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Falciani list - aneddoto
Buongiorno a tutti, sono nuovo di questo forum.
Vorrei congratularmi con tutti voi per la grande esperienza e professionalità ad ogni vostra risposta.
Avrei bisogno di un chiarimento...navigando ho trovato questa dichiarazione rilasciata dal mitico Falciani dove indicava i meccanismi
per eludere il fisco.Qui sotto potete leggere l'articolo.
Vorrei approfondire l'argomento, anche perché non capisco una cosa...
se le aziende anche si mia "proprietà" sono realmente attive dove è il caso
di elusione fiscale?
Si aiuta ancora una volta con uno schema. «Diciamo che sono un imprenditore che vende banane in Italia a quattro euro al chilo. Le compro in Costa Rica a un euro, ma lo faccio attraverso una mia società in Svizzera, che chiamiamo Scudo 1. Scudo 1 le rivende a 2 euro a un'altra società, sempre mia, che ho costituito nell'isola di Jersey, un paradiso fiscale, e che chiamiamo Scudo 2. Dentro Scudo 1 resta dunque un euro di guadagno. La società di Jersey rivende le banane a tre euro al chilo alla mia impresa in Italia, guadagnando un altro euro che resta a Jersey. In Italia al fisco risulta che ho acquistato le banane a tre euro per rivenderle a quattro: il guadagno ufficiale è così di un euro al chilo e su questa cifra io pago le tasse. Ma intanto, e questo il fisco non lo sa, ho messo al sicuro un euro di utile in Svizzera e un altro a Jersey, che sono guadagni netti e occulti.
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aggiungo un altra cosa...
ho sentito delle famose black list e della famosa documentazione che serve.
Dal momento che le aziende esistano sia sulla carta che commercialmente non dovrebbero esserci problemi per avere questo documento, giusto?
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La questione non è così semplice.
Non è vero che il fisco non sa da dove hai acquistato le banane prima di rivenderle in Italia, considerato che il cliente italiano ha l'obbligo di segnalazione al fisco di tali operazioni. Inoltre trattasi di importazioni e i dati vengono acquisiti altresì in dogana. La legge stabilisce inoltre che i costi sostenuti con soggetti residenti o domiciliati in paesi black list vanno evidenziati in dichiarazione dei redditi e, a richiesta del fisco, devono essere fornite le esimenti previste dall'art. 110 c. 10 del TUIR. Tra le esimenti vi è proprio l'obbligo di dimostrare che il soggetto black list svolge effettivamente in tale territorio un'attività economica e che non si tratta di soggetto interposto. Nel caso l'ufficio non considerasse sufficienti le esimenti riprende a tassazione i costi (illecitamente) dedotti tenendo presente che se gli importi sono elevati si rischia una denuncia per evasione fiscale. Se poi i soggetti black list sono partecipati da un soggetto residente in Italia vi può essere il problema della esterovestizione ed inoltre bisognerebbe applicare la normativa sulle cfc (controlled foreign companies) attraverso le quali si obbliga il soggetto residente a tassare in Italia i redditi prodotti dai soggetti black list in quei territori sulla base della presunzione che tali soggetti sono stati creati fittiziamente al solo scopo di evadere le imposte in Italia.
In definitiva bisogna stare molto attenti ad operare con soggetti black list perché ormai le maglie (fiscali) si sono strette e si rischia molto.
Saluti.
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Come sempre molto professionali ed esperti.
Quello che non capisco è questo.
Supponiamo - come ho detto precedentemente - che la aziende scudo 1 svizzera - scudo 2 Jearsey società reali registrate a persone del posto e quindi attive e non interposte, non ci sarebbe elusione fiscale o sbaglio?
