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Fallimento azienda - cosa succede al tfr?
Mio figlio è impiegato da 12 anni presso un'azienda industriale con 160 dipendenti. Da qualche tempo l?Azienda è in difficoltà, ha fatto ricorso alla CIGO, attualmente alla CIGS ma in uesto ultimo mese si fa preoccupante la situazione finanziaria (per ora paga a rate gli stipendi di questi ultimi mesi).
Mio figlio vorrebbe dimettersi e incassare tutto quanto gli spetta, compreso il TFR lasciato in azienda; lo frena il fatto che non è facile trovare un'alternativa ed almeno la Cassa integrazione arriva in attesa di tempi migliori. Da anni versa ad un fondo pensione (ARCO) il 30% del TFR che ha mantenuto invariato anche dopo l'entrata in vigore dell'ultima legge sulla previdenza complementare e sui fondi pensione, non facendo alcuna scelta e quindi accettando che la differenza resti in azienda (anche se per le aziende oltre i 50 dipendenti credo che sia depositata all'INPS).
Il fondo pensione, in caso di cessazione dell'attività, dovrebbe liquidare a mio figlio tutto quanto accumulato (vecchio iscritto?) ma al TFR, se le cose precipitassero, cosa accadrebbe? La parte depositata all'INPS è sicura? O tutto il TFR lasciato in azienda è " a rischio"?
Qualcuno è in grado di consigliarmi cosa conviene fare? C'è qualche escamotage prima che sia troppo tardi (fallimento!)? Ad esempio sarebbe possibile chiedere ora di trasferire il TFR pregresso e quello maturando al fondo pensione? Oppure.....non so cos'altro.
Oppure per essere tranquillo dovrebbe dimettersi e chiudere il rapporto di lavoro?
Ho letto anche di un Fondo di garanzia dell'INPS ma se ho ben capito sarebbe un iter complicato e lungo.... E' così?
Grazie a chi mi vorrà dare suggeriemnti e chiarimenti.
Claudio
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Salve Claudio,
se la ditta fallisce, il TFR e gli ultimi 2 stipendi, sono recuperati tramite il fondo di garanzia dell'INPS (che copre anche i soldi che il lavoratore ha lasciato in ditta). Il recupero non è comunque mai totale ed i tempi sono sempre molto lunghi (facilmente 4-5 anni).
Il fallimento di una ditta non è automaticamente determinato dal fatto che la ditta è insolvente nei confronti dei creditori, non scatta insomma in automatico, ma deve essere richiesto dai creditori tramite l'intervento di avvocati privati o dei sindacati (che naturalmente non svolgono il lavoro gratis... anzi). Deve comunque esserci anche un debito di 30 mila euro tra tutti i creditori (se non è variato ultimamente).
Il fisco ad esempio, anche nel caso in cui fosse creditore nei confronti della ditta non chiede il fallimento.
Ben più grave invece se la ditta non fallisse. L'inps non rimborsa neanche un centesimo.
Per esperienza di alcuni amici (ditta che paga in ritardo per diversi mesi, falsa vendita della ditta, licenziamento dei dipendenti scomodi, gli altri semplicemente spostati in ditta con altro nome, trasferimento fittizio all'estero della ditta originale), quelli che si sono mossi in fretta, ossia dimissioni per giusta causa senza preavviso, hanno recuperato praticamente tutto, dopo 3 anni, grazie ad un pignoramento presso terzi (terzi debitori nei confronti della ditta insolvente). Gli altri, "i buoni", a 3 anni dalla vicenda per ora hanno solo pagato gli avvocati, e non hanno ancora mai preso nulla, nonostante la ditta sia ormai fallita da un anno (per fortuna il trasferimento all'estero - classicamente in paesi extra CEE o addirittura del terzo mondo - è stato considerato fittizio anche da un giudice, ed è stato possibile chiedere il fallimento in Italia).
Non bastassero i guai della faccenda, anche nel caso di pignoramento presso terzi, il fisco interviene con celerità per recuperare il più possibile (conta solo la celerità dell'intervento, e solitamente spazzola via tutto: i dipendenti non sono assolutamente privilegiati finché non sia ufficiale il fallimento) ed inoltre dal 3 marzo 2010 il terzo pignorato è obbligato ad applicare una ritenuta del 20% sulle somme pignorate.
Mi auguro che la situazione descritta sia diversa dalla realtà per la ditta di suo figlio.