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lavori di ristrutturazione casa: sicurezza del cantiere
ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e spero di poter avere delle preziose informazioni... vado subito al dunque
si può fare causa al responsabile dei lavori e/o all'ingegnere addetto alla sicurezza se in un cantiere (una casa di due piani + mansarda con 5 appartamenti) per quasi 3 settimane vengono lasciati 3 lati della casa senza impalcatura e senza ringhiere?
considerate che:
-nei terrazzi del primo e del secondo piano alle porte finestra che portano ai terrazzi son stati messi dei bancali di legno alti circa un metro
-nella mansarda ci sono due finestre altezza pavimento che per queste tre settimane davano su 10 metri di vuoto
-abbiamo le foto (quindi con la data in cui è stata scattata, la prima del 21 luglio, la terza dell'8 agosto) della casa senza ringhiere e impalcatura
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Ciao mpezzo. Benvenuto nel Forum Gt.
Avete corso un bel rischio. Se ora le impalcature ci sono e non si sono verificati danni la causa civile su che domanda la volete fondare?
Semmai potete denunciare il fatto in Procura.
in ogni caso, quando si verificarono tali fatti, avreste dovuto far intervenire la Polizia Locale per un sopralluogo e relativa sospensione dei lavori in cantirre sino alla messa in sicurezza.
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innanzitutto grazie per la risposta
ora non ci sono le impalcature ma le ringhiere, in quanto tale fatto è avvenuto a lavori quasi conclusi
quello che volevo chiedere era un rimborso danni per il pericolo corso, per non aver potuto tenere con noi il cane e non aver potuto far venire in casa nostra amici e famigliari con bambini piccoli (noi d'estate siamo quasi sempre in mansarda per sfruttare il terrazzone e con la finestra altezza terra sarebbe stato pericolosissimo)
ci sono le basi?
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Ciao Mpezzo e Benvenuto nel Forum GT,
organismo deputato al controllo - e alla eventuale comminazione di sanzioni - è il servizio SPRESAL della ASL. Il D.81/08 prevede in caso di pericolo grave ed imminente la segnalazione a codesto ufficio, previo avvertimento all'impresa (che è la prima responsabile dell'applicazione delle norme e delle prescrizioni) e ai soggetti aventi poteri in merito alla sicurezza (responsabile dei lavori e coordinatore per l'esecuzione). Fatto salvo che per poter dare un parere si dovrebbe conoscere bene lo stato dei luoghi, io ti consiglio di far indire una riunione tra tutti i soggetti coinvolti (questo tra l'altro è un preciso obbligo del coordinatore per l'esecuzione) per capire il motivo della mancata esecuzione dei parapetti e di conseguenza dell'applicazione delle basilari norme della sicurezza.
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I danni per un mero pericolo che non ha portato conseguenze nella fattispecie concreta non trova tutela a meno che non si risolva in danno esistenziale in riferimento alla compromissione del diritto di esplicare le attività umane. Ma, visto il caso concreto, la trovo un po' tirata per i capelli se l'unica compromissione è stata il non poter ricevere amici con prole.
Peraltro non vorrei, e qui può pronunciarsi meglio un tecnico conoscitore della materia quale Lorenzo che ti ha risposto sopra, che vi sia l'obbligo per il committente di allertare le istituzioni preposte (come la Polizia municipale) che sono obbligate all'intervento.
di certo il direttore dei lavori e l'addetto alla sicurezza hanno commesso un reato violando le norme preposte...in caso di rinvio a giudizio potrete chiedere i danni morali da reato.
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Ciao Giurista,
una sola precisazione: il Direttore dei Lavori è l'unica figura in cantiere che non ha responsabilità in merito alla sicurezza; in genere quando c'è la visita ASL in un cantiere è l'unico a non essere convocato e a non essere sanzionato. Salvo ovviamente un suo comportamento doloso.
Per quanto riguarda poi l'applicazione o meno delle norme di sicurezza, esistono prescrizioni ben precise per i parapetti, al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori e, visto che l'immobile non è stato lasciato durante i lavori, dei residenti. Sul piano di sicurezza e coordinamento dovrebbero essere presenti.
Anche per quanto mi riguarda credo improbabile il richiedere e l'ottenere il rimborso dei danni perchè, grazie al cielo, non si sono verificati incidenti.
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Sì certo Lorenzo. Io parlavo da un punto di vista penalistico. In genere sono contestate responsabilità in base all'art. 40cpv cp in concorso anche al direttore dei lavori (basta che il resp. della sicurezza affermi che il direttore dei lavori non l'ha messo in condizione di adempiere all'incarico)
E' difficile, nella fattispecie, non ravvisare il dolo anche a titolo di dolo eventuale.
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Concordo! Il DL ha responsabilità o se si mette in mezzo e impartisce ordini e prescrizioni che non gli competono, oppure se ostacola il lavoro del coordinatore. Spesso per esempio da direttamente ordini agli operai - cosa assolutamente sbagliata perchè in questo caso si assume le dovute responsabilità in caso di infortuni - quando dovrebbe trattare solo o con il datore di lavoro dell'impresa o con il preposto. Cosa che all'interno di un cantiere non sempre è possibile. L'ideale è che il responsabile dei lavori, il Direttore dei lavori ed il coordinatore siano lo stesso tecnico.