• User Newbie

    Come aprire un'associazione culinaria

    Spero di aver postato nella sezione corretta, per cui mi scuso a priori se ho scritto la mia richiesta di informazioni in un forum non proprio idoneo.
    Mi occupo di ristorazione da svariati anni.
    Volevo sapere come posso aprire un?Associazione culturale per la diffusione dell?arte culinaria.
    Per fare ciò pensavo di creare anche un sito web in cui i gestori (tipo ristoranti, pizzerie, trattorie) si iscriveranno gratuitamente e dove riporteranno le loro specialità.
    Gli utenti di internet se vorranno consultare i menu di tali gestori, dovranno associarsi pagando una cifra che va tra i 5-10 euro circa (non ho ancora pensato se tale quota sarà valida per 6 mesi o un anno). Tali associati recupereranno la somma versata poiché i gestori, oltre a presentare i menu delle loro tipicità culinarie, applicheranno delle percentuali di sconto riservate appunto solo ai soci iscritti al sito quando andranno presso il loro locale, tutte le volte che vorranno.
    A tal proposito volevo avere indicazioni per come creare l?Associazione a livello burocratico: cosa fare per prima cosa, se serve solo il codice fiscale o la partita iva (sul sito non ci saranno pubblicità di alcun tipo ma solo loghi e banner riferiti al sito stesso), se lo può fare qualunque lavoratore, se bisogna pagare dei contributi pensionistici specifici, tasse particolari, ecc. Inoltre volevo sapere se tale Associazione posso aprirla da solo o se esiste una soglia minima di persone con le quali fondarla.

    Grazie a tutti per l'attenzione.


  • User Attivo

    buongiorno solo menu
    Per costituire una associazione senza fine di lucro, e cioè un ente non commerciale (ENC), occorre redigere lo Statuto inserendo, oltre le attività specifiche dell’associazione, le condizioni previste dalle leggi speciali e da quelle fiscali.
    La costituzione della associazione può avvenire con scrittura privata o con atto pubblico.
    La scrittura privata consiste nel riunire i soci (almeno due o tre soci per iniziare) in una assemblea costitutiva dove si redige e si sottoscrive l’atto costitutivo approvando lo Statuto dell’associazione. L’associazione non riconosciuta, come viene chiamato l'ente costituito con atto privato, non è una persona giuridica autonoma e sia il presidente che i soci possono compiere atti in suo nome e coinvolgere gli altri soci in atti o fatti anche non condivisi. I terzi creditori devono far valere i loro diritti in via principale sui beni dell’associazione e, in caso di esito negativo, in via sussidiaria verso i soci che hanno agito in nome e per conto.
    Le Associazioni, dopo aver ottenuto il codice fiscale si registrano presso l’Agenzia delle Entrate.
    Il codice fiscale può essere richiesto direttamente dalla Associazione, presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate, oppure tramite un consulente abilitato alla procedura Entratel.
    Il costo della registrazione, successiva al rilascio del codice fiscale, è di € 168, cod. tributo 109T, e di due marche da bollo di € 14,62 cad. per le due copie dell’atto costitutivo da presentare a registrazione.
    L’atto pubblico è uguale al precedente con la differenza che l’assemblea di costituzione si svolge davanti ad un notaio che redige il verbale. Questo atto pubblico conferisce la qualifica di ente giuridico autonomo alla associazione. Solo le persone designate a rappresentare l’associazione possono compiere gli atti a suo nome. Eventuali modifiche allo statuto vanno sempre fatte con atto pubblico. In questo caso ci sono da pagare le competenze del notaio.
    Devi fare attenzione perché esistono molti tipi di associazione, alcuni previsti da leggi speciali come le Associazioni di promozione sociale (l.383/00), le Associazioni di volontariato (l.266/91), ecc., e altre non definibili come quelle culturali che possono assumere la forma di una delle precedenti o rifarsi, per quanto riguarda l’aspetto fiscale agli art. 148 del dpr 917/86 (redditi) e art. 4 dpr 633/72 (iva).
    Tutte queste possono assumere la qualifica di Onlus (alcune lo sono di diritto) se rispettano le condizioni della l. 460/97.
    I proventi se sono riconducibili alle attività statutarie, e/o marginali alla attività principale dell’associazione, non hanno rilevanza fiscale. Questo sta a significare che se l’associazione, non esercita attività commerciale, non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi o aprire una partita Iva.
    Ovviamente dovrà tenere delle regolari scritture contabili e redigere un bilancio annuale, simili a quelle di una impresa.
    Chiunque può promuovere o aderire ad una associazione.
    La descrizione è abbastanza sintetica ma spero di essere stato chiaro, se hai dubbi riscrivi.
    Saluti


  • User Newbie

    La ringrazio per la risposta esaustiva.

