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Ditta Individuale e collaborazioni occasionali/lavoro occasionale accessorio
Salve,
apro questo nuovo post visto le ottime risposte ad altri quesiti.Vengo al dunque
Una ditta individuale settore commercio con codice ATECO 73.11.02
può usufruire di collaborazioni occasionali/lavoro occasionale accessorio?
Se si, qual'è per la ditta individuale il limite in numero e importo massimo
in un anno?
Scusate invece questa mia domanda ma Collaborazioni Occasionali è sinonimo di lavoro occasionale accessorio?Spero di ricevere come sempre ottime risposte.
grazie
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Non mi risulta che ci siano delle limitazioni all'utilizzo di collaboratori che prestano lavoro occasionalmente. Il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa fiscale e previdenziale è onere del lavoratore.
Per quanto riguarda il lavoro occasionale "di tipo accessorio" è una categoria particolare all'interno del genus del lavoro occasionale.
Ti incollo una descrizione ben fatta:
In via preliminare si ritiene opportuno precisare
che il lavoro occasionale di tipo accessorio è una
particolare modalità di prestazione lavorativa prevista
dalla «Legge Biagi» (D.Lgs. 276/2003 e succ.
modif.), la quale disciplina quei rapporti di lavoro
che soddisfano esigenze occasionali di tipo saltuario
con l?obiettivo di far emergere attività confinate
nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori
che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa
e previdenziale.
Il pagamento della prestazione avviene attraverso
i cd. «voucher» (buoni lavoro), che garantiscono,
oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale
presso l?Inps e quella assicurativa presso
l?Inail.
In base alla normativa attuale sono considerate
prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività
svolte nell?ambito:
● di lavori domestici;
● di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione
di edifici, strade, parchi e monumenti;
● dell?insegnamento privato supplementare;
● di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche
o caritatevoli o di lavori di emergenza o solidarietà
anche in caso di committente pubblico;
● di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica
e durante i periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l?università o
un istituto scolastico di ogni ordine e grado e
compatibilmente con gli impegni scolastici;
● di attività agricole di carattere stagionale effettuate
da pensionati, casalinghe e giovani di
cui al punto precedente a favore di imprenditori
di aziende di qualunque dimensione, limitatamente
però alle attività di carattere stagionale, e
favore di imprenditori con volume d?affari non
superiore a ? 7.000, per le prestazioni rese dalla
generalità dei soggetti, anche per attività non
stagionali;
● dell?impresa familiare di cui all?art. 230-bis c.c.
limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi;
● della consegna porta a porta e della vendita
ambulante di stampa quotidiana e periodica;
● di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati;
● di qualsiasi settore produttivo, svolta in via
sperimentale per il 2009, da parte di percettori
di prestazioni integrative del salario o con sostegno
al reddito, compatibilmente con quanto
stabilito dall?art. 19, co. 10, D.L. 185/2008, conv.
con modif. dalla L. 2/2009.
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nessun altro commento,quindi possiamo dire che l'impresa individuale può stipulare senza limiti alcuni collaborazioni occasionali.
commenti in merito?