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Dismissione/estromissione beni professionista
Buongiorno, vorrei sapere la corretta procedura per eliminare i beni acquisiti in ambito professionale, con particolare riguardo a quelli inferiori ad ?.516 ammortizzabili nell'anno (per es. telefonini, navigatori, PC obsoleti di nessun valore commerciale, ecc.). La eventuale rottamazione o donazione degli stessi come va documentata? Ed ancora così come possibile trasferire beni propri dall'area privata a quella professionale, è possibile il contrario quando il bene non ha più alcun valore? Grazie anticipatamente.
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Veramente non mi risulta possibile per un professionista trasferire i beni dall'area privata a quella professionale.
Invece è possibile il passaggio inverso, emettendo autofattura (la base imponibile è data dal valore corrente del bene, allo stato in cui si trova). La minusvalenza, se presente, è indeducibile.
In caso di rottamazione, non dimostrata sotto altre forme, dovresti convocare un funzionario dell'Agenzia delle Entrate che verbalizzi la tua distruzione del bene.
Ritengo quindi più semplice accordarti con un amico e vendergli tutta la mercanzia per una cifra modesta, magari cinque euro, emettendogli regolare fattura.
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Grazie per la risposta. In relazione al passaggio di beni privati alla sfera professionale sicuramente è possibile, ad esempio dichiarando tale "passaggio" in relazione ad un veicolo acquistato prima dell'inizio dell'attività che poi viene utilizzato per fini professionali, ecc. Sicuramente non avrebbe un gran senso economico acquistare prodotti privatamente per poi trasferirli all'area professionale se già in corso di attività, ma è frequente il caso per beni acquistati prima dell'inizio dell'attività.
Saluti
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EDF, mi dispiace deluderti.. ma il passaggio di beni dalla sfera privata a quella professionale non è MAI possibile per i professionisti; lo possono fare le ditte individuali dal momento che è esplicitamente previsto dalla normativa ma i professionisti non possono in alcun modo. Concordo con OEJ su quanto ti ha detto.
Se hai un bene acquistato prima di aprire la p.iva potrai solo ed esclusivamente dedurre i costi di manutenzione, gestione e utilizzo dello stesso.
ciao
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Quindi voi ritenete che il passaggio di un autoveicolo entro il quarto anno, prima della fine del ciclo di ammortamento, non consenta la deduzione dell'ammortamento residuo? Se è vero che è esplicitamente disciplinato nel TUIR il passaggio alla sfera imprenditoriale, è pur vero che non è espressamente vietato per i professionisti, motivo per cui in molti ritengono deducibili le quote residue in base alla data di acquisto e di passaggio alla sfera professionale. Avete riferimenti normativi più precisi.
Grazie.
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Concordo anche io con i colleghi. Nel caso in oggetto non è possibile dedursi altro che i costi correnti e di manutenzione dell'automezzo. Saluti
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*@EDF said:
..... in molti ritengono deducibili le quote residue in base alla data di acquisto.....*
**Mai visto nessun commercialista fare una cosa del genere
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Sicuramente il nostro sistema normativo dà adito a molteplici interpretazioni, ma mi sembra strano che tutti concordiate verso quella dell'indeducibilità, essendo a conoscenza di tanti che invece la applicano, nonchè "confortato" da il "quasi" esperto risponde (almeno nei giorni dispari! poi nei pari cambia opinione!) nonchè da numerose discussioni di presunti (come noi) addetti ai lavori sul web che confermerebbero la mia tesi. Ringraziandovi comunque per l'opportunità di approfondimento che ne scaturisce, vi auguro una buona giornata.
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Mah... personalmente temo che questa soluzione offra il fianco a parecchie contestazioni... una vendita a se stessi mi appare giuridicamente inesistente.
Inoltre, non sono d'accordo che il se stesso imprenditore e il se stesso soggetto privato siano due entità giuridiche distinte.
E poi per le cessioni di un'autovettura occorre comunque un passaggio di proprietà presso il P.R.A., con tanto di autentica della firma...
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Concordo in pieno con Criceto. D'altronde il ns. sistema giuridico, compreso quello squisitamente fiscale, in caso di mancanza di esplicita fattispecie ipotetica prevista da una norma, rimanda ad interpretazioni per analogia (vedi caso imprenditore), nonchè ad interpretazioni logiche seguendo la ratio normativa (se lo stesso OEJ ammette la possibilità -ergo obbligo- di autofattura, in mancanza di esplicito divieto, dovrebbe essere possibile il contrario).
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L'autofattura, in caso di autoconsumo, è un obbligo preciso ed esplicito. Quanto al ricorso all'analogia, in generale questo è possibile salvo che non si tratti di norme poste in deroga; e la legge che consente il passaggio di beni dalla sfera privata a quella imprenditoriale è evidentemente una deroga.
Comunque, EDF, a questo punto mi verrebbe da consigliarti di presentare un interpello e vedere cosa succede.
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Nella normativa fiscale fare interpretazioni per analogia è quasi sempre un suicidio. In questo caso specifico poi non mi sembra ci sia dubbio sulla interpretazione. Credo che quella di Criceto, che è un professionista molto preparato da come scrive, sia solo una provocazione. Saluti
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Premesso che la discussione era stata aperta con altri obiettivi, è comunque interessante verificare che le interpretazioni propendono per l'inammissibilità del passaggio da sfera privata a professionale, mentre solo qualcuno oserebbe di più. Certo i più navigati (nel senso professionale) sono attenti ad esprimere un'opinione tranchant su un argomento non propriamente definito, avendo vissuto le numerose giravolte, carpiati doppi, e retrofront vari da parte di riviste specializzate nonchè della stessa amministrazione finanziaria come della giurisprudenza. Per cui, a mio avviso, esprimere un giudizio sulla preparazione professionale degli interventuti sulla base di questa semplice discussione e di giudizi espressi tra una pausa di lavoro e l'altra, potrebbe apparire quantomeno azzardato, se non addirittura superficiale.