• User Attivo

    Associazione sito riciclaggio

    Salve,
    vorremmo fondare una associazione non a scopo di lucro per gestire un sito e per poter avere donazioni e quote associative per mantenere in vita il sito.

    Se per caso le donazioni e le quote associative dovessero superare i nostri bisogni di mantenimento, come mi devo comportare con i soldi rimanenti per poterli dividere tra noi?
    Devo farli uscire come compensi agli associati o al presidento o ad un consigliere per dei servizi tipo la gestione del sito o cose del genere?

    Grazie


  • User Attivo

    Buongiorno molesto
    L’associazione senza scopo di lucro (ENC ai fini fiscali) per essere tale non consente la distribuzioni di utili o avanzi di gestione ai soci. Tali avanzi devono essere riportati all’esercizio successivo o impiegati per le attività dell’associazione.
    Le spese per la gestione del sito sono considerate inerenti l’attività dell’associazione e come tali si portano tra i costi nel rendiconto annuale.
    Raramente è consentita la retribuzione dei soci (come le Associazioni di promozione sociale) nelle associazioni non profit (solo inerenti l’attività e non certamente tutti i soci) e comunque esclusa in quelle di volontariato (l. 266/91).
    Saluti


  • User Attivo

    Chiedo scusa ma non ho capito molto bene. Dice che "raramente e' consentita la retribuzione dei soci".
    Potrebbe cortesemente approfondire questo punto?

    Non sono sicuro che ci saranno dei soldi in avanzo ma devo comunque prepararmi ad una tale evenienza.

    Grazie


  • Moderatore

    L'unico modo per fare uscire dei soldi verso gli associati, è che questi prestino un lavoro retribuito (e che quindi dichiarino il reddito al fisco).
    Vorrei ricordare che tutti i soci sono quelli che hanno pagato e non gli ideatori della stessa. Se c'è un avanzo, conviene magari prolungare gratuitamente il perioso associativo.
    Non ho idea di cosa si occupi l'associazione, ma in genere il movimento di carte e la tassazione fanno si che convenga tenere gli spicci in cassa.
    Anche qualora si sciolga l'associazione non è possibile fare uscire soldi, vanno ceduti a un'altra associazione "similare".


  • User Attivo

    Vediamo se ho capito.
    Se un socio regolarmente iscritto all'associazione e non un fondatore della stessa, possiede una partita iva (per esempio) e presta la sua mano d'opera (nel caso di un sito potrebbe essere la manutenzione del sito o il miglioramento della grafica ecc...), puo' ricevere un compenso che uscira' dalle casse dell'associazione e rilascera' in cambio regolare fattura o ricevuta per la prestazione occasionale o altro. L'importante e':

    • che non sia un fondatore;
    • che la transazione sia associata ad una pezza giustificativa (fattura, ricevuta, ecc...);
    • che il socio dichiari al fisco cio' che ha guadagnato.
      Giusto?

    Chiedo scusa se premo su questo particolare ma mi hanno detto che spesso e' quello che causa piu' problemi.


  • User Attivo

    buongiorno molesto
    La parola “raramente” sta a significare che nell’ambito degli enti non profit esistono diverse categorie di associazioni, ognuna con specifici obblighi.
    Faccio un breve riepilogo degli ENC. Gli enti non commerciali (non profit) non sono una categoria giuridica ma fiscale.
    Le associazioni di volontariato (l.266/91) hanno i soci volontari che non possono essere retribuiti, neanche in natura o in via indiretta. Queste associazioni sono Onlus di diritto.
    Le Associazioni di Promozione sociale (l. 383/00) possono retribuire alcuni soci, nei modi consentiti (dipendente, autonomo, cocopro, occasionale). In queste associazioni, in via puramente teorica, non c’è il vincolo della prestazione a favore dell’associazione. Queste possibilità vanno però gestite in modo corretto e fare in modo che non si perda la qualifica di ENC.
    Le associazioni culturali non hanno una legge di riferimento, ma solo vincoli fiscali che sono uguali alle precedenti. Per la loro costituzione ci si rifà alle norme del codice civile e al DPR 633/72 art. 4 e DPR 917/86 art. 148. Comunque queste associazioni possono assumere la veste giuridica delle precedenti.
    Esistono altri tipi di associazioni (sportive dilettantistiche che solo in questo settore possono essere anche società, proloco e simili, musicali, filodrammatiche, ecc.), alcune delle quali regolate da leggi speciali e che sicuramente non ti interessano.
    Non esiste una distinzione fra soci fondatori, sostenitori, ordinari, onorari, ecc. che in base alle norme devono essere tutti su lo stesso piano (1 socio 1 voto) e nessuno ha particolari diritti di trattamento.
    Le associazioni devono tenere la contabilità e redigere un rendiconto come fosse una impresa
    e per tale motivo tutte le spese devono essere giustificate ed inerenti.
    Esistono inoltre alcuni parametri fiscali, che al loro superamento, escludono le associazioni dalla categoria degli enti non commerciali.
    Tutte queste associazioni possono essere qualificate come Onlus se rispettano i parametri della legge 460/97 che è una legge speciale in gran parte di natura fiscale.
    Ovviamente coloro che sono dipendenti o percepiscono compensi dalle associazioni sono soggetti alle normali leggi fiscali secondo la loro categoria di reddito, come hai scritto nel tuo messaggio.
    Spero di essere stato chiaro.
    Saluti