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Vorrei dire a vitigen che io sto cercando una risposta ai miei dubbi e non di confondermi ancora di più le idee.;)
Inoltre io come opera artistica non intendo un piatto in ceramica, ma ad esempio, di un pannello murale di cm 120 x 200, di un trompe l' oeil o di una scultura.
Per cortesia, se volete rispondetemi, solo se avete compreso le mie domande e possiate chiarirmi il dubbio.
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Buonasera
Quanto scritto in precedenza dalla moderatrice è ovviamente corretto. Le cessioni di beni non sono soggette a ritenute d’acconto.
Per rispondere alle varie domande cercherò di essere più preciso.- Sono soggette a ritenute d’acconto le prestazioni di servizi professionali ed artistiche. A volte il confine tra prestazioni di carattere professionale e artistico (consulente, ingegnere, artista, medico, ecc.) e le altre prestazioni (idraulico, elettricista, fioraio decoratore, ecc.) è molto sottile. Prevale in questo caso la componente “intellettualistica”. Vi rientrano in ogni caso le prestazioni artistiche.
- Sono obbligati ad effettuare la ritenuta d’acconto i professionisti, gli imprenditori, le società e chiunque sia in possesso di partita Iva. I privati non effettuano ritenute e semplicemente pagano l’intero importo della fattura/ricevuta. Quindi non c’è ritenuta. Sarà compito del contribuente pagare le giuste imposte in base alla dichiarazione dei redditi detraendo dal saldo soltanto le ritenute subite.
- La ritenuta d’acconto è un obbligo del cliente con partita Iva, non una opzione. Se il cliente è un negozio, lo stesso deve avere la partita Iva e quindi deve effettuare la ritenuta.
- Al cliente privato, come al cliente “ditta”, va rilasciata una ricevuta in cui deve essere riportata la dicitura che si tratta di lavoro occasionale. Tutto questo è perfettamente legale e la somma di questi redditi va dichiarata su Unico. Solo sulla ricevuta del cliente “ditta” va indicata la ritenuta d’acconto. Non c’è un modulo di ricevuta prestabilito e la descrizione è libera.
- Nei casi in cui ci sia anche la fornitura di un “bene” prevale comunque l’attività professionale. Facendo un esempio, un piatto può valere € 1 (uno) ma se decorato da una artista ne può valere dieci o cento. Lo stesso dicasi per la carta su cui è stampato un progetto, il marmo utilizzato per la scultura, ecc.. E’ ovvio che si tratta di prestazioni e non di cessioni di beni.
Se si vendono solo piatti, o carta, è chiaro che si tratta di cessione di beni. - Ho chiaramente precisato che il lavoro occasionale non necessita di iscrizioni, nei limiti descritti.
- Gli altri lavori come sono descritti (decorazioni, pittura) sono tutte prestazioni artistiche in quanto prevale, appunto, l’attività artistica (non si tratta di attività di imbianchino).
- L’uso di laboratorio come sede espositiva rientra tra le competenze del tuo Comune. Se c’è afflusso di clienti o terzi che visitano i tuoi lavori devi comunque aspettarti la visita di un vigile che vorrà sapere se l’impianto elettrico è a norma di legge, se hai servizi igienici, se sei iscritta all’artigianato, se effettui solo prestazioni professionali senza vendita, ecc. In questo caso si rientra in situazioni diverse e molto complesse, che sicuramente ben conosci. Fai attenzione, inoltre, perché l’utilizzo di un laboratorio e di una sede espositiva non si concilia molto con l’attività occasionale.
Spero di essere stato chiaro. Se ci sono altre domande scrivete pure.
Saluti
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Grazie a mariovannini per le tue risposte, esaurienti al 100%!!!
Confermami se ho ben capito: nel rilasciare la ricevuta al privato, dovrei indicare l' importo completo e poi nell' unico indicare il reddito diverso percepito, versando così il 20% di questo importo. Nel caso della ditta,
l' importo netto e la ritenuta d' acconto. E' così?
Per quanto riguarda il laboratorio nel quale sto ricominciando lavorare, è rigorosamente chiuso al pubblico da quando ho cessato l' attività di ceramista. Sono stata artigiana per tanto tempo e non voglio assolutamente agire contro le regole; sarebbe un' attività saltuaria, perché vorrei occuparmi dell' insegnamento e non mi rimarrebbe tempo che per qualche settimana l' anno, per dipingere e creare. Quello che mi piacerebbe fare sarebbe allestire periodicamente (una o due volte l' anno)una mostra, ad ingresso libero e senza la vendita,dei lavori realizzati in passato.
