• User Newbie

    deduzione canone di affitto

    Buonasera

    scrivo per la prima volta su questo forum, dopo che spesso mi è stato d'aiuto per dipanare molti dubbi fiscali.
    Scrivo perché vorrei capire meglio come viene calcolata la deduzione di un canone d'affitto per un'impresa individuale artigiana.
    Mi spiego meglio: ho il mio studio all'interno dell'abitazione dove vivo e dove ho sia la sede operativa della ditta.
    Vorrei dedurre il canone di affitto: come calcolo la deduzione?
    Devo considerare i metri quadri dedicati al lavoro? La mia aliquota IRPEF?
    E soprattutto porto in deduzione tutto il canone o solo una parte?

    Sarei grato se qualcuno riuscisse a rispondere alla mia domanda

    Grazie


  • User Attivo

    Si tratta di uso promiscuo (se si tratta di un unico identificativo catastale e non di due distinti), quindi puoi dedurre il 50% dell'affitto e delle spese connesse come luce, gas, acqua, rifiuti, ecc.
    Saluti


  • Bannato User Attivo

    Si tratta di uso promiscuo (se si tratta di un unico identificativo catastale e non di due distinti), quindi puoi dedurre il 50% dell'affitto e delle spese connesse come luce, gas, acqua, rifiuti, ecc.
    Saluti
    Non è esatto.

    Quanto scrive trust vale SOLO se hai adottato il regime dei minimi.

    In caso tu abbia un altro regime tipo nuove iniziative, semplificato o ordinario e essendo tu impresa la deduzione dei costi di beni ad uso promiscuo può essere eseguito SOLO in base all'inerenza degli stessi al reddito di impresa quindi in base a quale percentuale?

    Si consiglia (non c'è una norma specifica) di rapportarli alla superficie utilizzata per il lavoro ad es. hai un cas di 100 mq, la stanza dove lvori è di 20mq l'aliquota di deduzione dei costi è i 20%, quinid deduci il 20% dei costi promiscui.

    Preciso che in caso di professionista è indifferente il regime adottato (minimi, nuove iniziative, semplificato o ordinario) in quanto deduce SEMPRE il 50%.


  • User Attivo

    Ciao Conte77, quanto hai detto tu per i contribuenti minimi e per i professionisti sono d'accordissimo. Per le imprese devo ammettere che anche io ricordavo qualcosa del genere, infatti prima di rispondere ho dato una occhiata al Guida Frizzera 2009 e per le IMPRESE dice semplicemente quanto segue:

    ● BENI IMMOBILI ad USO PROMISCUO: *è deducibile il 50% *della rendita catastale per quelli di proprietà o del canone di affitto o di leasing purché non si disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio di impresa.

    A questo punto mi chiedo, se non c'è un riferimento normativo contrario al T.U.I.R. perchè bisognerebbe "consigliare" di fare diversamente. Se per caso conosci anche qualche circolare o risoluzione a riguardo ti sarei grato. Ciao


  • Bannato User Attivo

    infatti prima di rispondere ho dato una occhiata al Guida Frizzera 2009 e per le IMPRESE dice semplicemente quanto segue:...
    Sinceramente non so dove tu abbia letto o se hai letto velocemente ma quello che riporti è epsressamente previsto per i lavoratori autonomi ( sono cioè i professionisti e non l'impresa), e quanto scrivi lo trovi nel frizzera nel capitolo -Redditi di lavoro autonomo:
    Frizzera 2009 - 2 a pagina 127
    Frizzera 2009 - 2/A a pagina 129
    Quindi ribadisco quanto scritto per i costi promiscui:

    • per i minimi 50% stabilito dalla finanziaria;
    • per i professionisti 50% stabilito nel TUIR;
    • per l'impresa non ci sono % stbilite ma bisogna fare riferimento al principio dell'INERENZA, quinid devi trovare una modalità che OGGETTIVAMENTE possa collegare quel costo ai tuoi ricavi e in geneer per la ripartizione del canone di locazione si fa riferimento alla metratura utilizzata rapportata a quella totale.

  • User Attivo

    Conosco la differenza tra professionisti e imprese, e ho letto (e soprattutto copiato e incollato:bigsmile:) bene. Vai a pagina 217

    Ho trovato poi un articolo de Il Sole 24 ore che penso chiarisca la questione definitivamente (anche in maniera salomonica :figo2:).

    Gli imprenditori individuali possono:

    • dedurre l'affitto al 50% (come stabilito dal TUIR).

    • per le spese legate all'immobile (quali condominio, luce, acqua e gas, ecc) poichè nulla stabilisce il TUIR, in base a un criterio di ragionevolezza si possono dedurre al 50% se le spese non sono misurabili con criteri oggettivi (come la bolletta telefonica), mentre per le altre si usa un criterio proporzionale come quello spiegato da Conte77 (risoluzione 9/50091, 7 novembre 1975).

    L'articolo è al seguente indirizzo (preceduto da www):
    casa24.ilsole24ore.com/affitto-locazione/news/2007/04/18/1_C.php?uuid=2ce52d36-ed6f-11db-9947-00000e251029&DocRulesView=Libero


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