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Documenti cantiere MURATORE
Da inizio anno ad alcuni miei clienti ditte artigiane individuali SENZA dipendenti in sub-appalto vengono richiesti documenti relativi al Dl 81/2008 ad es viene richiesto la valutazione da stress sul luogo di lavoro o il POS o l'elenco dei dipendenti in cantieree il CCNL applicato o nomina RSPP della ditta... insomma tutti adempimenti per coloro che hanno dipendenti a voi è capitato?
A voi risulta che il Dl 81/2008 si applica anche alla impresa individuale senza dipendenti (al massimo si parla di soci lavoratori )?
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Ciao Conte,
Il D.81/08 si applica anche ai lavoratori autonomi, molto più di quanto veniva prima richiesto con i D.lgs 626/94 e 494/96.
L'allegato XVII in particolare specifica che i committenti hanno l'obbligo di richiedere determinati documenti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi:ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale
- Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
- Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:[INDENT] a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo.
[/INDENT]2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:[INDENT] a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
e) documento unico di regolarità contributiva.
[/INDENT]3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.Per quanto riguarda i documenti da te citati in particolare non mi sembra siano richiesti, sebbene il decreto 81/08 abbia portato novità. La valutazione dei rischi spetta solo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, con dipendenti quindi. Il decreto 81/08 infatti quando parla di lavoratori autonomi (lato 626) non riporta nulla:
Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
- I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci dellesocietà semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
(comma così modificato dall'articolo 14 del d.lgs. n. 106 del 2009)[INDENT] a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
[/INDENT]2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:[INDENT] a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
[/INDENT]All'interno del titolo quarto (cantieri temporanei e mobili) invece:
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
(articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009)[...]
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:[INDENT] a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).[/INDENT]> Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi- I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Quindi non mi risultano i documenti da te riportati, ma una serie di adempimenti devono essere effettuati anche dai lavoratori autonomi.
Ricorda comunque che se il lavoratore autonomo si porta uno scagnozzo in cantiere, o si fa assistere da un lavoratore dell'impresa madre, in cantiere viene equiparato, in caso di controlli, ad una vera e propria impresa, con tutti gli obblighi facenti capo alle imprese.
Sposto il thread in consulenza legale.
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Grazie Lorenzo-74, come sempre chiaro e professionale.
Speravo sinceramente in un tuo intervento!