newbie

    Ok,il fatto che giurisprudenza e legge siano differenti sconvolge quel poco che avevo capito!a questo punto spero solo nella clemenza e del magistrato e del giudice..


  • Super User

    Mekong la giurisprudenza conta molto nei processi. Ma non è legge. Solo nei sistemi di common law la giurisprudenza è un precedente vincolante a patto che il caso concreto sia eguale o molto ma molto simile.
    Se eravate in più persone e si trattava di una festa potresti utilmente sostenere l'uso di gruppo. Le circostanze lo consentono.
    Nei processi penali il difensore contesta SEMPRE prima il fatto poi disserta in diritto.
    Ammettere il fatto e disquisire in diritto è un procedimento già perso.
    Di talchè, affidati anche alle capacità del tuo difensore in particolare per non arrivare sino alla Cassazione (ci vogliono anni).
    Un colloquio tra il difensore ed il pm (longa manus del giudice) è sempre utile per decidere la linea difensiva.


  • User Newbie

    Va bene, nel verbale specifica che si trattava di una festa per l esame di fisiologia dato la mattina, poi è stato riportato che abbiamo spontaneamente consegnato lo stupefacente e ciò ha poi legittimato la perquisizione che ha avuto esito negativo, sono state sequestrate due pipe ad acqua con le quali,secondo il verbale, io e il mio coinquilino consumavamo la sostanza, il peso in grammi é di 2.8 ed era conservato in un barattolo di vetro tenuto in soggiorno..
    logica e buon senso direbbero uso di gruppo, stiamo a vedere la legge..cmq grazie mille per l aiuto che mi state fornendo nel capire la situazione:)