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Interssantissimo Stealth,
- cos'è la divisione AVT?
- cioè a fine anno incassi un ulteriore 20% calcolati su tutte le spettanze dell'anno???
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nella contanilità la VAT sono le tasse.
dunque voi dovete fatturarvi i guadagni con l'iva.ESEMPIO
io guadagno 100USD
il bonifico sul conto della mia società sarà di 88EUR
io faccio una fattura (gli 88? bisogna dichiararli all'agenzia delle entrate) di 88 +20% di imposta quindi totale fattura: 105,60?ma noi abbiamo solo incassato 88? (ovviamente io non valuto le spese della banca, scalabili con fattura..ovviamente dipende dalla vs. azienda..srl, ditta individuale ecc ecc) e se NON trichiediamo l'iva a Google dobbiamo tirare fuori di tasca nostra (es. utili di bilancio o dal portamonete) i 17,## ?.
a questo punto oltre alla fattura ordinaria noi facciamo a Google una fattura in inglese, descrittiva dei guadagni e la intestiamo a :
Google Inc.
AdSense VAT
PO Box 2050
Mountain View CA 94042il termine VAT è inteso come Google Inc. (divisione Tasse Adsense)
la questione è complicata ma a fine anno al pagamento delle tasse si risulta come PAGANTI(PAGATE) e di tasca nostra non esce nulla in quanto veniamo rimborsati da Google.
La doppia fattura è una pro-forma, negli stati uniti Google Inc. non se ne fa nulla (al contrario noi dovremmo fare un IVA INTRA con la dogana)
e vabbè il resto è da espertoni del campo.
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Cavoli allora è semplice e lineare la cosa.
Si fanno le varie fatture durante l'anno, non considerando gli importi incassati quali importi totali da cui scorporare e versare l'IVA, ma solo quali incassi parziali (del solo imponibile).
Si fatturano gli importi aggiungendo l'iva (che si anticipa di tasca nostra nel versamento).
A fine anno si recupera tutta l'Iva dell'anno ottenendone l'incasso da GG.
Ora, con la tua esperienza pratica sul campo, mi è chiara questo ulteriore parte del meccanismo.
Grazie.
Paolo.
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alla fine una regola precisa non c'è ma è ovvio che noi le tasse le dobbiamo pagare (anticipatamente in questo caso).
Google ci farà un rimborso di questo.Nel mio caso faccio fare 2 fatture perchè la fattura in dollari da registrare nella contabilità italiana è un "casino".
l'Agenzia vuolel'IVA..bene io la pago e Google la restituisce.
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aggiungo:
se non si ha voglia di spendere 1,80? per laposta prioritaria o non si vuole contattare Google, noi le tasse e l'IVA dobbiamo lo stesso pagarla..in questo caso di tasca nostra....
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NUOVO AGGIORNAMENTO
Dunque,questa mattina ho messo in difficoltà il dipartimento contabile di Google con un semplice quesito in quanto dovevo fare una controprova.
l'oggetto è l'IVA
in poche parole ecco l'esempio fatto da ME ai contabili di Google
"Se l'ammontare del pagamento è pari a 100 USD io dovrò farvi la fattura
dell'ammontare 100 USD + 20% IVA
Quindi la fattura sarà di 120 USD e voi mi rimborserete 20 USD...giusto?"ecco la loro risposta:
**
La ringraziamo per la sua richiesta di chiarimenti. Stiamo lavorando per
cercare di esaminare il problema più a fondo e nel più breve tempo
possibile. Le assicuriamo che le risponderemo non appena avremo a
disposizione maggiori informazioni.
**direi che hanno qualche problemino...
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Mi sa tanto che è una risposta precotta per prendere tempo e darti la vera risposta più avanti.
Paolo.
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ho sentito nuovamente Adsense.
si sono rimangiati tutto e mi hanno detto che loro non sono "commercialisti".loro non vogliono le fatture ma se proprio dobbiamo spedirle ecco l'indirizzo:
Google Inc.