Una cosa è certa che l'Italia è un paese che ti spinge a fare qualsisi cosa per pagare meno tasse, visto che sono loro i primi a eledure e frodare i cittadini italiani.
ciao
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Le normative che ho citato ti fanno capire che il fisco italiano, di fronte ad operazioni effettuate con soggetti black list, presume che tali operazioni vengano poste in essere con il solo intento di sottrarre a tassazione reddito imponibile in Italia. Lo schema da te indicato rappresenta solitamente la classica operazione in cui si interpongono soggetti black list creati con l'unico intento di tassare in Italia solo la minima parte dell'intero provento dell'operazione mentre la fetta grossa del provento viene appunto tassata in tali Paesi, ovviamente perché trattasi di paesi a fiscalità privilegiata. Tali presunzioni però non sono assolute e di fronte a contestazioni del fisco il contribuente accertato ben può fornire la prova contraria dimostrando che l'operazione non è stata posta in essere con il solo intento di eludere/evadere il fisco ma che vi sono altre ragioni, ad es. di carattere economico, che hanno reso più conveniente effettuare l'operazione con tali soggetti rispetto ad altri residenti in paesi non black list. Tieni presente che il fisco, proprio nell'ottica di collaborazione con il contribuente, prevede che quest'ultimo, prima di porre in essere operazioni di questo tipo, può interpellarlo preventivamente e chiedere se l'operazione da porre in essere possa prestarsi o meno ad implicazioni di carattere fiscale; questo proprio per evitare un possibile e futuro contenzioso.
Voglio ricordare infine che quello di combattere i paradisi fiscali non è solo un problema italiano ma un problema internazionale considerato che una decisa impronta in tal senso fu fornita dal G-20 dell'aprile 2010 (o 2009, adesso mi sfugge) dopo che si verificarono alcuni casi eclatanti di evasione fiscale con conseguenti minori introiti in termini di gettito fiscale per gli Stati coinvolti (Stati Uniti, caso UBS; Germania, caso Lichtenstein; lista Falciani, ecc.). Infatti dopo quel G-20 diversi Paesi allora considerati "non collaborativi" si videro costretti a cambiare faccia e stipulare accordi per lo scambio di informazioni con altri Paesi.
Saluti.
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Grazie ancora!
Infatti quello che mi lascia perplesso è proprio questo...perché si parla di elusione fiscale.
Se decidessi di avere due soci uno in svizzera e una in qualsiasi paradiso fiscale non ricollegabili a me il fisco e lo stato in primis si sentirebbero frodati.
Secondo me questo meccanismo è legalissimo soltanto che loro non possono accettarlo perché vorrebbe dire che qualcuno è più furbo di loro.
ciao
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Attenzione joe71, il problema non è che è vietato fare operazioni con soggetti black list o creare società in tali paesi per svolgere attività economiche.
Il problema è quando ci si serve di tali soggetti per non pagare le imposte in Italia e "spostare" la materia imponibile in tali territori perché il carico tributario è molto ridotto rispetto a quello italiano.
Ripeto, in caso di eventuali contestazioni, il contribuente potrà fornire le prove di cui ho scritto precedentemente e superare così le presunzioni del fisco, tutto qua. Tieni presente che prima di emanare un atto di accertamento il fisco svolge un'apposita attività istruttoria per cercare tutti quegli elementi necessari a supportare la propria pretesa.
Saluti.
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Ok anche perché il sig. Falciani e tutta la sua banda non sarebbero riusciti
di fare quello che hanno fatto.
Ti posso fare una domanda un po' delicata ?
Quali sono secondo te i metodi più interessanti dove il fisco fatica per accertare un caso di frode o elusione?
ps. se non puoi rispondermi qui girarmi sul forum più indicato.
grazie e ciao
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Mi spiace ma mi fermo qui.
Saluti.
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Complimenti a Rubis, professionale come sempre.
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Sicuramente il tuo scenario non fa una grinza.
La mia discussione è nata per capire se una schema del genere può essere considerato legale.
Abbiamo capito che può esserlo quando le aziende sono reali e non soltanto sulla carta.
Allora perché esistono le triangolazioni quando se ne potrebbe fare a meno?
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In quale sezione devo guardare per persistere le mie mire ?
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Naturalmente per farci due risate e capire come fanno certe persone ad inventarsi cose così macchinose per evadere il fisco e per non bastare senza farsi beccare per anni e dopo 4/5 anni - quando tutti i soldi ormai sono stati spostati su altri conti - viene beccato e cosa fa lo stato....niente!!
Cmq se avessi voluto nascondermi in rif negozio di abbbliamento/vetrinista e importatore di banane avrei usato due username diverse.