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    5. spese condominiali
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    • A
      avv.luciano.cdi User Attivo • ultima modifica di

      Con una recentissima Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni Unite ha definitivamente accertato sia la competenza della assemblea in materia sia la possibilità per questa di intervenire a semplice maggioranza, ferma restando la possibilità per i condomini di chiederne, senza limiti di tempo, la revisione ex art. 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile in caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

      Quindi la mia risposta è che potete modificarle anche a maggioranza semplice e che se queste sono viziate da errore qualunque condomino può chiederne la revisione senza limiti di tempo.

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      • V
        vittoria99 User • ultima modifica di

        In questo caso noi condomini come dobbiamo muoverci? Nel asenso del condominio C), è l'amministratore che deve fare denuncia della cosa?come? grazie

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        • A
          avv.luciano.cdi User Attivo • ultima modifica di

          Potete usare o la via dell'assemblea e quindi convocarla voi condomini mediante richiesta fatta all'amministratore da parte di 1/6 dei condomini per convocare l'assemblea e discutere delle tabelle millesimali e dei loro errori e poi decidere oppure se non si riesce a convocare l'assemblea o questa non riesce a decidere a maggioranza qualunque condomino è legittimato a impugnare la validità delle tabelle millesimali in Tribunale mediante ricorso e facendole, quindi, modificare dal Tribunale.

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          • V
            vittoria99 User • ultima modifica di

            Ho appena parlato con l'amministratore il quale mi dice che devo pagare le spese condominiali anche se sbagliate (praticamente risultano doppie) in attesa che il tribunale decida. Io invece ho chiesto di pagare quelle corrette. Cosa rischio?

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            • A
              avv.luciano.cdi User Attivo • ultima modifica di

              Rischia che, fino a quando le tabelle non verranno formalmente corrette, l'amministratore possa recuperare il credito nei suoi confronti mediante decreto ingiuntivo.

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              • V
                vittoria99 User • ultima modifica di

                Se faccaimo l'assemblea il 05/02/2011 e abbiamo la maggioranza l'amministratore è tenuto a fare subito le variazioni?

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                • A
                  avv.luciano.cdi User Attivo • ultima modifica di

                  L' Amministratore è l'organo esecutivo del Condominio quindi è tenuto ad eseguire ciò che decide l'assemblea che è organo sovrano.
                  Quindi se l'assemblea decide di modificarle, magari fissando un termine già nel corso dell'assemblea e nominando un tecnico per le modifiche, l'amministratore non può fare altro che eseguire.

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                  • V
                    vittoria99 User • ultima modifica di

                    L'amministratore continua a dirmi che per vambiare le ripartizioni delle spese condominiali bisogna avere l'unanimita.......mi sembra tra le altre cose molto in fastidio dalle mie chiamate per metterlo a conoscenza di quello che lei mi scrive, quale interesse potrebbe avere per non sistemare la cosa? Mi aiuti grazie.

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                    • A
                      avv.luciano.cdi User Attivo • ultima modifica di

                      beh non so quale interesse potrebbe avere....magari semplicemete crede di essere sicuro di quello che lui afferma.

                      Le ribadisco che comunque non avete bisogno del permesso dell'amministratore per convocare un'assemblea che abbia all'ordine del giorno la modifica delle stesse.

                      Basta inviargli una racc.ta a/r firmata da un sesto dei condomini e lui dovrà convocarla altrimenti potrà lei stessa andare in Tribunale chiedendo la rettifica delle tabelle.

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                      • V
                        vittoria99 User • ultima modifica di

                        Com'è la procedura per andare in tribunale e far fare la retifica? Cosa deo fare? Grazie ancora!:gtsad:

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                        • A
                          avv.luciano.cdi User Attivo • ultima modifica di

                          deve presentare un ricorso presso il Tribunale territorialmente competente che è quello del luogo in cui si trovano i beni immobili in condominio.

                          Ovviamente non può farlo da sola ma necessita di un avvocato perchè non è prevista l'autodifesa ijn questo tipo di procedure.

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