• User Newbie

    eseguire opere artistiche su commissione

    Salve, mi chiamo Iluska
    Sono stata iscritta alla camera di commercio come impresa individuale artigianale (ceramista) dal 1996 al 2008, anno nel quale ho ricominciato a lavorare come supplente nella scuola primaria. In attesa delle supplenze, che si sono notevolmente ridotte, dopo la riforma Gelmini, vorrei eseguire e vendere alcune opere artistiche, come quadri in ceramica o sculture su commissione, in regola con la legge. Non posso iscrivermi nuovamente all' INPS, essendo incompatibile con l' insegnamento, in più questa sarebbe per me un'attività del tutto marginale. Posso considerare lavoro autonomo occasionale, senza iscrizione all' INPS, l' esecuzione di uno, due lavori l' anno, non superando i 5000 euro? Occorre avere la partita iva? La ritenuta d? acconto Irpef come viene versata? Come bisogna iscriversi come artista? Posso lavorare nel mio laboratorio, tenendolo chiuso al pubblico?
    Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti.


  • User Attivo

    Il lavoro occasionale è esente da Inps fino a € 5000. La norma prevede che ci sia un solo committente per non più di 30 giorni all'anno.
    Per il fisco non ci sono limiti. La ritenuta d'acconto è trattenuta e versata dal tuo committente, se lo stesso riveste la qualifica di lavoratore autonomo, di impresa od associazione. Nell'Unico tali redditi sono qualificati come redditi diversi.
    Non c'è bisogno della partita Iva. Non devi fare nessuna iscrizione.
    Se non c'è accesso di pubblico e non hai lavoratori dipendenti puoi lavorare anche in casa o nel tuo laboratorio.
    Saluti


  • User

    Salve,scusate se mi inserisco in questo post, siccome è un argomento che mi interessa e credevo di avere avuto le risposte che
    cercavo con il mio post, leggendo un'altro post con risposta della
    moderatrice "Siantona" mi è sorto un dubbio,riporto quanto risposto
    da Siantona:

    "7. se svolgi un'attività occasionale non hai bisogno di aprire la partita iva e se cedi beni, non devi applicare la ritenuta d'acconto. La ritenuta d'acconto si mette in caso di prestazione di servizi "

    ecco siccome anche io produco ceramica in modo occasionale
    vendere un piatto di ceramica non è " cedere un bene" ????

    allora se si non siamo obbligati alla ritenuta d'acconto??
    e se si, l'eventuale compratore che può essere un negozio la nostra ricevuta la può scaricare lo stesso anche se non c'è la ritenuta??

    dimenticavo il post in questione da cui ho tratto la risposta è****


    *** ricevuta fiscale e ritenuta d'acconto di el3um4s***


    mi scuso in anticipo se ho fatto confusione e vi ringrazio delle
    vostre risposte.

    ciaoo


  • User Newbie

    :smile5: Ringrazio mariovannini per la risposta.
    Riguardo alla ritenuta d' acconto se il committente è una ditta è tutto chiaro, ma se fosse un privato a commissionare un lavoro dovrei versarla io, ma come farlo risultare legalmente? Potrei rilasciare una ricevuta per il lavoro svolto e dichiararlo poi con la denuncia dei redditi come reddito diverso? c'è un modello di ricevuta che posso usare?
    Volevo ulteriormente chiedere se sarebbe possibile allestire, nel proprio laboratorio, una mostra permanente delle opere realizzate, con ingresso al pubblico, ma nella quale non si effettua la vendita.
    Si tenga presente che il laboratorio e il locale che sarebbe adibito ad esposizione sono separati da una porta scorrevole.
    Grazie per l' attenzione.


  • User

    Anche se non ne capisco molto per quanto riguarda la ricevuta fiscale ad un privato io ho capito che la ritenuta non è dovuta
    anche perchè non essendo il privato sostituto d'imposta non potrebbe versarla perchè la ritenuta la versa il committente
    e non tu od io che gli vendiamo l'opera.

    non voglio sostituirmi ai moderatori e chiedo scusa se non sono
    abilitato a rispondere l'ho fatto solo per vedere se ho capito
    l'argomente che mi interessa personalmente.

    se ho sbagliato a rispondere chiedo ancora scusa.

    ciaoo


  • User Newbie

    Vorrei dire a vitigen che io sto cercando una risposta ai miei dubbi e non di confondermi ancora di più le idee.;)
    Inoltre io come opera artistica non intendo un piatto in ceramica, ma ad esempio, di un pannello murale di cm 120 x 200, di un trompe l' oeil o di una scultura.
    Per cortesia, se volete rispondetemi, solo se avete compreso le mie domande e possiate chiarirmi il dubbio.


