• User Attivo

    Buongiorno marfy
    Non c’è nessun obbligo di distribuire utili. E’ una decisione che spetta all’assemblea dei soci. Gli utili spettano ai soci e non agli amministratori.
    Nelle srl non c’è una specifica previsione legislativa di corrispondere dei compensi agli amministratori e l'eventuale erogazione deve essere presente nello statuto o nelle sue successive modifiche.
    Comunque all’atto della nomina può essere previsto che l’amministratore operi in modo gratuito, oppure l’amministratore stesso può rinunciare al compenso.
    Non c’è, quindi, una unica soluzione, ma occorre vedere casa è stato deciso in precedenza.
    Saluti


  • User

    Grazie mille :)!
    Chiarissimo nella risposta e nella spiegazione!


  • Bannato User Attivo

    [HTML]Comunque all?atto della nomina può essere previsto che l?amministratore operi in modo gratuito[/HTML]
    Vado a memoria: nel 2009 c'è stata una sentenza della corte che stabiliva il pagamento in nero per gli amministratori che non ricevevano compensi per la propria opera sancendo il principio che un amministratore non può lavorare senza compenso.
    Può invece posticipare il pagamento solo se ricorrono gravi problemi di liquidità della srl.
    Controllo per la data della sentenza.


  • User

    Ok grazie...dell'interesse....!!!!!!!!


  • Bannato User Attivo

    Mi sono perso con le scadenze del periodo, dovrebbe essere fine 2007 o inizio 2008, devo trovare la documentzione in archvio, speo prima di natale. :ciauz:


  • User

    Grazie mille dell'interesse io non sono riuscita a trovare niente in merito:?


  • User

    Se non erro (vado a memoria) il rapporto società-amministratori viene ricondotto al mandato e, quindi, si applica l'art. 1709 c.c., norma che prevede la naturale onerosità del mandato.


  • User Attivo

    Buongiorno a tutti
    Esiste la sentenza della Cassazione n. 1915 del 2008 che ha deciso sul caso di accertamento a carico di un amministratore di società. Sinteticamente, se nessuno vuole leggersi la sentenza, la Cassazione dice che l’amministratore non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la gratuità della carica.
    Quando si redige uno statuto di società si deve sempre prevedere la gratuità della carica, confermandola ogni volta nella delibera assembleare di approvazione del bilancio annuale con indicazione nella nota integrativa. Questa previsione statutaria ha un senso logico se l’amministratore è il socio (o i soci) titolare delle quote o azioni di maggioranza (proprietario/i) che ovviamente vive di dividendi, auto aziendale, altre spese intestate direttamente alla ditta, ecc.
    Nel caso che si voglia considerare la possibilità retribuire l’incarico di amministratore questa previsione va inserita nello statuto e ogni anno l’assemblea deve approvare il compenso, ovviamente indicato nella nota integrativa.
    Si tratta di semplici accortezze, alcune di carattere normativo, da prendere prima di iniziare l’attività.
    Per il passato si può solo sperare che non ci siano accertamenti senza inserire inutili “pezze”, specialmente se l’amministratore ha un tenore di vita non giustificato, risultando antieconomico il suo comportamento formale (assenza di compenso).
    Dopo il pagamento del compenso segue la ritenuta d’acconto, eventuale versamento contributivo, 770, ecc. a dimostrazione dell’effettivo importo.
    Non conosco questa sentenza del 2009 sui compensi “a nero”.
    Saluti


  • Bannato User Attivo

    La sentenza è quella indicata da mariovanini.

    Il problema del versamento dei compensi in "nero" scaturisce dal fatto che se un amministratore non percepisce compensi , pur essendo stabilita la gratuità sia nello statuto che nei vari verbali di assemblea e quindi in regola "apparente" con il c.c., e non ha altri introiti (quindi non percepisce neanche dividendi come socio) come può dimostrare di poter vivere?
    L'unica interpretazione possible è che la società elargisca compensi non dichiarati quindi non tassati, quindi in "nero" e questa è la soluzione a cui sono arrivati i giudici.

    La giuriprudenza non è concorde sul fatto di considerare legittima la gratuità delle funzioni di amministratore in quanto non coerente con il principio di economicità proprio delle attività d'impresa.