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    Regime di trasparenza fiscale: vale anche per i minimi?

    Il regime di trasparenza fiscale (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 10 commi 1-13) vale anche per noi minimi?
    Da quello che ho capito è la Ade a gestire la contabilità, a patto che ci sia un conto dedicato e tutti gli incassi/uscite transitino di li. In pratica si può fare a meno del commercialista, o sbaglio?


  • User

    non credo

    Per trasparenza fiscale si intende quel regime di tassazione dei redditi per mezzo del quale il soggetto possessore dei redditi diventa trasparente ( ossia su di lui non sorgono obbligazioni tributarie ) per il Fisco.
    Il reddito prodotto dal soggetto trasparente è imputato ai soci o agli associati, se trattasi di associazioni, in una misura pari alla percentuale di partecipazione agli utili, la quale è determinata in via presuntiva pari al peso attribuito all'apporto. Il reddito è imputato ai soci o agli associati, se trattasi di associazioni, nel periodo di imposta in cui si è concluso il medesimo del soggetto trasparente. In capo ai soci o agli associati, se trattasi di associazioni, diventerà irrilevante ai fini fiscali la quota di partecipazioni agli utili che riceveranno dal soggetto trasparente ( in quanto ammontare di reddito già tassato alla chiusura del periodo di formazione ).
    Il soggetto trasparente è responsabile in solido con i soci/associati per le obbligazioni tributarie nascenti dall'attribuzione del reddito da esso prodotto a questi.
    Tale regime è quello naturale ( e non derogabile ) per i soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR: - società di persone ( società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice ); - società di armamento; - società di fatto; - associazioni senza personalità giuridica la cui attività è diretta all'esercizio in forma associata di arti e professioni.
    Come vi è da notare il regime di trasparenza fiscale è il regime naturale ( nonché unico ) previsto per la tassazione del reddito prodotto dalle società di persone, tale regime è diventato comunque optabile ( dietro specifica opzione avente validità triennale ) anche per le società di capitali (ex Art.115 t.u.i.r.)
    Affinché una società di capitali ( eccetto che per le società a responsabilità limitata ) possa optare per tale regime è necessario che abbia una data compagine sociale: "i soci siano rappresentati solamente da società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione, ed ognuno di essi abbia una partecipazione agli utili e al diritto di voto per una percentuale compresa tra il 10% ed il 50% ( si noti come necessariamente il numero dei soci sia incluso tra 2 e 10 ) - estremi inclusi"
    Le società a responsabilità limitata possono optare per il regime della trasparenza fiscale quando congiuntamente: a) si siano conseguiti ricavi per un importo inferiore alla soglia minima per l'applicazione degli studi di settore ( attualmente tale soglia è pari a 7.500.000 € ); b) compagine sociale costituita da soci che siano solamente persone fisiche e in numero inferiore a 10; c) la società possieda o acquisti partecipazioni aventi i requisiti di cui all' art. 87 del TUIR ( partecipazioni a cui si applica il regime di participation exemption ).

    da wikipedia


  • User

    Non è quello che dice il Decreto Monti 😉


  • User

    Bah, a lume di naso non dovrebbe riguardare i minimi visto che si parla ripetutamente di "riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul
    valore aggiunto" che ,come noto, non riguardano i minimi. Ma non ho approfondito la questione.
    Peraltro, l'inviare il tutto all'ADE potrebbe essere una semplificazione, ma il regime (a mio parere ovviamente) è abbastanza semplice da provvedervi autonomamente senza grosse difficoltà senza la necessità di un commercialista. L'assitenza dell'ADE, per i vari problemi che dovessero sorgere, è sempre utilizzabile (anche se per mia diretta esperienza a volte lascia a desiderare).