    Volevo solo capire altri aspetti.

    Se decidessi di farmi pagare dai gestori che hanno partita IVA (circa 3 euro a trimestre), potrei avere problemi a livello fiscale? Preciso che i ritorni economici serviranno, come da statuto che sto preparando, per farsi carico delle spese e gestione del sito (hosting, database, newsletter, ecc), per organizzare fiere ed eventi in ambito culinario, creare giornalini bimestrali con dentro riportate ricette, punti di interesse gastronomico di ogni regione. Questi sono alcuni esempi che ho in mente.
    Inoltre posso con il CF dell’associazione pagare coloro che mi fanno ed aggiornano il sito e chi mi stampa il giornalino in modo che da loro possa poi ricevere la fattura/scontrino per mantenere il bilancio dell’associazione sempre monitorato e in regola?
    Posso scrivere nello statuto un modo per far capire che i soldi non saranno rimborsati in quanto spesi per le cose sopra riportate? Si può fare?

    Grazie ancora per la disponibilità.


  • User Attivo

    Buongiorno solomenu
    Le attività descritte configurano una attività commerciale e come tale sottoposta alle imposte e all’Iva.
    Il concetto di attività commerciale nelle organizzazioni non profit si concretizza quando i servizi sono rivolti a non soci e con corrispettivi, certi e da “prezziario”, legati ad una prestazione di servizi o cessione di beni.
    L’attività commerciale, negli enti qualificati come ENC, è comunque ammessa. Per quelle attività che rientrano nel concetto di commerciali deve esistere la condizione che non siano prevalenti, rispetto a quelle non commerciali, per non perdere tale qualifica. Restano comunque soggette a dichiarazione su Unico ENC e all’apertura di partita Iva.
    La soluzione, per non configurarla come commerciale (imponibile), è quella di far aderire i gestori all’associazione e trattare i corrispettivi, con importo unico annuale, come quote associative. Le quote di iscrizione, in genere, sono sempre annuali.
    Il confine, tra attività commerciali e non commerciali, è abbastanza incerto, anche alla luce di recenti sentenze della Cassazione, ultima la n. 21875 del 26.10.10, che qualificano i servizi resi a non soci come commerciali.
    Tutto questo è previsto in via generale con applicazioni concrete caso per caso. Comunque se queste attività sono realizzate per il raggiungimento dello scopo sociale (non ripetitive, non organizzate, di entità modesta o inferiore al valore di mercato, senza tabelle di prezzi, per iniziative promozionali, ecc.) non sono commerciali. Devono essere svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria a quelle statutarie.
    Dopo la registrazione, l’associazione assume una sua autonomia, anche se non riconosciuta, e con le quote incassate per le adesioni, e con gli altri introiti previsti dallo statuto, puoi pagare tutte le spese inerenti alla vita dell’associazione e quindi anche quelle relative al mantenimento del suo sito.
    Lo statuto deve essere redatto secondo quanto stabilito dalle leggi speciali e da quelle fiscali.
    Per le specificità della sua attività l’associazione non profit deve indicare il suo scopo e la sua organizzazione interna, sempre nel rispetto della sua condizione di ENC. Tutte le attività che hai descritto le puoi inserire nello statuto. Comunque non c’è bisogno di scendere troppo nel dettaglio. Si tratta di una tua scelta.
    Spero di essere stato chiaro.
    Saluti


  • User Newbie

    Grazie per la risposta esaustiva in tutte le sue parti.
    Però, se posso ancora usufruire della Vostra attenzione, vorrei ricevere ulteriori delucidazioni a riguardo.
    Vediamo se la seguente configurazione è corretta ed attuabile:

    1.   L?associazione avrà un CF (richiedibile anche presso l?Agenzia delle Entrate) e non sarà necessaria l?apertura della partita IVA in quanto non svolge attività di tipo commerciale. Quindi senza scopo di lucro (ricordo che sul sito non ci saranno banner pubblicitari o loghi di altri siti, ma solo immagini inerenti il sito stesso). 
      
    2.   Non servirà versare alcun contributo INPS.
      
    3.   Gli esercenti si iscrivono pagando una quota associativa annuale, tramite bonifico o vaglia postale (nessun pagamento mediante carta di credito).
      
