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Regime del margine: "occasionalità" dell'applicazione
Un cliente esercitante l'attività di rivendita pneumatici vorrebbe applicare il regime del margine.
Costui infatti occasionalmente acquista da privati gomme usate: a volte le rigenera, a volte no.
Applicando il regime del margine potrebbe rivendere ai privati con prezzi più vantaggiosi.
Ora il dubbio è: se decide di adottare questo sistema, può scegliere liberamente quando farlo e quando no? Mi spiego: compra 100 pneumatici da privati. 20 li vende con il margine, 80 no. E' fattibile? Oppure, una volta adottato il regime, è obbligato a vendere con il sistema del margine tutti i pneumatici che acquista dai privati?
Mi confermate che non trattandosi di orefice, antiquario, ambulante, etc. l'unico sistema che può adottare è quello analitico?
Thanks!
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Tutti i soggetti che effettuano le cessioni di beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione avvalendosi del metodo analitico (e ciò anche per scelta) o di quello forfetario, possono optare per l'applicazione dell'Iva secondo le ordinarie regole del d.P.R. 633/72
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Il sistema ottimale nel caso del rivenditore di pneumatici è quello analitico (se avviene occasionalmente)
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Fin qui c'ero anche io, grazie comunque.
La mi domanda è più specifica: se decido di adottare in regime del margine perchè effettuo compravendita occasionale di beni usati, questo occasionale posso intenderlo che:
A. Tutto ciò che compro usato da privati o IVA indetraibile deve essere "assoggettato" alla disciplina del margine
B. Posso segliere quando applicarlo e quando no
?
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Se vendi beni usati (in generale) occasionalmente sei inquadrato come rivenditore occasionale.
Se poi scegli di utilizzare il regime del margine (cosa che ti conviene fare) puoi adottare solo il regime analitico.