AdSense VAT
PO Box 2050
Mountain View CA 94042
Dovrà includere la partita IVA di Google (EU372000041) e una descrizione
dei servizi forniti dal publisher AdSense (ad esempio "fornitura a Google
di spazio pubblicitario sul sito Web per la pubblicazione di annunci).riguardo al rimborso iva non hanno detto nulla,infatti ho riscritto all'assistenza.
Ecco comelaragiono io da dirigente:
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i lavori di web adv sono fatti in italianonostante Google sia USA
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se si fanno 3-4 fatture annuali il discorso dell'esenzione iva può essere accettato; ecco la dicitura
"operazione ecluse dal
campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 7 quarto comma lettere d)
ed e) del D.P.R. n. 633 del 1972." -
se si fanno più fatture (come nelmio caso) e l'importo è abbastanza alto, ecco come è possibile risolvere la cosa:
- google di paga 120?
- si fa la fattura di 100 + imposta al 20% quindi imponibile pari a 20?
tot fattura=120?
l'utile provvisorio senza tasse (iva esclusa ovviamente) sarà di 100?.
come è possibile vedere ci perdete 20? di iva ma almeno l'agenzia delleentrate non fa storie.
prossimamente aggiornerò il 3d xaltre info.
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@Stealth said:
Ecco comelaragiono io da dirigente:
- i lavori di web adv sono fatti in italianonostante Google sia USA
- se si fanno 3-4 fatture annuali il discorso dell'esenzione iva può essere accettato; ecco la dicitura
"operazione ecluse dal
campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 7 quarto comma lettere d)
ed e) del D.P.R. n. 633 del 1972."
Ciao Stealth, apprezzo moltissimo il tuo contributo, ma sul punto 2 non sono d'accordo. Tale prestazione è imponibile in Italia al 20% normalmente e ciò indipendentemente da quante fatture vengano emesse e per che importi.
I miei motivi sono tutti riassunti nei post precedenti e reputo che, a meno che non si dimostri che i riquadri Adsense sui siti non possano essere visualizzati in Italia, non c'è via di scampo.
(In merito si può anche vedere il post di AG in questo topic, che si esprime nella mia medesima direzione)Diversa è la questione del se si perda l'Iva oppure no e ciò dipende esclusivamente dal comportamento di GG (visto che i publisher non hanno potere contrattuale nel caso):
- Se GG a fine anno accredita l'IVA, la fattura sarà da emettersi per l'importo percepito più il 20%;
- Se GG a fine anno non riaccredita l'IVA, l'imposta sarà da intendersi compresa nell'importo percepito e quindi la fattura vedrà un imponibile più basso + l'IVA = compenso percepito. In pratica ci si perderà l'IVA.
Rammento che sarebbe opportuno assodare tale questione (il riaccredito o meno) in modo certo con GG, perchè al momento della percezione del compenso sorge l'obbligo di emissione della fattura e quindi si deve conoscere il metodo di compilazione.
Non si può dunque aspettare fine anno per emettere la fattura in base al comportamento di GG.
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ho chiamatol'agenzia delle entrate 3 volte....con provae controprova.
ecco cosami hanno detto:
- fattura extra cee: ESENTE DA IVA
- fattura cee: CON IVA
ho fatto il seguente esempio.
fabbrico una matita e la vendo ad un'azienda (attenzione Azienda passiva di iVA) statunitense.a questo punto tutti e tre gli operatori mi hanno risposto di fare una fattura senza iva, facendo riferimento all'articolo precedentemente citato.
al contrario, la ditta fosse francese, l'iva bisogna applicarla.
x i2m4y: dunque, il fare "poche fatture" intendevo dire aver guadagnato un importo ridotto...diciamo "passabile" dall'agenzia per risparmiare qualcosina (è un consiglio x intenderci.)
Sicuramente 12 fatture da 1500? sono molto più vistose di 2 da 100?....(non fraintendete questa frase eh!)