    4.   Una volta registrati gli esercenti perseguiranno lo scopo sociale dell?associazione, ovvero la diffusione dell?arte culinaria, principalmente attraverso la pubblicazione sul sito dei loro menu corredati di relativi prezzi (anche con rubriche nella home page, ricette, ecc.). A venire in contro al raggiungimento dello scopo sociale, in maniera ausiliaria, ciascun menu riporterà iniziative promozionali sottoforma di sconto, che andranno ad auto-finanziare per intero gli stessi esercenti a titolo di contributo/ incentivo a perseguire l?obiettivo dell?associazione. Per cui l?associazione non esigerà dagli esercenti alcuna forma di ritorno economico.
      
    5.   Invece per gli utenti che si iscrivono gratuitamente al sito, in maniera automatica saranno considerati aderenti all?associazione come sostenitori della stessa, andando a scegliere direttamente con la prenotazione via web cosa ordinare presso l?esercente-socio, diventando, di fatto, divulgatori dello scopo sociale in quanto essere stati ?testimonial? mangiando presso quel determinato esercente.
      
    6.   Le iscrizioni monetarie di ciascun esercente (con cadenza annuale), varranno come proventi per la manutenzione del sito stesso e per l?organizzazione di fiere espositive atte anche alla degustazione delle rispettive linee gastronomiche.
      

    In definitiva, l?associazione nasce con l?idea di creare una sorta di circolo privilegiato, in cui gli iscritti sono esercenti che propongono le loro alte specialità attraverso la carta del menu. Menu che saranno condivisi con i soli utenti iscritti al sito i quali ricoprono il ruolo di ?testimonial? di tali bontà culinarie, e che godono delle iniziative promozionali essendo anche loro soci.

    In attesa di una Vostra e sempre accurata analisi.
    Grazie ancora per la cortese disponibilità.


  • User Attivo

    buongiorno solomenu
    La descrizione che fai della tua organizzazione va bene.
    Per i punti da 1 a 3 è come hai descritto.
    Per i punti 4 e 5 devi chiarire meglio che l’associazione non interviene nei rapporti commerciali fra i soci e che la stessa è solo è un punto d’incontro di amanti dell’arte culinaria che condividono gli stessi scopi.
    Se ci sono delle diversità nella quota associativa è bene che questo sia previsto nello statuto (soci onorari, soci sostenitori, ecc.).
    L’associazione non deve prevedere difformità nel trattamento dei soci nella vita dell’organizzazione e preclusioni nell’iscrizione all’associazione di qualsiasi tipo.
    Se hai altri dubbi riscrivi.
    Saluti


  • User Newbie

    Buonasera,
    La disturbo ancora perché avrei da sottometterLe altri interrogativi.
    Di seguito il carteggio elencato dei punti aperti che gradirei approfondire:

    1.   La mia idea nasce per aggregare esercenti attraverso internet. Tuttavia non disporrei di una sede vera e propria, bensì di una location multimediale tramite il sito web. A tal proposito vorrei capire se è obbligatorio avere una sede fisica, con relativo indirizzo, per fondare l’associazione. Qualora fosse necessario basterebbe, ad esempio, il domicilio di casa mia dove posso riunirmi con alcuni miei amici (consiglio direttivo) per discutere su come portare avanti lo scopo associativo?
      
    2.   Non sarebbe un problema se intestassi la registrazione per il dominio internet con i miei dati anagrafici personali e rispettivo domicilio (quindi non quelli dell’associazione), proprio perché non esiste una sede consolidata?
      
    3.   Posso recarmi presso l’Agenzia delle Entrate di una qualunque regione/città diversa dal mio comune di residenza per richiedere il CF e quindi costituire l’associazione?
      
    4.   Potrebbe nascere l’esigenza di comprare un’auto per spostarsi in occasioni di fiere, eventi, manifestazioni, ecc... È consentito reinvestire l’utile dell’associazione per acquistare un’autovettura intestata all’associazione stessa (inclusa l’assicurazione e rimborso carburante)?
      
    5.   L’attività di segretariato potrebbe richiedere l’intervento di una persona specifica che tracci le entrate e uscite della vita associativa ed i flussi di registrazione al sito da parte degli esercenti (soci minori). A riguardo si può assumere una persona atta a svolgere tale mansione? Se si, quale potrebbero essere le forme contrattuali di collaborazione più convenienti e che siano in linea con il profilo fiscale dell’associazione considerando che questa possiede solo il CF?
      

    Ringraziandola anticipatamente per l’analisi profusa.
    Cordialmente La saluto.


