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eredità e scrittura privata
Buongiorno,
vi scrivo per un'informazione.
Circa 8 anni fa mia nonna viveva in un'abitazione popolare di proprietà dell'ater. L'istituto delle case popolari diede la possibilità di acquistare gli immobili. Non potendo economicamente acquistare da sola l'immobile, mia nonna ha deciso di dare questa possibilità esclusivamente ad una dei due figli. Mio padre ha quindi (spinto da risentimento) scritto di pugno una rinuncia alla possibilità di avvalersi di diritti sull'immobile. L'immobile è stato acquistato a nome di mia nonna che però è scomparsa da circa 4 anni. Pochi giorni fa mio padre è stato contattato dalla nipote, la quale vive nell'immobile, che ha specificato il fatto che ci sia da pagare l'imu intestato a mio padre e la sorella di mio padre (diretti eredi di mia nonna), chiedendogli di recarsi con loro da notaio per redigere una scrittura in cui ancora una volta rinuncia alll'immobile.
Le mie domande sono:- la scrittura risalente a 8 anni fa, non ha alcun valore?
- se l'imu dovrebbe essere pagato da mio padre e la sorella risulta quindi mio padre proprietario al 50%?
- in tutti questi anni mio padre, non essendosi consultato con un legale, non ha pagato i tributi allo stato relativi al patrimonio immobiliare, non essendo proprietario di alcun immobile, è perseguibile?
Grazie mille.
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Ciao Hermione curiosa e Benvenuta nel Forum GT.
Essendo tua nonna la proprietaria dell'immobile, quando è venuta a mancare lo stesso è andato in successione, per cui dovrebbero risultare comproprietari al 50% tuo padre e tua zia. Comunque basta una semplice visura catastale aggiornata per togliersi qualsiasi dubbio. In tal caso tuo padre, anche se ha rinunciato a qualsiasi diritto sull'immobile, deve comunque pagare allo Stato le relative imposte (IMU) in quanto comproprietario. Se volesse veramente liberarsi di questo immobile che gli crea solo spese, potrebbe proporre a sua sorella di farle una donazione (con spese notarili e tasse gravanti su di lei, ovviamente,Se invece tuo padre volesse reclamare i suoi diritti per usufruire dell'immobile in questione, non so quanto possa essere compromettente la rinuncia che ha firmato anni fa; in tal caso ti lascio al consiglio degli esperti legali del nostro forum.
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Grazie mille
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Salve,
la rinuncia all'eredità deve farsi per atto pubblico o per atto ricevuto dal cancelliere di tribunale ex art. 519 c.c., entro tre mesi dall'apertura della successione.
Se la scrittura di 8 anni fa è una rinuncia all'eredità questa è priva di effetti per difetto di forma.
infatti l'immobile è cointestato 50 e 50 ai due eredi.
Se invece la scrittura privata riguarda solo l'immobile come atto di disposizione del già proprietario del 50% ricevuto in successione, la scrittura potrebbe produrre effetti giuridici.
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Ciao Hermione. I chiamati all’eredità possono accettare o rinunciare; i termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato è nel possesso o utilizza i beni oggetto di successione (art. 458 c.c.); di 10 anni dalla data del decesso se il chiamato non è nel possesso dei beni o non li utilizza cioè fino alla prescrizione del diritto.
Nel tuo caso i termini sono di 10 anni. Deve essere fatto con atto pubblico.
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@dott.Stefano said:
Salve,
la rinuncia all'eredità deve farsi per atto pubblico o per atto ricevuto dal cancelliere di tribunale ex art. 519 c.c., entro tre mesi dall'apertura della successione.
Se la scrittura di 8 anni fa è una rinuncia all'eredità questa è priva di effetti per difetto di forma.
infatti l'immobile è cointestato 50 e 50 ai due eredi.
Se invece la scrittura privata riguarda solo l'immobile come atto di disposizione del già proprietario del 50% ricevuto in successione, la scrittura potrebbe produrre effetti giuridici.
La scrittura privata effettuata da mio padre 8 anni fa (non registrata da un notaio e nè registrata successivamente) è stata fatta prima del successivo acquisto dell'immobile e prima della morte di mia nonna. Nella scrittura era specificato il fatto che mio padre rinunciasse ad avvalersi di ogni diritto sull'immobile che sarebbe in futuro stato acquistato. Potrebbe avere dunque un valore, pure essendo precedente alla morte di mia nonna?
Grazie mille ancora.
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Non ha alcun valore giuridico la dichiarazione di rinuncia all'eredità prima di aver ereditato. E' nulla in quanto il bene non era ancora nella disponibilità del rinunciante. Non si può rinunciare a quel che non si ha.
Può rinunciarvi ora atteso che non sono ancora trascorsi 10 anni dalla morte del de cuius e l'immobile non era in possesso dell'erede nè lo ha utilizzato.
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Grazie mille per tutte le delucidazioni.
per il momento farò una visura catastale e una ipotecaria e poi ne parlo con l'avvocato.
Grazie ancora.
Marta