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Gli operatori dell'Agenzia delle Entrate hanno sicuramente fatto confusione tra le cessioni di beni (vendita di matita) all'estero e le prestazioni di servizi pubblicitari (in Italia). Due cose agli assoluti antipodi dal punti di vista civilistico ed Iva.
Semplificando:
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cessione di beni (matita) a soggetto USA con spedizione a tuo carico: non imponibile IVA - art. 8, C. 1, lett. A, D.P.R. 633/72 (esportazione)
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cessione di beni (matita) a soggetto passivo UE: non imponibile IVA - art. 41 D.L. 331/93 (cessione intracomunitaria)
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Pubblicità (prestazione di servizi) con diffusione sul suolo Italiano (senza badare alla localizzazione del committente): imponibile IVA 20% (SENZA SCAMPO).
Quindi resta da dimostrare che non sia sul suolo italiano, il che la vedo casa molto dura, viste anche le circolari ministeriali che ho citato in precedenza. Oppure che non sia pubblicità, ma qualcosa di diverso (di cui comunque resterebbe da indagare il regime IVA).
L'Agenzia delle Entrate è molto più preparata di quanto lo era un tempo, molto più disponibile e collaborativa con il contribuente, ha impiegati gentili e quasi efficienti... ma MAI e POI MAI riterrà vincolante per non darti una sanzione quanto detto da un loro operatore (anche un dirigente) a meno che non si segua la strada della c.d. "Istanza di interpello" (che ha una sua forma e non è certo telefonica).
NON prendete per oro colato quanto dicono al telefono o di persona e soprattutto ricordatevi che non è comunque per loro vincolante dunque.
Paolo.
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Vogliamo provare noi del forum a proporre una "istanza di interpello" all'Agenzia delle Entrate ????
Costa, non è gratis, ma finalmente avremo la loro opinione ufficiale.
Paolo
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la questione si complica.
se a questo punto Google risarcisce l'iva direi che siamo a cavallo.
Altrimentisi può dire che per stare sicuri bisogna pagare l'iva.
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quanto costa più o meno
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Quanto costa cosa???
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@i2m4y said:
Vogliamo provare noi del forum a proporre una "istanza di interpello" all'Agenzia delle Entrate ????
Costa, non è gratis, ma finalmente avremo la loro opinione ufficiale.
Paolo
questo
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La parcella del Commercialista (da 300 a 500 euro) + i bolli.
PS il commercialista logicamente non devo per forza essere io.
PPS la richiesta non può che provenire da un contribuente, di cui quindi si deve spendere il nome. La risposta sarà esclusivamente applicabile da tale contribuente, ma come accade sempre, la risposta traccerà la linea di tendenza dei livelli più alti dell'amministrazione finanziaria sul tema trattato.
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COMUNICAZIONE UFFICIALE DI GOOGLE
Google rimborsa l'iva.
ecco come procedere:esmepio
- i vostri guadagni mensili sono di 100?
- fare la fattura di 100? + 20% iva quindi tot. 120?
- spedire la fattura a google in dollari
- google rimborsa i 20?
*Gentile Stefano,
La ringraziamo per l'immensa pazienza dimostrata. Il dipartimento
competente ci ha fornito la risposta al suo quesito: le confermiamo che
quanto riportato nella sua prima email è corretto, e cioè nella fattura da
inviare a Google dovrà inserire 100 USD + 20% IVA, supponendo che
l'ammontare del pagamento sia pari a 100 USD.Il totale della fattura sarà 120 USD, e Google le rimborserà 20 USD. Le
raccomandiamo di prestare particolare attenzione nella compilazione della
fattura stessa. Per praticità riportiamo di seguito la lista delle
informazioni necessarie:- Data di emissione
- Numero fattura
- Partita IVA del publisher
- Partita IVA di Google (EU372000041)
- Nome e indirizzo del beneficiario come riportati nel suo account AdSense
- Nome completo e indirizzo di Google (come indicati di seguito)
- Una descrizione dei servizi forniti dal publisher AdSense (come ad
esempio "fornitura a Google di spazio pubblicitario sul sito Web per la
pubblicazione di annunci) - Data pagamento (questo è il periodo di tempo i cui i rendimenti sono
stati generati, o la data di emissione del pagamento) - Importo tassabile (ammontare del pagamento)
- Percentuale (%) di IVA applicata (questa è la percentuale di IVA
applicata in base al paese indicato nel suo account AdSense) - Importo IVA (l'esatto ammontare in dollari come determinato dalla % IVA)
Dopo aver inserito le informazioni richieste, potrà inviare la sua fattura
al seguente indirizzo:Google Inc.