  • User Attivo

    Buonasera
    Quanto scritto in precedenza dalla moderatrice è ovviamente corretto. Le cessioni di beni non sono soggette a ritenute d’acconto.
    Per rispondere alle varie domande cercherò di essere più preciso.

    • Sono soggette a ritenute d’acconto le prestazioni di servizi professionali ed artistiche. A volte il confine tra prestazioni di carattere professionale e artistico (consulente, ingegnere, artista, medico, ecc.) e le altre prestazioni (idraulico, elettricista, fioraio decoratore, ecc.) è molto sottile. Prevale in questo caso la componente “intellettualistica”. Vi rientrano in ogni caso le prestazioni artistiche.
    • Sono obbligati ad effettuare la ritenuta d’acconto i professionisti, gli imprenditori, le società e chiunque sia in possesso di partita Iva. I privati non effettuano ritenute e semplicemente pagano l’intero importo della fattura/ricevuta. Quindi non c’è ritenuta. Sarà compito del contribuente pagare le giuste imposte in base alla dichiarazione dei redditi detraendo dal saldo soltanto le ritenute subite.
    • La ritenuta d’acconto è un obbligo del cliente con partita Iva, non una opzione. Se il cliente è un negozio, lo stesso deve avere la partita Iva e quindi deve effettuare la ritenuta.
    • Al cliente privato, come al cliente “ditta”, va rilasciata una ricevuta in cui deve essere riportata la dicitura che si tratta di lavoro occasionale. Tutto questo è perfettamente legale e la somma di questi redditi va dichiarata su Unico. Solo sulla ricevuta del cliente “ditta” va indicata la ritenuta d’acconto. Non c’è un modulo di ricevuta prestabilito e la descrizione è libera.
    • Nei casi in cui ci sia anche la fornitura di un “bene” prevale comunque l’attività professionale. Facendo un esempio, un piatto può valere € 1 (uno) ma se decorato da una artista ne può valere dieci o cento. Lo stesso dicasi per la carta su cui è stampato un progetto, il marmo utilizzato per la scultura, ecc.. E’ ovvio che si tratta di prestazioni e non di cessioni di beni.
      Se si vendono solo piatti, o carta, è chiaro che si tratta di cessione di beni.
    • Ho chiaramente precisato che il lavoro occasionale non necessita di iscrizioni, nei limiti descritti.
    • Gli altri lavori come sono descritti (decorazioni, pittura) sono tutte prestazioni artistiche in quanto prevale, appunto, l’attività artistica (non si tratta di attività di imbianchino).
    • L’uso di laboratorio come sede espositiva rientra tra le competenze del tuo Comune. Se c’è afflusso di clienti o terzi che visitano i tuoi lavori devi comunque aspettarti la visita di un vigile che vorrà sapere se l’impianto elettrico è a norma di legge, se hai servizi igienici, se sei iscritta all’artigianato, se effettui solo prestazioni professionali senza vendita, ecc. In questo caso si rientra in situazioni diverse e molto complesse, che sicuramente ben conosci. Fai attenzione, inoltre, perché l’utilizzo di un laboratorio e di una sede espositiva non si concilia molto con l’attività occasionale.
      Spero di essere stato chiaro. Se ci sono altre domande scrivete pure.
      Saluti

  • User Newbie

    💋 Grazie a mariovannini per le tue risposte, esaurienti al 100%!!!

    Confermami se ho ben capito: nel rilasciare la ricevuta al privato, dovrei indicare l' importo completo e poi nell' unico indicare il reddito diverso percepito, versando così il 20% di questo importo. Nel caso della ditta,
    l' importo netto e la ritenuta d' acconto. E' così?
    Per quanto riguarda il laboratorio nel quale sto ricominciando lavorare, è rigorosamente chiuso al pubblico da quando ho cessato l' attività di ceramista. Sono stata artigiana per tanto tempo e non voglio assolutamente agire contro le regole; sarebbe un' attività saltuaria, perché vorrei occuparmi dell' insegnamento e non mi rimarrebbe tempo che per qualche settimana l' anno, per dipingere e creare. Quello che mi piacerebbe fare sarebbe allestire periodicamente (una o due volte l' anno)una mostra, ad ingresso libero e senza la vendita,dei lavori realizzati in passato.
    Un' ultima cosa: esiste un' iscrizione come "artista", libero professionista?
    Che cosa comporta oltre alla partita IVA?
    Scusandomi anticipatamente per tutto questo pot-pourri, ringrazio e saluto.