  • User Attivo

    Buongiorno solomenu
    Rispondo nella stessa sequenza delle domande.
    1 – La sede di una società, associazione, ecc. può essere qualsiasi indirizzo di cui si abbia, a vario titolo la disponibilità (proprietà, locazione, studio del consulente, ecc.). La tua abitazione va bene, in quanto ai fini fiscali, quando registrerai la tua associazione, dovrà comunque essere indicato un indirizzo. L’importante, ai tuoi fini funzionali, è che la sede sia presidiata per ricevere eventuali comunicazioni. I luoghi di riunione e di gestione concreta dell’associazione saranno indicati negli atti successivi, ed eventuali, del’assemblea o del Comitato direttivo, tenendo conto che nelle associazioni tutti i soci sono uguali e devono essere tenuti aggiornati delle riunioni e decisioni senza preclusioni di sorta.
    2 – Il nome di fantasia che darai alla tua associazione può essere qualsiasi, basta che non sia già registrato, e lo puoi registrare a tuo nome. Comunque il nome che sceglierai, e che in futuro potrebbe essere contestato da chiunque per qualsiasi motivo, sarà al sicuro solo se ci sarà una diretta rispondenza tra il proprietario e il nome del dominio.
    3 – Le agenzie delle Entrate, almeno nell’ambito regionale, sono equivalenti. Sinceramente non è mai capitato di recarmi in altra regione per incombenze personali o di clienti ubicati nei comuni della mia regione. In ogni caso, indipendentemente da dove la registri, se ci saranno contestazioni fiscali, ne dovrai rispondere presso la tua Agenzia territorialmente competente.
    4 – L’associazione può essere proprietaria di beni e può imputare i relativi costi. Fai attenzione a prevedere nello statuto queste possibilità (e il relativo acquisto anche con leasing, noleggio a lungo termine, ecc.) perché in molti lo dimenticano e devono rifare tutto daccapo.
    5 – Le associazioni (per quelle di volontariato sono esclusi i soci) possono avere dipendenti o collaboratori retribuiti. Le forme contrattuali sono quelle ordinarie (dipendenti, co.co.pro., professionali, occasionali) e non ci sono particolari restrizioni. In questo caso devi fare attenzione che ci sia un corretto bilanciamento tra i soci non retribuiti, i soci attivi, e i soci o le persone retribuiti, perché non si possa ritenere che non si tratti più di un ENC.
    Spero di essere stato chiaro.
    Saluti


  • User Newbie

    Buongiorno,
    ho alcune difficoltà nella stesura dello statuto.
    Mi spiego.
    ASSEMBLEA.
    Ho girato un po’ in internet alla ricerca di qualche template e leggevo che risulta fondamentale convocare una volta all’anno l’assemblea ordinaria di tutti i soci. Ora, dato che la vita associativa perseguirà lo scopo sociale tramite internet (compresa anche la gestione di tutte le forme di comunicazione ai soci), non so se riuscirò mai ad organizzare una riunione del genere considerando che dovrei radunare un numero abbastanza considerevole di persone (esercenti) da ogni parte del paese in un unico luogo scelto per l’occasione. Non so se potrò sostenere il pagamento del relativo costo d’affitto della sala con i ricavi messi a disposizione dall’associazione (ovvero la somma di tutte le tessere associative). Inoltre, non mi andrebbe di far pagare ai soci una quota straordinaria per venire all’assemblea annuale, tenendo conto anche che dovranno sostenere a loro carico le spese del viaggio per raggiungere la località stabilita. Secondo Lei esiste una qualche forma di delega (o cosa del genere) chiara e comprensiva che, preventivamente inserita nello statuto, rimetta nelle mani del consiglio direttivo le decisioni da prendere, le strategie future e l’approvazione del bilancio? Potrebbe essere un’idea inviare ad ogni singolo socio la richiesta di convocazione mediante una email (posta elettronica certificata) con all’interno un link che se premuto (avrà efficacia istituzionale immediata) l’esercente dichiarerà di delegare il consiglio direttivo per qualunque provvedimento istituito per il proseguo della vita associativa?
    PRESIDENTE.
    Avrà un mandato di 3 anni.
    Potrà essere eletto un nuovo presidente (o rieletto quello uscente) solo se membro del consiglio direttivo.
    CONSIGLIO DIRETTIVO – SOCI FONDATORI.
    Ogni 3 anni potrà essere integrato con l’ingresso di nuovi soci (esercenti), i quali autonomamente nomineranno 1 socio ogni 1000 (per esempio) che si candideranno per entrare a far parte del consiglio direttivo. Il candidato finale tra questi, sarà nominato nuovo consigliere. Se i soci non riusciranno a nominare un certo numero di candidati, e quindi di conseguenza il loro “rappresentante” finale, il consiglio direttivo rimarrà invariato in tutte le sue parti per altri 3 anni.
    Inoltre affinché il socio (esercente) si candidi alla nomina di consigliere dovrà avere requisiti tipo questi: aver pagato regolarmente per 6 anni la quota associativa (tessera), aver mantenuto un comportamento conforme alle finalità dell’associazione, non recare danni morali o materiali all’associazione, ecc…

