• User

    Ditta Individuale e collaborazioni occasionali/lavoro occasionale accessorio

    Salve,
    apro questo nuovo post visto le ottime risposte ad altri quesiti.

    Vengo al dunque

    Una ditta individuale settore commercio con codice ATECO 73.11.02
    può usufruire di collaborazioni occasionali/lavoro occasionale accessorio?
    Se si, qual'è per la ditta individuale il limite in numero e importo massimo
    in un anno?
    Scusate invece questa mia domanda ma Collaborazioni Occasionali è sinonimo di lavoro occasionale accessorio?

    Spero di ricevere come sempre ottime risposte.
    grazie


  • User Attivo

    Non mi risulta che ci siano delle limitazioni all'utilizzo di collaboratori che prestano lavoro occasionalmente. Il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa fiscale e previdenziale è onere del lavoratore.

    Per quanto riguarda il lavoro occasionale "di tipo accessorio" è una categoria particolare all'interno del genus del lavoro occasionale.

    Ti incollo una descrizione ben fatta:

    In via preliminare si ritiene opportuno precisare
    che il lavoro occasionale di tipo accessorio è una
    particolare modalità di prestazione lavorativa prevista
    dalla «Legge Biagi» (D.Lgs. 276/2003 e succ.
    modif.), la quale disciplina quei rapporti di lavoro
    che soddisfano esigenze occasionali di tipo saltuario
    con l?obiettivo di far emergere attività confinate
    nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori
    che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa
    e previdenziale.
    Il pagamento della prestazione avviene attraverso
    i cd. «voucher» (buoni lavoro), che garantiscono,
    oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale
    presso l?Inps e quella assicurativa presso
    l?Inail.
    In base alla normativa attuale sono considerate
    prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività
    svolte nell?ambito:
    ● di lavori domestici;
    ● di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione
    di edifici, strade, parchi e monumenti;
    ● dell?insegnamento privato supplementare;
    ● di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche
    o caritatevoli o di lavori di emergenza o solidarietà
    anche in caso di committente pubblico;
    ● di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica
    e durante i periodi di vacanza da parte di
    giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente
    iscritti a un ciclo di studi presso l?università o
    un istituto scolastico di ogni ordine e grado e
    compatibilmente con gli impegni scolastici;
    ● di attività agricole di carattere stagionale effettuate
    da pensionati, casalinghe e giovani di
    cui al punto precedente a favore di imprenditori
    di aziende di qualunque dimensione, limitatamente
    però alle attività di carattere stagionale, e
    favore di imprenditori con volume d?affari non
    superiore a ? 7.000, per le prestazioni rese dalla
    generalità dei soggetti, anche per attività non
    stagionali;
    ● dell?impresa familiare di cui all?art. 230-bis c.c.
    limitatamente al commercio, al turismo e ai
    servizi;
    ● della consegna porta a porta e della vendita
    ambulante di stampa quotidiana e periodica;
    ● di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati;
    ● di qualsiasi settore produttivo, svolta in via
    sperimentale per il 2009, da parte di percettori
    di prestazioni integrative del salario o con sostegno
    al reddito, compatibilmente con quanto
    stabilito dall?art. 19, co. 10, D.L. 185/2008, conv.
    con modif. dalla L. 2/2009.


  • User

    nessun altro commento,quindi possiamo dire che l'impresa individuale può stipulare senza limiti alcuni collaborazioni occasionali.

    commenti in merito?