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- Querela archiviata - Azione Civile?
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Beh, la mia risposta non è tecnica ma penso condivisa:
- immaginiamo un intero tribunale (le persone, i mezzi, i documenti,...) che devono essere spostati fisicamente in un'altro ...
- immaginiamo i già ristretti spazi dei tribunali che devono accogliere i tribunali soppressi (anche 2 o 3)
- immaginiamo il malcontento (che si riflette sulla produttività) delle persone strappate alla sede dove magari hanno operato per anni, per andare a lavorare magari a 40/50 km...
Secondo me, sarà una gran confusione...ma pare abbiano concesso 5 anni per adeguarsi...
Però il fatto di avere un tribunale "lontano" magari allontanerà la giustizia da molti cittadini...con conseguente riduzione dei carichi.
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@giurista said:
Può essere tutto...le cancellerie a volte sono celeri.. altre lentissime...
Ok.
Ma per "mandare il fascicolo" alla cancelleria del gip, occorre che siano già scaduti i termini per l'opposizione della parte offesa?
Oppure può essere mandato al gip, e intanto "arriverà" l'opposizione della p.o.?
non so se mi sono spiegato bene ...
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No. Non occorre che siano scaduti i termini. Il Pm fa la richiesta di archiviazione che viene notificata. La persona offesa deposita l'opposizione al gip che è già in possesso del fascicolo.
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Questa forse è la cosa più complicata dato che si rischia anche la dispersione.
Anche più di due o tre, dato che le procure sono 38 e i tribunali sono 37
Forse questa è l'unica cosa buona di questo tagli. Almeno i cittadini non faranno causa ogni minima cosa. Però, io ho fatto un altro ragionamento ditemi se è corretto:1)Le spese legali aumenteranno, dato che bisogna aggiungere i soldi della benzina che l'avvocato spenderà in più ed il tempo che l'avvocato dedicherà alla tua causa.
- Il tempo per una causa aumenterà notevolmente:
Es: Io ho un udienza il XX/YY/2012 al Tribunale Y. Il tribunale Y viene sopresso. Il fascicolo passa al Tribunale X. Il tribunale X in quella data (la data concordata con il tribunale Y) è già pieno. L'udienza verrà spostata alla prima data disponibile (si presume tra mesi o anche anni dato l'enorme mole di udienza che il nuovo tribunale dovrà assorbire). Fate lo stesso ragionamento per i fascicoli ancora giacenti presso le procure. Aumenterà anche il tempo medio di giacenza presso le procure.
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Ok, come immagino anch'io. Cerchiamo però di non andare oltre-forum.;)
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No, assolutamente. Solo una piccola parentesi off topic, dopo che tu avevi parlato di "casini" in merito al tuo caso.
Saluti.
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statisticamente, in casi analoghi, in caso di richiesta di archiviazione, il gip procede con l'archiviazione stessa o si oppone?
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Statisticamente il gip archivia. Ma in realtà, laddove vi è opposizione, ognuno è un caso a sè.
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In questo caso c'è stata opposizione?
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E chi lo sà :bho:...
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@giurista said:
Ma no! Anche in caso di condanna si chiede la sospensione della pena.
Rieccomi quà!
Ma se per la diffamazione su Facebook si applicano le stesse disposizioni previste per la diffamazione a mezzo stampa, si applicano anche le disposizioni della Legge 8 febbraio 1948, n. 47. Ovvero che in caso di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato la pena è da 1 a 6 anni???
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Sì Pumino.
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@giurista said:
Sì Pumino.
aiuto...
Eppure leggevo che:
3. SULL’INAPPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA SULLA STAMPA AD INTERNET
La giurisprudenza che si è formata in questi ultimi anni ha escluso l’applicabilità ad internet del regime penalistico previsto dalla Legge sulla stampa (l.n.47/1948)o dalla legge sul sistema radiotelevisivo (l. n. 223/1990).Si ritiene difatti che la nozione di stampa non possa estendersi sino a ricompren-dervianchequelladitelematica,ostandoviiltenoreletteraledell’art.1,l.n.47/1948,il quale dispone che « sono considerati stampa o stampati (…) tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione».Ora,il messaggio diffuso per via telematica,viene «sì riprodotto, ma non con mezzi tipografici e similari.E quando si materializza attraverso tali mezzi non vi è più una pubblicazione, ma un uso privato»
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Un mezzo privato internet? Non scherziamo...
Vediamo di fare un po' di ordine: sarà applicabile l disciplina art. 13 l. 47/1948 se si utilizza in internet una riproduzione a stampa (riproduco uno scritto, per es. o una fotografia che esiste nel reale) attribuendo un fatto determinato.
Sarà applicabile la più lieve pena ex art. 595 c. 3° se l'offesa è arrecata a mezzo pubblicità se non riproduco cose stampate (il mero messaggio).
Dottrina e giurisprudenza sono, dal canto loro, oramai in accordo, ritenendo che nella nozione di “stampa” di cui all’art. 595, co. 3, c.p. debba essere ricompresso ogni prodotto idoneo alla sua diffusione in una molteplicità di esemplari, con mezzi meccanici o fisico-chimici. Analogamente, per “altri mezzi di pubblicità” si intendono, in senso ampio, tutti gli altri mezzi divulgativi, quindi, anche internet ( per tutte Cass. pen., n. 4741/2000).Dipende quindi, come sempre in ambito penale, dal caso concreto.
Domande troppo generiche, in questo ambito, quandoo si parla della parte speciale,han poco senso senza un esempio di riferimento.
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Facciamo un esempio di riferimento:
Prendiamo il rinomato Facebook, prendiamo la fotografia del profilo di una persona che ci sta poco a cuore e .... "tagghiamola", inserendo il commento "XYZ è un assassino".
In questo caso è applicabile la legge sulla stampa e relative pene?
Tra l'altro, il cd "fatto determinato" consiste in una generica valutazione (assassino, ladro, poco di buono, truffatore...) o deve consistere in un preciso fatto circostanziato?
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No... per applicare la legge sulla stampa deve essere riprodotta la notizia diffamatoria a stampa (es. una fotografia con sopra scritto "ha ucciso X").
Nel tuo esempio si entra nel 595 terzo comma e neppure è un fatto determinato (circostanziato).
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Quindi, rientrando nel mio caso pratico-personale che ha dato vita a questo forum, nella peggiore delle ipotesi potrei essere condannato a 3 anni, ma patteggiando o con procedimento abbreviato ridurrei di 1/3 (se non erro) arrivando così a due anni...ed essendo incensurato godrei della sosp. condizionale. E avendo un lavoro (strano oggigiorno), nel caso non fosse concessa la condizionale, potrei optare per l'affidamento in prova ai servizi sociali...
Perfetto.
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Pumino... guarda che difficilmente si parte dal massimo della pena per il calcolo eh!
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Va beh...non mi resta che attendere il mio amaro destino...
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@giurista said:
No... per applicare la legge sulla stampa deve essere riprodotta la notizia diffamatoria a stampa (es. una fotografia con sopra scritto "ha ucciso X").
Ma basta anche una sola copia prodotta dalla persona offesa per uso personale?