Un' ultima cosa: esiste un' iscrizione come "artista", libero professionista?
Che cosa comporta oltre alla partita IVA?
Scusandomi anticipatamente per tutto questo pot-pourri, ringrazio e saluto.
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Grazie al signor mariogiovannini per la risposta.
ILLUSKINA cara il "piatto di ceramica" era tanto per fare un esempio
non volevo certo sminuire la sua "arte".
diceva bene totò " ma mi faccia il piacere!!! "
ps. comunque la mia risposta era esatta, non è colpa mia se lei
è confusa.
cordialmente
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mi sembra che il signor mariovannini abbia confermato che la ricevuta è dovuta in ogni caso e io di certo non volevo "vantarmi", specificando la dimensione dell'opera in questione, ma solo sapere se era considerabile "bene" o "prestazione artistica".
Il confine, come abbiamo visto è molto sottile e opinabile; la confusione è cosa gradita a chi fa delle leggi lacunose e di dubbia interpretazione.
Ah, il mio nome si scrive con una sola L.
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ciao Iluska, infatti se rileggi la tua domanda e la mia risposta ti rendi
conto che fai confusione tra "ricevuta" e "ritenuta" ,la ricevuta va
fatta a tutti ma la "ritenuta ,che è l'imposta" la devi fare solo
al possessore di partita iva che la verserà per tuo conto.
hai ragione che la confusione è gradita al nostro fisco, per questo
mi sono permesso di risponderti ancora.
cordialmente
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A vitigen
Vorrei farti notare che non faccio confusione tra ricevuta e ritenuta, ma chiedevo semplicemente se la ricevuta va fatta in ogni caso. Ho capito tutto riguardo alla ritenuta d' acconto, ma leggendo le parole di mariovannini non posso non chiedermi se hai capito bene tu: riporto parte della sua risposta.
“Le cessioni di beni non sono soggette a ritenute d’acconto”(come dicevi tu)
Ma quello che facciamo, secondo me, non è cessione di un bene, perché frutto dell’ attività artistica.
“Sono soggette a ritenute d’acconto le prestazioni di servizi professionali ed artistiche” (come dicevo io)….I lavori come sono descritti (decorazioni, pittura) sono tutte prestazioni artistiche in quanto prevale, appunto, l’attività artistica
(quindi soggette a ritenuta d’ acconto, per quel che riguarda me, essendo il mio committente una ditta).
Se anche avessi fatto confusione, vorrei dire che è normale, visto che le leggi e il fisco non sono il mio campo di specializzazione.
Sperando di non averti offeso (e che tu non mi offenda ulteriormente) ti saluto e chiudo questa discussione.
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Come ti offendi presto carina.......chiudo volentieri quì
e ti lascio alla tua confusione.........auguri!!!!!
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Per Iluska
Rispondo al messaggio del 26.08.10
Le imposte da pagare, da dichiarazione Unico, non sono del 20% ma quelle che verranno calcolate applicando l’aliquota marginale sul totale dei tuoi redditi (sommando i redditi di lavoro dipendente ed i redditi diversi, ed altri eventualmente) dal cui saldo potrai detrarre le eventuali ritenute d’acconto. L’aliquota del 20% è solo una percentuale di acconto stabilita dalla legge per alcuni tipi di attività e se fatturate a soggetti Iva (compenso € 500 - ritenuta 20% € 100 = netto € 400 descrizione: Non soggetto Iva art. 5 dpr 633/72).
Puoi aprire contemporaneamente una attività con partita Iva. Devi vedere i codici ATECO per scegliere il codice attività più adatto (ad es. cod. 90.03.09 Altre creazioni artistiche). Questo comporta ovviamente il rispetto dei relativi adempimenti fiscali. Dovrai anche fare l’iscrizione alla gestione separata Inps e pagare i contributi del 26,72% solo sul reddito netto generato dall’attività professionale od artistica.
Puoi scegliere il Regime dei minimi IVA, con ridotti obblighi ed una tassazione sostitutiva del 20%. In questi casi è meglio affidarsi ad un consulente.
