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Commercio elettronico indiretto e regime dei minimi
Nell'ambito delle attività di commercio elettronico indiretto, è prevista la non obbligatorietà di certificare i corrispettivi delle vendite tramite fattura o scontrino fiscale. E' infatti sufficiente annotare il totale delle vendite giornaliere in un registro dei corrispettivi.
L'Agenzia nella Risoluzione 274/E del 2009, che di fatto consente le procedure di reso nel commercio elettronico indiretto anche in assenza di emissione di fattura, afferma infatti che:*
"Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all?obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il
momento di effettuazione dell?operazione), come previsto dall?articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all?obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell?articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696."*Per il regime dei minimi sono previste numerose semplificazioni ma l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 73/E del 2007, ricorda che è obbligatorio che il contribuente in tale regime emetta fattura con indicazione della causa di non applicazione dell'IVA (art. 1, comma 100, Legge finanziaria per il 2008).
Detto questo, non mi pare ci siano posizioni specifiche dell'Agenzia in merito al contribuente minimo che svolge attività di commercio elettronico indiretto.
Voi cosa pensate sull'argomento?Io credo che debba prevalere la norma di settore, ossia ritengo che la semplificazione esistente nell'e-commerce indiretto sia da applicare anche al contribuente in regime dei minimi.
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Aggiungo questa risposte dell'Agenzia, rinvenibile nella Circolare n. 7 del 2008:
a) Quesito
Con la circolare n. 73/E del 2007 è stato chiarito che i contribuenti minimi
sono esonerati dagli obblighi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972, ed in particolare
dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse (articolo 23) e dei corrispettivi
(articolo 24).
Al riguardo si chiede di sapere se l’istituzione del registro delle fatture e
l’annotazione delle fatture emesse, l’istituzione del registro dei corrispettivi e la
registrazione giornaliera dei corrispettivi, ovvero la semplice annotazione nel
giornale di fondo del misuratore fiscale dei corrispettivi giornalieri distinti per
aliquota, sono un indice univocamente significativo della volontà di applicare il
regime ordinario.
Risposta
Non si ritiene che l’istituzione e la tenuta dei registri IVA integrino gli
estremi del comportamento concludente.
La circostanza che i contribuenti minimi siano esonerati dagli obblighi di
tenuta dei registri IVA non esclude che gli stessi possano, per scelta dettata da
finalità amministrative proprie ed ulteriori rispetto all’adempimento degli
obblighi fiscali, decidere di tenere comunque i registri previsti dagli articoli 23,
24 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il giornale di fondo del misuratore
fiscale distinto per aliquote.
Per altro, siffatta scelta, al pari della sommatoria dei compensi e dei ricavi
indicati nei documenti emessi, può essere adottata al fine di monitorare il rispetto
del limite di ricavi o compensi per essere considerato contribuente minimo,
fissato dal comma 96, numero 1, lettera a), in 30.000 euro.
In proposito si rappresenta che, in caso di superamento della predetta
soglia in corso d’anno per oltre il 50 per cento “…sarà dovuta l’imposta sul
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valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate
nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell’ultimo
comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la
corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione
dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo”.
L’istituzione e la tenuta dei registro delle fatture e dei corrispettivi
potrebbe, dunque, rivelarsi utile anche al fine dello scorporo dell’imposta sul
valore aggiunto sulle operazioniQuesto sembra avvalorare la tesi che prevede la prevalenza delle norme valide nell'e-commerce indirietto, consentendo di fatto l'utilizzo del registro dei corrispettivi anche nel regime dei minimi.
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Sono d'accordo con la tua analisi.
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La Risoluzione n. 108/2009 conferma quanto scritto:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4c1f0b00426e266682419bc065cef0e8/ris108Edel23aprile2009.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4c1f0b00426e266682419bc065cef0e8
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Scusate sapete spiegarmi che differenza c'è tra commercio elettronico diretto e indiretto?
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Diretto: il tutto si perfeziona telematicamente (es. download software online);
Indiretto: l'ordine è fatto online ma la consegna del bene è tradizionale, con corriere o posta.
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Perfetto grazie.