  • User

    Grazie al signor mariogiovannini per la risposta.

    ILLUSKINA cara il "piatto di ceramica" era tanto per fare un esempio

    non volevo certo sminuire la sua "arte".

    diceva bene totò " ma mi faccia il piacere!!! "

    ps. comunque la mia risposta era esatta, non è colpa mia se lei

    è confusa.

    cordialmente


  • User Newbie

    mi sembra che il signor mariovannini abbia confermato che la ricevuta è dovuta in ogni caso e io di certo non volevo "vantarmi", specificando la dimensione dell'opera in questione, ma solo sapere se era considerabile "bene" o "prestazione artistica".
    Il confine, come abbiamo visto è molto sottile e opinabile; la confusione è cosa gradita a chi fa delle leggi lacunose e di dubbia interpretazione.
    Ah, il mio nome si scrive con una sola L.


  • User

    ciao Iluska, infatti se rileggi la tua domanda e la mia risposta ti rendi

    conto che fai confusione tra "ricevuta" e "ritenuta" ,la ricevuta va

    fatta a tutti ma la "ritenuta ,che è l'imposta" la devi fare solo

    al possessore di partita iva che la verserà per tuo conto.

    hai ragione che la confusione è gradita al nostro fisco, per questo

    mi sono permesso di risponderti ancora.

    cordialmente


  • User Newbie

    A vitigen
    Vorrei farti notare che non faccio confusione tra ricevuta e ritenuta, ma chiedevo semplicemente se la ricevuta va fatta in ogni caso. Ho capito tutto riguardo alla ritenuta d' acconto, ma leggendo le parole di mariovannini non posso non chiedermi se hai capito bene tu: riporto parte della sua risposta.
    “Le cessioni di beni non sono soggette a ritenute d’acconto”(come dicevi tu)
    Ma quello che facciamo, secondo me, non è cessione di un bene, perché frutto dell’ attività artistica.
    “Sono soggette a ritenute d’acconto le prestazioni di servizi professionali ed artistiche” (come dicevo io)….I lavori come sono descritti (decorazioni, pittura) sono tutte prestazioni artistiche in quanto prevale, appunto, l’attività artistica
    (quindi soggette a ritenuta d’ acconto, per quel che riguarda me, essendo il mio committente una ditta).
    Se anche avessi fatto confusione, vorrei dire che è normale, visto che le leggi e il fisco non sono il mio campo di specializzazione.
    Sperando di non averti offeso (e che tu non mi offenda ulteriormente) ti saluto e chiudo questa discussione.


  • User

    Come ti offendi presto carina.......chiudo volentieri quì

    e ti lascio alla tua confusione.........auguri!!!!!


  • User Attivo

    Per Iluska
    Rispondo al messaggio del 26.08.10
    Le imposte da pagare, da dichiarazione Unico, non sono del 20% ma quelle che verranno calcolate applicando l’aliquota marginale sul totale dei tuoi redditi (sommando i redditi di lavoro dipendente ed i redditi diversi, ed altri eventualmente) dal cui saldo potrai detrarre le eventuali ritenute d’acconto. L’aliquota del 20% è solo una percentuale di acconto stabilita dalla legge per alcuni tipi di attività e se fatturate a soggetti Iva (compenso € 500 - ritenuta 20% € 100 = netto € 400 descrizione: Non soggetto Iva art. 5 dpr 633/72).
    Puoi aprire contemporaneamente una attività con partita Iva. Devi vedere i codici ATECO per scegliere il codice attività più adatto (ad es. cod. 90.03.09 Altre creazioni artistiche). Questo comporta ovviamente il rispetto dei relativi adempimenti fiscali. Dovrai anche fare l’iscrizione alla gestione separata Inps e pagare i contributi del 26,72% solo sul reddito netto generato dall’attività professionale od artistica.
    Puoi scegliere il Regime dei minimi IVA, con ridotti obblighi ed una tassazione sostitutiva del 20%. In questi casi è meglio affidarsi ad un consulente.
    A mio parere, l’utilizzo saltuario del tuo laboratorio a fini espositivi, così come descritto, può essere considerato coerente con una attività occasionale.

