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Deducibilità Ici
Buon pomeriggio a tutti,
spero di postare la questione sull'area del forum corretta.Vi chiedo un aiuto su un dubbio che mi è sorto dalla lettura del Memento Fiscale 2009 ed. Ipsoa - Lefebvre.
Nella sezione dedicata all'IRAP, si scrive che tra le componenti negative indeducibili dalla base imponibile, sia per le società di capitali che per le società di persone/imprenditore individuale, rientra anche l'ICI.A naso, ricordavo che invece tale componente fosse deducibile.
Ho controllato l'art. 11 bis del D.lgs. 446/97 e leggo che non si applica la disposizione che rende l'imposta indeducibile ai fini II.DD (art.17 c. 4 D.Lgs. 504/92).Chiedo quindi la vostra conferma. E' il Memento che compie un inesattezza o il mio cervello che si sta del tutto bruciando?
Grazie a chi mi risponderà!
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Ciao,
ai sensi dell'articolo 5, d.lgs. n. 446/97, (che riguarda le società di capitali) l'ICI non è deducibile ai fini IRAP.Ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto (che riguarda le società di persone) l'ICI non è deducibile ai fini IRAP.
Ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 504/1992, l'ICI non è deducibile ai fini IRPEF/IRES.
Ai fini IRAP l'indeducibilità dell'ICI è stata introdotta con la legge finanziaria per il 2008.
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Direi (ma il punto non è pacifico) che la riforma della base imponibile IRAP ha escluso la possibilità di dedurre tutti i costi che in bilancio rientrerebbero fra gli "oneri diversi di gestione".
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Sì, però nel caso di specie i riferimenti riportati da Acconto sono corretti e precisi, al di là delle regole di formazione delle basi imponibili.
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Vi ringrazio per le risposte.
Buona settimana,
Michele.