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Sospensione del fermo amministrativo
Quando la commissione tributaria concede la sospensiva del fermo amministrativo del veicolo, con quali documenti può circolare il contribuente per evitare di essere assoggettato a sanzione amministrativa?
Con la copia conforme dell'ordinanza cautelare?
Oppure è necessario che tale ordinanza venga comunicata al P.R.A.?
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Non è reato cammianre con una amcchina sottoposta a fermo. Lo sancisce una sentenza della Cassazione di qualche giorno fa.
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[...]
Infatti, non ho scritto reato, ma sanzione amministrativa. L'art. 214, comma 8, del c.d.s. prevede una sanzione amministrativa da Euro 714 a Euro 2859, oltre alla confisca del veicolo. Non mi sembra poco.
Se il giudice ha accolto l'istanza cautelare e mi ha concesso la sospensione del fermo, posso già circolare? Devo portarmi dietro copia conforme dell'ordinanza di sospensione? Basterà anche una normale fotocopia?
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Se non c'è reato (in senso lato) perché dovresti essere sanzionato?
Ritengo che la copia della sospensiva sia più che sufficiente. Ma la sentenza della Cassazione lo è ancor di più.
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Ma che significa??? Neanche passare con il rosso è reato, ma è comunque prevista una sanzione amministrativa!
C'è una enorme differenza tra **illeciti amministrativi **puniti con una sanzione amministrativa e illeciti penali (detti anche reati) puniti a seconda dei casi con la multa, con la ammenda, con l'arresto o con la reclusione.
L'art. 214, comma 8 del c.d.s. stabilisce che "Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 714 a Euro 2.859. E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo".
Nel caso in cui il veicolo oggetto di fermo amministrativo venisse dato in custodia al proprietario stesso (come avviene in genere), il proprietario-custode trovato a usare il veicolo TEORICAMENTE avrebbe potuto incorrere nel reato di cui all'art. 334 c.p. che prevede la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro.
La Cassazione a cui ti riferisci (sentenza n. 44498 del 19/11/2009) ha giustamente escluso che si abbia questo reato, ma ciò non comporta il venir meno della sanzione amministrativa che è e rimane espressamente prevista dalla legge e che NON C'ENTRA NULLA CON IL REATO.
In pratica prima era prevista la sanzione amministrativa + eventualmente la sanzione penale. Ora continua a esserci la sanzione amministrativa, ma la Cassazione ha escluso la sanzione penale.
Capito?
Comunque anche per logica: ti appioppano il fermo amministrativo all'auto e tu circoli beatamente senza nessuna sanzione, ma ti pare normale?
Torno a fare la mia domanda sperando che qualcuno mi risponda: per evitare la sanzione amministrativa, il contribuente che in sede cautelare abbia ottenuto la sospensione del fermo amministrativo deve circolare con copia dell'ordinanza sospensiva?
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@ste295 said:
Per evitare la sanzione amministrativa, il contribuente che in sede cautelare abbia ottenuto la sospensione del fermo amministrativo deve circolare con copia dell'ordinanza sospensiva?
Sopra ti avevo scritto questo e lo ribadisco. Copia della sospensiva secondo me va bene.
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Secondo me l'ordinanza di sospensione della C.T.P. dovrebbe bastare per poter circolare senza sanzioni, essendo un provvedimento destinato ad essere confermato, ma anche caducato al termine del giudizio.
Piuttosto, avresti un bel ricorso sull'argomento? Magari connesso a bolli auto??
Ciao
A.
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