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Emissione Fattura Commerciale con schema obbligatorio o non
Volevo ringraziare anticipatamente Paolo per l'esaustiva risposta ad una mio precedente topic.
Gradirei essere edotto questa volta in materia emissione di fattura commerciale. Le mie conoscenze di scuole superiori ricordano che era necessario acquistare dei modelli direttamente dalle tipografie autorizzate dall'amm.ne finanziaria.....però da una ricerca appena fatta volevo sapere se è possibile ai sensi del D.L. 20 Febbr. 2004 n.ro 52 emettere fattura commerciale in modalità libera...cioè con programmi tipo excel o altri in commercio, stampando io stesso i modelli su carta.
La stessa disciplina è applicabile anche per l'emissione di ricevute fiscali?
Applicando analogicamente la disciplina, oppure dovrò necessariamente acquistare dei blocchetti obbligatori?Grazie a tutti!
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Ciao e grazie.
Il DM 30/03/1992 ha previsto un unico modello di ricevuta fiscale unificato quanto a requisiti, ma nulla vieta che possa essere stampata in dimensioni e forme diverse e possa anche contenere altri dati che rispondano alle esigenze gestionali del contribuente in aggiunta a quelli obbligatori.
Per le fatture confermo la forma libera, la possibilità di usare excel word ecc., ma i requisiti obbligatori ex art. 21 Dpr 633/72.
Paolo
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Quindi ricapitolando, per le ricevute fiscali dovrò necessariamente acquistare o far stampare i modelli da tipografie o rivenditori autorizzati dal Ministero dell?Economia e delle Finanze, oppure fermo restando i contenuti pedissequi e obbligatori del DM 31/03/92 posso usare word, excel etcc? Grazie per la precisazione.
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Reputo si possa usare word/excel, vedi ad esempio le ricevute dei ristoranti l'una diversa dall'altra.
Paolo
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Buongiorno Paolo,
per favore mi sai dire se è possibile emettere ricevute fiscali su carta libera e cioè SENZA la numerazione fiscale precedentemente apposta da tipografie autorizzate?
Per essere chiaro: mi occupo di turismo (dirigo un camping Village a San Vincenzo in toscana) ed il nostro gestionale emette ricevute fiscali numerandole progressivamente. Posso mettere nella stampante dei fogli di carta bianca o la legislazione vigente prevede l'utilizzo di fogli con numerazione fiscale prestampata da tipografie autorizzate?
Ringrazio anticipatamente
Stefano
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L? Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n.1/2013, ha fornito una interpretazione della norma che modificava il contenuto minimo delle fatture specificando, di fatto, che già l?indicazione del numero fattura e della data di emissione (come usato per il passato) permettevano l?identificazione in modo univoco della fattura stessa.
In sintesi l?Agenzia delle Entrate ha individuato due alternative per attribuire il numero progressivo alla fattura:
- può essere applicata una numerazione progressiva senza indicazione dell'anno solare, iniziando dal n. 1, che prosegua ininterrottamente fino alla cessazione dell?attività. In questo modo l'identificazione univoca della fattura è data dall'irripetibilità del numero del documento;
- alternativamente, è possibile continuare a numerare progressivamente le fatture per anno solare**. In questo caso, l?identificazione univoca della fattura proviene dall'obbligo, richiesto dalla norma, di indicare la data di emissione**
La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza
o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza
o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante
fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente
ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce
nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell'operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; (6)
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con
arrotondamento al centesimo di euro; (7)
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici
registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore
volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto
nuovi, di cui all'articolo 38 , comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o
prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
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Ringrazio per la tempestiva risposta ma, come temevo, la risoluzione citata riguarda solo ed eslusivamente LE FATTURE**.**
L'auito che vi chiedo invece RIGUARDA LE RICEVUTE FISCALI.
La questione è:
è possibile emettere RICEVUTE FISCALI, numerate progressivamente ed univocamente, su carta bianca
oppure
si devono usare fogli con numerazione fiscale precedentemente apposta da tipografie autorizzate?grazie e a presto
Stefano
@MaxP4 said:
L? Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n.1/2013, ha fornito una interpretazione della norma che modificava il contenuto minimo delle fatture specificando, di fatto, che già l?indicazione del numero fattura e della data di emissione (come usato per il passato) permettevano l?identificazione in modo univoco della fattura stessa.
In sintesi l?Agenzia delle Entrate ha individuato due alternative per attribuire il numero progressivo alla fattura:
- può essere applicata una numerazione progressiva senza indicazione dell'anno solare, iniziando dal n. 1, che prosegua ininterrottamente fino alla cessazione dell?attività. In questo modo l'identificazione univoca della fattura è data dall'irripetibilità del numero del documento;
- alternativamente, è possibile continuare a numerare progressivamente le fatture per anno solare**. In questo caso, l?identificazione univoca della fattura proviene dall'obbligo, richiesto dalla norma, di indicare la data di emissione**
La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza
o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza
o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante
fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente
ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce
nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell'operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; (6)
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con
arrotondamento al centesimo di euro; (7)
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici
registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore
volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto
nuovi, di cui all'articolo 38 , comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o
prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.