    Tutte queste cose fanno capo ad un unico principio di base: la fiducia.
    Possono sembrare sicuramente “restrizioni” scritte ad hoc, ma sono necessarie perché non vorrei che entrassero negli organi sociali di rilievo persone poco affidabili o con in mente scopi di lucro non perseguiti dall’atto costitutivo dell’associazione.

    Come sempre, grazie mille.


  • User Attivo

    Buonasera solomenu
    Avviso e intervento.
    Gli statuti che puoi trovare su internet sono frutto di assemblaggio di norme del cod. civile (in quanto applicabile) e dalle leggi speciali (se esistono). Le norme sulle associazioni si possono mutuare dal libro delle Società del cod. civile.
    E’ normale che tutti gli enti si debbano riunire in assemblea almeno una volta l’anno per approvare il bilancio.
    Per la convocazione puoi inserire nello statuto quanto previsto dal cod. civile art 2366 per le spa “avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento” (raccomandata, posta certificata, o altra forma con la quale il socio comunica che ha ricevuto l’avviso) almeno otto giorni prima dell’assemblea.
    Mentre per la presenza in assemblea l’art. 2370 del cod. civile dispone che lo statuto può consentire l’intervento dei soci all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (senza la presenza fisica) o l’espressione di voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all’assemblea.
    I soci si possono riunire in molti presso alcune sedi sparse in Italia e collegarsi via web oppure via telefono con riconoscimento dei singoli soci.
    Comunque la presenza di tanti soci in assemblea è un carattere comune agli enti che ne hanno molti. Coloro che non possono intervenire devono accettare le decisioni della maggioranza presente.
    Delega.
    I membri del comitato direttivo, come gli amministratori delle società, non possono essere delegati e le deleghe, come previsto dall’art. 2372, non possono essere superiori a venti per ogni delegato. Puoi adattare queste norme alle esigenze della tua associazione nel caso non ci siano previsioni contrarie nelle leggi speciali.
    Tiene sempre presente che il carattere distintivo delle associazioni è quello che un socio vale un voto senza altri vincoli alla sua capacità di essere rappresentato. Le norme che vorresti inserire limitano, formalmente, la sua capacità di voto.
    Cariche sociali.
    I membri del Consiglio direttivo vengono nominati dall’Assemblea nel suo complesso, cioè vengono eletti i candidati che prendono più voti, e la durata del Consiglio viene indicata nello statuto. I componenti del Consiglio eleggono a loro volta il Presidente e le altre cariche, la cui durata è sempre prevista nello statuto.
    I nuovi soci devono accettare quanto deciso nelle precedenti assemblee, fino alla prossima che potrà decidere di nuovo. Se alcuni di essi decidono di eleggere un proprio rappresentante lo devono fare secondo le regole dello statuto e della legge e non ci possono essere posti riservati a gruppi di essi. Queste regole possono esistere nelle società e non negli enti non profit.
    Le regole che puoi inserire devono riguardare tutti i soci, e le cariche sociali, complessivamente basta che siano lecite e realizzabili.
    Associazioni.
    Quanto esprimi nella parte finale è il rischio insito nella costituzione di enti “aperti”, come le associazioni e le cooperative, nei quali possono accedere persone che non condividono lo spirito associazionistico ma agiscono solo per tornaconto personale. Spesso si assiste al fallimento di iniziative per mancanza di collaborazione e presenza di interessi particolari.
    I modi per cautelarsi sono una accurata selezione nell’accettazione di nuovi soci, anche con stringenti comportamenti preventivi, e la presenza di norme statutarie che prevedano l’immediata espulsione di soci “disturbatori”.
    Ti consiglio di far vedere la stesura finale dello statuto a qualcuno che abbia una certa esperienza per non avere sorprese negative nel corso della vita dell’associazione.
    Spero di essere stato chiaro.
    Saluti