• Consiglio Direttivo

    Concordo con entrambi:
    con Giurista perchè espone quello che dice la Legge;
    con Ziobudda perchè nella prassi consolidata molti vogliono la fattura prima di emettere il pagamento (specialmente se con bonifico per mettere il numero di fattura come causale) e molti la vogliono contestuale (specialmente se pagano con assegno).


  • Concordo e aggiungo che noi nel caso di pagamenti in contanti o appunto con assegno PRETENDIAMO contestuale rilascio di fattura quietanzata.


  • Super User

    Ho parlato della fatturazione solo al fine di evidenziare che, in caso di inadempimento, non rileva se è stata emessa o meno (si fattura subito o a latere per svariati motivi) in quanto non assurge a dignità probatoria.


  • Consiglio Direttivo

    E' verissimo, giurista, ci mancherebbe! 😉
    Altrimenti basterebbe emettere una fattura per pretendere di essere pagati.
    Nel precedente post intendevo dire che, fatta salva la giurisprudenza, spesso per quieto vivere bisogna abbozzare e assecondare le richieste della clientela.
    PS: ho emesso a favore di un ente pubblico una fattura, che verrà saldata a 150 giorni; quello sì che mi secca, ma se vuoi lavorare, questa è la minestra che sei costretto a mangiare. 😞


  • Avrei dei dubbi (fiscali) sul fatto di non dover emettere una fattura per prestazioni rese ed ormai terminate.

    http://www.integra-online.it/images/circolari/429_circolare_allegato_1.pdf

    Secondo l'illuminato parere di esponenti governativi l'emissione della stessa sarebbe obbligatoria ad ultimazione della prestazione indipendentemente dal percepimento o meno dell'importo.

    La Vostra fonte normativa (fiscale) che da il diritto di non emettere fattura (escludendo ovviamente avvocati et similia che emettono preavvisi di parcella) quale sarebbe?


  • Consiglio Direttivo

    Ciao Criceto; credo tu abbia intuito cosa faccio io nella vita; quindi più di dare certezze che valgono per tutti posso parlare di quello che conosco senza arrogarmi le competenze di un commercialista. 🙂
    Visto che Salvatore si è definito libero professionista ho parlato di fattura pro-forma, sapendo per esperienza che il professionista è tenuto a fatturare al momento del pagamento, e non al momento del termine della prestazione. Ciò ha senso tra l'altro visto che notoriamente il professionista opera per cassa e non per competenza. Se il mio ragionamento è errato auspico che qualcuno ci comunichi un riferimento normativo... anche io credo di avere ancora da imparare, con la massima sincerità. 🙂


  • Sui professionisti iscritti agli albi sono in pieno accordo, io alludevo ai normali lavoratori autonomi (spesso ed erroneamente assimilati ai professionisti) magari iscritti alla Camera di Commercio.
    Costoro non seguono il criterio di cassa ma quello di competenza.
    L'autore del post mi sembra appartenere a tale categoria per via delle prestazioni svolte.
    Dal prossimo anno scegliendo il "regime premiale" anche essi potranno godere di tale beneficio.
    PS: anche io ho poche certezze nella selvaggia foresta fiscale dove ci aggiriamo cercando di non cader preda delle ferocissime fiere fiscali.


  • Consiglio Direttivo

    Giusto. Concordo.
    I Lavoratori autonomi identificati come Imprenditori individuali (quindi iscritti alla CCIAA) operano per competenza (a parte i minimi).
    I professionisti (sicuramente quelli iscritti agli albi, ma credo anche quelli "senza albo" - in genere iscritti alla gestione separata) operano per cassa.
    Ovviamente io ho preso per buono quanto dichiarato da Salvatore.

    Ascoltiamo altre campane. 😉


  • Super User

    Mi fate fare il commercialista...:( (avvocati e commercialisti non si comprendono reciprocamente..)
    Ora, tenendo presente che in diritto la fattura NON costituisce prova perchè atto formato da una parte (in genere l'istante) posto qui alcuni art. del il DPR 633 che regola la materia:
    Articolo 5
    Esercizio di arti e professioni

    1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.
    2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.

    Articolo 6
    Effettuazione delle operazioni

    1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
    2. In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
      a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
      b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
      c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
      d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
      d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;
      d-ter) abrogata
    3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
    4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma.
    5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.

    (omissis)

    Articolo 21
    Fatturazione delle operazioni

    1. Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.
    2. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
    1. ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
    2. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
    3. corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
    4. valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
    5. aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori (1).
    1. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo la aliquota applicabile.
    2. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.
    3. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
    4. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.
    5. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
    6. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

    Articolo 22
    Commercio al minuto e attività assimilate

    1. L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
    1. per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
    2. per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
    3. per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
    4. per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
    5. per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
    6. per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
    1. La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.
    2. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla.

    vi sono poi le disposizioni sui professionisti (commercialisti avvocati e notai) che possono fatturare determinate prestazioni entro 60gg con l'obbligo di annotare le operazioni su apposito registro.

    In veste di commercialista "abusivo" non posso dare di più...

    Il problema di chi ha aperto il thread non riguarda in nessun modo la fatturazione atteso che il cliente contesta la prestazione ed è inadempiente.


  • User Attivo

    Grazie mille davvero a tutti anche se con un po' di ritardo, spero che queste ricche info possano risultare utili anche ad altri. Nel frattempo la questione si è risolva amichevolmente, alla fine la persona si è decisa (...) e mi ha pagato come prestabilito, quindi tutto ok, per fortuna. 🙂