AdSense VAT
PO Box 2050
Mountain View CA 94042Dopo aver ricevuto la sua fattura completa e accurata per il rimborso IVA,
procederemo all'emissione del pagamento all'indirizzo indicato nel suo
account AdSense.
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PERFETTO!!!!
Ora dunque sappiamo che emetteremo fattura e nessuno ci rimetterà l'iva.
Per maggior precisione sui dati obbligatori da riportare in fattura riporto di seguito anche l'art. 21 del DPR 633/71 (che appunto definisce i dati obbligatori della fattura).
A questo punto salvo novità eclatanti, direi conclusa l'indagine sul profilo IVA di Adsense.
- Pubblicità
- Imponibile ad IVA in Italia se il prestatore del servizio è Italiano per un sito visibile in Italia
- si emette fattura con IVA
- Google paga imponibile ed IVA
Grazie Stealth per la tenacia con cui hai chiesto lumi a Google!!!
Paolo
Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 - art. 21
Titolo del provvedimento:
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Titolo del documento:
Fatturazione delle operazioni.
Testo: in vigore dal 29/02/2004
modificato da: DLG del 20/02/2004 n. 52 art. 11. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione
del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di
nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita',
assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero,
per suo conto, da un terzo. L'emissione della fattura, cartacea o
elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il
quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva
comunicazione all'amministrazione finanziaria e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti
impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di
imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure
telematiche della comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della
sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua
trasmissione per via elettronica.
2. La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e
contiene le seguenti indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei
soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale
nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si
tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della
ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell'operazione;
c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono;
e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento
al centesimo di euro;
f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del
servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del
prestatore, con l'indicazione della relativa norma;
g) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e
numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se
trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente ovvero, per conto
del cedente o prestatore, da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono
beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i
dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono essere indicati
distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate
nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario puo' essere
emessa una sola fattura. In caso di piu' fatture trasmesse in unico lotto,
per via elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico fornitore
o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere
inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la
totalita' delle informazioni. La trasmissione per via elettronica della
fattura, non contenente macroistruzioni ne' codice eseguibile, e' consentita
previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data,
l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura
elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su
ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della
firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di
autenticita' e integrita'. Le fatture in lingua stranieradevono essere
tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e
gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purche' l'imposta
sia indicata in euro.
4. La fattura e' emessa al momento di effettuazione dell'operazione
determinata a norma dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo e' compilata
in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. Per
le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura
e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei
documenti stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura per le
cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In
deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura puo' essere emessa
entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il
tramite del proprio cedente.
5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, terzo comma, il cessionario o il
committente deve emettere la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma
restando la sua responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa, per
suo conto, da un terzo.
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in
transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette
all'imposta a norma dell'art. 7, secondo comma, nonche' per le operazioni
non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per le
operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6), per
le operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, nonche' dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle
agenzie di viaggio e turismo. In questi casi la fattura, in luogo
dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che si
tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non imponibile, esente
ovvero assoggettata al regime del margine, con l'indicazione della relativa
norma.
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella
fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate
in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero
ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e
formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
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sarebbe bene se Giorgio scrivesse un piccolo vademecum a riguardo (basta anche unamezza paginetta).
a questo punto impostare la pagina in una sezione del suo sito e posizionarla al meglio.cosa ne dite?