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contribuente minimo e rimborso forfetario
E' possibile utilizzare il MODULO LIQUIDAZIONE PREMI/COMPENSI INDENNITA? DI TRASFERTA/RIMBORSI FORFETTARI DI SPESA L.342/2000 ART. 37 COMMA 1, LETT. C) E D) D.P.R. 22/12/86 N. 917 ART. 81, COMMA 1 LETT. M) E ART. 83 COMMA 2 utilizzati per i dipendenti, anche per i collaboratori professionali, con fattura, che svolgono attività prevalente presso la medesima azienda?
Può l'importo dei rimborsi forfetari, a fine anno, essere cumulato con il tetto dei 30.000,00 euro dei contribuenti minimi e quindi pregiudicare, per pochi euro, la condizione di contribuente minimo?
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una risposta è stata:
è bene innanzitutto precisare che a collaboratori professionali con partita
Iva, possono essere dati rimborsi spese non soggetti Iva, se sono relativi a
spese fatte in nome e per conto dell'Azienda. Sulla fattura/ricevuta del
collaboratore/professionista con P.Iva deve essere indicato il nominativo
dell'Azienda come destinatario del servizio/cessione. Qualsiasi altro rimborso
fatto a titolo forfettario si deve considerare compenso e quindi da
assoggettare ad Iva. Nel caso poi che il professionista non applichi Iva per
il "tetto dei 30.000,00" il rimborso forfettario andrà sommato al compenso e
quindi potrà "pregiudicare" l'agevolazione.Quindi, siccome le trasferte sono eseguite in nome e per conto dell'Azienda, il professionista "contribuente minimo" potrà addebitarle all'Azienda... senza incorrere nel problema di pregiudicare il tetto dei 30.000,00 euro.