• User Attivo

    Finanziamento Europeo fondo perduto registrato in Bilancio di SRL

    Per un progetto di ricerca una SRL ha ottenuto ca. 300.000 di contributo dalla Comunità Europea. La somma erogata è pari a ca. il 50% delle spese necessarie per svolgere il progetto (? 620.000 è il totale).
    L'erogazione sarà ricevuta in 3 rate da ca. ? 100.000 in 3 anni (che è la durata del progetto) ed è prevista una rendicontazione semestrale del progetto su fogli excel già forniti dai supervisori del progetto.

    E' possibile imputare a bilancio la quota parte delle spese non contribuite dalla Comunità Europea (? 320.000) come spese di ricerca e sviluppo? In tal caso con quali benefici per la SRL?


  • User Attivo

    L'argomento è abbastanza complesso: segue un estratto da articolo di 7 anni fa (La settimana fiscale n.45).

    COSTI di RICERCA e SVILUPPO ? ASPETTI CIVILI- STICI e FISCALI: l?Agenzia delle Entrate, in risposta ad un?istanza di interpello concernente l?interpretazione dell?art. 109, co. 4, lett. b), D.P.R. 917/1986, ha confermato come le spese di ricerca e di sviluppo siano escluse dall?applicazione della disciplina del cd. «disinquinamento fiscale». L?intervento dell?Amministrazione finanziaria risulta essere un utile spunto per analizzare il quadro normativo relativo alle ipotesi di disinquinamento fiscale e la ratio sottostante.
    I costi di ricerca e sviluppo sono disciplinati civilisticamente dall?art. 2426, n. 5 c.c. che ne subordina la capitalizzazione al consenso del Collegio sindacale (ove esistente) ed obbliga ad ammortizzarli entro un periodo massimo di cin- que anni.
    La definizione di tale voce di costo è indicata nel Principio contabile nazionale n. 24, che opera una distinzione tra ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo.
    La classificazione, non sempre di facile at- tuazione nei casi concreti, è rilevante, in quanto solo i costi sostenuti direttamente per le attività di ricerca applicata e sviluppo possono essere capitalizzati se si verificano i seguenti presupposti:
    ? chiara definizione del progetto, identificabilità e misurabilità dei costi;
    ? realizzabilità del progetto stesso;
    ? recuperabilità dei costi tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall?applicazione
    del progetto stesso.
    I Principi contabili internazionali (IAS 38) sanciscono, invece, che non è possibile capitalizzare le spese di ricerca, le quali devono, pertanto, essere rilevate in Conto economico come costi di competenza dell?esercizio in cui sono state sostenute.
    Per quanto riguarda la fase dello sviluppo, il paragrafo 57 dello IAS 38 dispone che i relativi costi sono capitalizzabili soltanto se l?impresa è in grado di dimostrare, in qualunque momento, che tale attività genererà benefici economici futuri.
    Dal punto di vista fiscale, i criteri di deducibilità di dette spese sono disciplinati dall?art. 108, co. 1, D.P.R. 917/1986.
    Sinteticamente, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili alternativamente:
    ● nell?esercizio in cui sono state sostenute;
    ● in quote costanti nell?esercizio di sostenimento e nei successivi non oltre il quarto, ossia in un massimo di cinque esercizi.

    Quanto previsto dall?art. 108, D.P.R. 917/1986, che consente la deduzione integrale delle spese in esame nell?esercizio di sostenimento, deve essere coordinato con la disposizione contenuta nell?art. 109 il quale:
    ? da un lato, detta una regola generale di deducibilità fiscale dei componenti negativi previa imputazione degli stessi al Conto economico dell?esercizio di competenza;
    ? dall?altro, subordina la deducibilità di taluni componenti negativi (con esclusiva rilevanza fiscale) identificati negli «ammortamenti dei beni materiali ed immateriali», «rettifiche di valore» ed «accantonamenti» alla loro indicazione nel prospetto EC del Mod. Unico.