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IVA Annuale, tardivo pagamento e compensazione
Buongiorno a tutti,
avrei una domanda da fare circa il versamento dell'IVA annuale per un contribuente in RFA ex art.13 L388/2000.
Supponendo di avere un debito IVA di ?1.000,00 e supponendo di pagarlo non entro il 16/03/2010 bensì entro il 16/06/2010 (con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese di ritardo), è possibile compensare l'IVA (comprensiva di interessi e sanzioni) con l'eventuale credito IRPEF derivante dalla dichiarazione ?! Se, per esempio, il credito IRPEF al 16/06/2010 è di ?800,00 è possibile compensare questi ?800,00 con ?1.000,00 (più interessi e sanzioni) di IVA a debito ?!Grazie e buona giornata!
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Ciao,
in linea generale il credito irpef è utilizzabile fin dal 1 gennaio se si è sicuri che esista.
Nel tuo caso perà aderendo al regime agevolato come fai ad avere un credito irpef?Fabrizio
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Credo di poter rispondere facilmente a questa domanda: il credito IRPEF si genera poichè, anche se esonerati dall'applicazione della ritenuta, tali soggetti l'hanno comunque indicata in fattura e, conseguentemente, il sostituto di imposta ha provveduto al suo pagamento.
Da qualche parte, in questo stesso forum, avevo anche chiesto che trattamento riservare a tali ritenute...e mi è stato detto di considerarle "normalmente" nel quandro RN benchè glui RFA non lo compilino...ho fatti qualche errore macroscopico ?!
Mica si perderanno le ritenute subiti in RFA, no ?!
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No non si perdono le ritenute.
Volevo capire da dove derivavano perché se applicato correttamente il forfettino non genera mai ritenute.Il credito è utilizzabile già dal 1 gennaio 2010.
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Meno male, già ho avuto un piccolo mancamento: deduco che l'RFA non sia correttamente applicato se i compensi professionali vengono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20%. Deduco altresì che non ci sia "nulla di male" nell'assoggettare i compensi alla RA...basta poi ricordarsi di compilare il Quadro RN per far risultare quel credito di imposta.
Quindi c'è la possibilità di compensare il credito IRPEF con il pagamento dell'IVA ANNUALE (Cod.6099) maggiorata di interessi e sanzioni...
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Il concetto espresso è corretto, tranne che per la circostanza che non si pagano sanzioni se non si effettua il versamento dell'IVA a debito entro il 16/03/2010. Infatti:
- se il soggetto presenta in via autonoma la Dichiarazione IVA 2010 può versare l'imposta a debito in un'unica soluzione entro il 16/03/2010 oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l?importo di ogni rata successiva alla prima;
- se il soggetto è tenuto alla presentazione della Dichiarazione IVA 2010 assieme al Mod.UNICO può versare l'imposta a debito in un'unica soluzione entro il 16/03/2010, versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi, rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell?importo di ogni rata successiva alla prima, rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l?importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al
16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l?importo di ogni rata successiva alla prima.
Spero di esserti stato utile.
P.S.
Moltissime informazioni le puoi trovare direttamente sulle istruzioni dei modelli da presentare!