    Anche per Vitigen
    Le risposte date sono per migliorare la conoscenza senza bisogno di inquietarsi. Se, in seguito alle risposte fornite, insorgono altri dubbi si può chiedere di nuovo. Occorre sempre e comunque una certa dose di pazienza, collaborazione e comprensione.
    Saluti e auguri vivissimi a tutte e due.


  • User Newbie

    Grazie mariovannini per le risposte che mi hai fornito!!!
    Gentilissimo ed esaustivo; ho avuto esattamente le conferme che cercavo.
    per il momento mi conviene terminare il lavoro commissionato e venderlo come lavoro occasionale, continuare a tenere chiuso il laboratorio e vedere come si mettono le cose per l' insegnamento.
    Se l' apertura di partita iva deve essere seguita dalla gestione separata INPS, indipendentemente se si supera o no l'importo di 5000 euro, vedrò in futuro di riprendere l' attività come "regime minimo".
    Scusandomi ancora se non ho utilizzato un linguaggio appropriato per gli argomenti fiscali, ti saluto e ti ringrazio di cuore.:sun:


  • User Newbie

    Ciao a tutti,riprendo questa discussione in quanto ho trovato chiarimenti a diversi dubbi che anch'io ho e che ho esposto meglio nel mio post "Prestazioni occasionali per vendita creazioni del proprio ingegno".

    Vorrei porre alcune domande riprendendo l' affermazione del signor Mariovannini:

    "Le cessioni di beni non sono soggette a ritenute d?acconto."

    potrei sapere per quali motivi non sono soggette e se il "bene" è inteso come merce acquistata e rivenduta così com'è anzichè prodotto artistico dipinto? (mi pare di capire che in quest'ultimo caso prevale la prestazione artistica e non l'oggetto in se anche se poi dipinto e venduto)

    scusate la confusione però come già si diceva sopra il confine fra una cosa e l'altra è davvero sottile.

    Grazie,buona giornata
    Marzia


  • User Attivo

    buonasera marzia80
    L’affermazione che fai tra le parentesi è corretta.
    La cessione di beni non è soggetta a ritenuta d’acconto se l’attività del cedente, in senso generale, è quella di produrre o commerciare beni materiali o immateriali. Se un imprenditore, commerciante, artigiano, ecc. vende beni (ad es. giocattoli, software, pane, materiali edili, ecc.) ovviamente non è soggetto a ritenuta d’acconto.
    Comunque non è tanto il valore aggiunto che determina l’assoggettabilità o meno a ritenuta d’acconto, ma la natura della prestazione o lavorazione. Non è soggetta a ritenuta la vendita di un bene che è il risultato della trasformazione da materia prima a prodotto finito. Ad es. filati e colore che diventano tessuto, anche se il valore del lavoro finito è superiore di molto alla somma delle materie prime e quindi con elevato valore aggiunto.
    Nel caso di una attività artistica, professionale, e anche d’impresa come gli agenti e i mediatori, e sempre in senso generale, tutte le prestazioni sono soggette a ritenuta d’acconto.
    Nel caso di congiunta presenza di bene e di attività artistica prevale ciò che da più valore alla cessione o se l’apporto artistico è determinante. Per tornare all’esempio di cui in precedenza se il vaso è prodotto in forma seriale con la stessa riproduzione in questo caso l’attività artistica non è determinante e quindi ci troviamo in presenza di cessione di bene o attività artigianale.
    Si può fare un altro esempio. Se un fotografo riproduce 1000 volte un suo soggetto e lo vende ad un prezzo contenuto (costi + ricarico) si tratta di una attività artigianale o commerciale. Invece se la stessa fotografia è in copia unica e viene venduta ad un costo che può superare di 100 o 1000 volte il costo fisico della foto stessa ci troviamo in presenza di una attività artistica.
    Anche gli esempi fatti comunque, nelle situazioni al limite, si potrebbero prestare ad una doppia interpretazione (come pure ad es. decoratore che dipinge con motivi e capacità chiaramente artistici). In questi casi può risultare determinante l’inquadramento del prestatore, artigiano o impresa iscritto alla CCIAA (senza ritenuta), oppure artista o professionista soltanto con partita Iva (con ritenuta).
    Spero di essere stato chiaro.
    Saluti