A mio parere, l’utilizzo saltuario del tuo laboratorio a fini espositivi, così come descritto, può essere considerato coerente con una attività occasionale.Anche per Vitigen
Le risposte date sono per migliorare la conoscenza senza bisogno di inquietarsi. Se, in seguito alle risposte fornite, insorgono altri dubbi si può chiedere di nuovo. Occorre sempre e comunque una certa dose di pazienza, collaborazione e comprensione.
Saluti e auguri vivissimi a tutte e due.
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Grazie mariovannini per le risposte che mi hai fornito!!!
Gentilissimo ed esaustivo; ho avuto esattamente le conferme che cercavo.
per il momento mi conviene terminare il lavoro commissionato e venderlo come lavoro occasionale, continuare a tenere chiuso il laboratorio e vedere come si mettono le cose per l' insegnamento.
Se l' apertura di partita iva deve essere seguita dalla gestione separata INPS, indipendentemente se si supera o no l'importo di 5000 euro, vedrò in futuro di riprendere l' attività come "regime minimo".
Scusandomi ancora se non ho utilizzato un linguaggio appropriato per gli argomenti fiscali, ti saluto e ti ringrazio di cuore.
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Ciao a tutti,riprendo questa discussione in quanto ho trovato chiarimenti a diversi dubbi che anch'io ho e che ho esposto meglio nel mio post "Prestazioni occasionali per vendita creazioni del proprio ingegno".
Vorrei porre alcune domande riprendendo l' affermazione del signor Mariovannini:
"Le cessioni di beni non sono soggette a ritenute d?acconto."
potrei sapere per quali motivi non sono soggette e se il "bene" è inteso come merce acquistata e rivenduta così com'è anzichè prodotto artistico dipinto? (mi pare di capire che in quest'ultimo caso prevale la prestazione artistica e non l'oggetto in se anche se poi dipinto e venduto)
scusate la confusione però come già si diceva sopra il confine fra una cosa e l'altra è davvero sottile.
Grazie,buona giornata
Marzia
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buonasera marzia80
L’affermazione che fai tra le parentesi è corretta.
La cessione di beni non è soggetta a ritenuta d’acconto se l’attività del cedente, in senso generale, è quella di produrre o commerciare beni materiali o immateriali. Se un imprenditore, commerciante, artigiano, ecc. vende beni (ad es. giocattoli, software, pane, materiali edili, ecc.) ovviamente non è soggetto a ritenuta d’acconto.
Comunque non è tanto il valore aggiunto che determina l’assoggettabilità o meno a ritenuta d’acconto, ma la natura della prestazione o lavorazione. Non è soggetta a ritenuta la vendita di un bene che è il risultato della trasformazione da materia prima a prodotto finito. Ad es. filati e colore che diventano tessuto, anche se il valore del lavoro finito è superiore di molto alla somma delle materie prime e quindi con elevato valore aggiunto.
Nel caso di una attività artistica, professionale, e anche d’impresa come gli agenti e i mediatori, e sempre in senso generale, tutte le prestazioni sono soggette a ritenuta d’acconto.
Nel caso di congiunta presenza di bene e di attività artistica prevale ciò che da più valore alla cessione o se l’apporto artistico è determinante. Per tornare all’esempio di cui in precedenza se il vaso è prodotto in forma seriale con la stessa riproduzione in questo caso l’attività artistica non è determinante e quindi ci troviamo in presenza di cessione di bene o attività artigianale.
Si può fare un altro esempio. Se un fotografo riproduce 1000 volte un suo soggetto e lo vende ad un prezzo contenuto (costi + ricarico) si tratta di una attività artigianale o commerciale. Invece se la stessa fotografia è in copia unica e viene venduta ad un costo che può superare di 100 o 1000 volte il costo fisico della foto stessa ci troviamo in presenza di una attività artistica.
Anche gli esempi fatti comunque, nelle situazioni al limite, si potrebbero prestare ad una doppia interpretazione (come pure ad es. decoratore che dipinge con motivi e capacità chiaramente artistici). In questi casi può risultare determinante l’inquadramento del prestatore, artigiano o impresa iscritto alla CCIAA (senza ritenuta), oppure artista o professionista soltanto con partita Iva (con ritenuta).
Spero di essere stato chiaro.
Saluti