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deduzione canone di affitto
Buonasera
scrivo per la prima volta su questo forum, dopo che spesso mi è stato d'aiuto per dipanare molti dubbi fiscali.
Scrivo perché vorrei capire meglio come viene calcolata la deduzione di un canone d'affitto per un'impresa individuale artigiana.
Mi spiego meglio: ho il mio studio all'interno dell'abitazione dove vivo e dove ho sia la sede operativa della ditta.
Vorrei dedurre il canone di affitto: come calcolo la deduzione?
Devo considerare i metri quadri dedicati al lavoro? La mia aliquota IRPEF?
E soprattutto porto in deduzione tutto il canone o solo una parte?Sarei grato se qualcuno riuscisse a rispondere alla mia domanda
Grazie
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Si tratta di uso promiscuo (se si tratta di un unico identificativo catastale e non di due distinti), quindi puoi dedurre il 50% dell'affitto e delle spese connesse come luce, gas, acqua, rifiuti, ecc.
Saluti
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Si tratta di uso promiscuo (se si tratta di un unico identificativo catastale e non di due distinti), quindi puoi dedurre il 50% dell'affitto e delle spese connesse come luce, gas, acqua, rifiuti, ecc.
Saluti
Non è esatto.Quanto scrive trust vale SOLO se hai adottato il regime dei minimi.
In caso tu abbia un altro regime tipo nuove iniziative, semplificato o ordinario e essendo tu impresa la deduzione dei costi di beni ad uso promiscuo può essere eseguito SOLO in base all'inerenza degli stessi al reddito di impresa quindi in base a quale percentuale?
Si consiglia (non c'è una norma specifica) di rapportarli alla superficie utilizzata per il lavoro ad es. hai un cas di 100 mq, la stanza dove lvori è di 20mq l'aliquota di deduzione dei costi è i 20%, quinid deduci il 20% dei costi promiscui.
Preciso che in caso di professionista è indifferente il regime adottato (minimi, nuove iniziative, semplificato o ordinario) in quanto deduce SEMPRE il 50%.
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Ciao Conte77, quanto hai detto tu per i contribuenti minimi e per i professionisti sono d'accordissimo. Per le imprese devo ammettere che anche io ricordavo qualcosa del genere, infatti prima di rispondere ho dato una occhiata al Guida Frizzera 2009 e per le IMPRESE dice semplicemente quanto segue:
● BENI IMMOBILI ad USO PROMISCUO: *è deducibile il 50% *della rendita catastale per quelli di proprietà o del canone di affitto o di leasing purché non si disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio di impresa.
A questo punto mi chiedo, se non c'è un riferimento normativo contrario al T.U.I.R. perchè bisognerebbe "consigliare" di fare diversamente. Se per caso conosci anche qualche circolare o risoluzione a riguardo ti sarei grato. Ciao
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infatti prima di rispondere ho dato una occhiata al Guida Frizzera 2009 e per le IMPRESE dice semplicemente quanto segue:...
Sinceramente non so dove tu abbia letto o se hai letto velocemente ma quello che riporti è epsressamente previsto per i lavoratori autonomi ( sono cioè i professionisti e non l'impresa), e quanto scrivi lo trovi nel frizzera nel capitolo -Redditi di lavoro autonomo:
Frizzera 2009 - 2 a pagina 127
Frizzera 2009 - 2/A a pagina 129
Quindi ribadisco quanto scritto per i costi promiscui:- per i minimi 50% stabilito dalla finanziaria;
- per i professionisti 50% stabilito nel TUIR;
- per l'impresa non ci sono % stbilite ma bisogna fare riferimento al principio dell'INERENZA, quinid devi trovare una modalità che OGGETTIVAMENTE possa collegare quel costo ai tuoi ricavi e in geneer per la ripartizione del canone di locazione si fa riferimento alla metratura utilizzata rapportata a quella totale.
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Conosco la differenza tra professionisti e imprese, e ho letto (e soprattutto copiato e incollato
) bene. Vai a pagina 217
Ho trovato poi un articolo de Il Sole 24 ore che penso chiarisca la questione definitivamente (anche in maniera salomonica
).
Gli imprenditori individuali possono:
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dedurre l'affitto al 50% (come stabilito dal TUIR).
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per le spese legate all'immobile (quali condominio, luce, acqua e gas, ecc) poichè nulla stabilisce il TUIR, in base a un criterio di ragionevolezza si possono dedurre al 50% se le spese non sono misurabili con criteri oggettivi (come la bolletta telefonica), mentre per le altre si usa un criterio proporzionale come quello spiegato da Conte77 (risoluzione 9/50091, 7 novembre 1975).
L'articolo è al seguente indirizzo (preceduto da www):
casa24.ilsole24ore.com/affitto-locazione/news/2007/04/18/1_C.php?uuid=2ce52d36-ed6f-11db-9947-00000e251029&DocRulesView=Libero
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