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quesito su inesigibilità crediti
IL QUESITO E' IL SEGUENTE:
IN CASO DI CREDITI INESIGIBILI E' CORRETTO EMETTERE NOTA
DI ACCREDITO AL FINE DI RECUPERARE L'IVA E PORTARE
A DEDUZIONE IL COSTO.
NEL CASO DI EVENTUALE FALLIMENTO DEL CLIENTE IL CURATORE
ACCETTERA' LA NOTA DI ACCREDITO?Io risponderei:
il buon vecchio tramontana sostiene in merito inesigibilità hai un bivio. a) sei certo non recupererai il credito e allora vai a perdita; b) hai il dubbio e quindi vai a fondo.
Non so il perchè , ma non è possibile altrimenti ogni volta che si presenterebbe un credito inesigibile emetterei nota di addebito ( enon di accredito)e ciò non si puà fare. Il fisco non concorderebbe con tale prassi...Vs parere????
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@sbiri said:
IL QUESITO E' IL SEGUENTE:
IN CASO DI CREDITI INESIGIBILI E' CORRETTO EMETTERE NOTA
DI ACCREDITO AL FINE DI RECUPERARE L'IVA E PORTARE
A DEDUZIONE IL COSTO.
NEL CASO DI EVENTUALE FALLIMENTO DEL CLIENTE IL CURATORE
ACCETTERA' LA NOTA DI ACCREDITO?Io risponderei:
il buon vecchio tramontana sostiene in merito inesigibilità hai un bivio. a) sei certo non recupererai il credito e allora vai a perdita; b) hai il dubbio e quindi vai a fondo.
Non so il perchè , ma non è possibile altrimenti ogni volta che si presenterebbe un credito inesigibile emetterei nota di addebito ( enon di accredito)e ciò non si puà fare. Il fisco non concorderebbe con tale prassi...Vs parere????
PER I FALLITI PUOI EMETTERE NOTA DI CREDITO PER LA SOLO IVA
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@perez said:
PER I FALLITI PUOI EMETTERE NOTA DI CREDITO PER LA SOLO IVA
La nota è di debito... Io ho un credito+ iva 100 non posso recuperare iva emetto nota addebito iva 20 quindi??? Ok capito grazie.
Ok però normalmente non si può fare una cosa del genere???
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@perez said:
PER I FALLITI PUOI EMETTERE NOTA DI CREDITO PER LA SOLO IVA
Non è vero, intervenuta la sentenza di fallimento non puoi emettere nota di credito per la sola Iva.
Le note di variazione emesse a fronte di un credito vantato dei confronti di un soggetto fallito, possono essere emesse da quando e' reso esecutivo il piano di riparto dell'attivo ovvero dalla data di chiusura della procedura fallimentare in assenza di un piano di riparto; ciò al fine di adeguare l'imposta al corrispettivo effettivamente incassato.