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compensazione IVA
Buongiorno a tutti,
vengo subito al punto. Il medesimo contribuente chiude partita IVA e ne apre un'altra due anni dopo. Il suo commercialista pone in compensazione il credito IVA risalente alla prima partita IVA e il debito IVA relativo alla seconda. Mi si dice che trattasi di indebita compensazione. Vorrei sapere su quale fondamento legislativo o giurisprudenziale poggia questa asserzione. Infatti, mi pare che nè l'art. 17 del D. lgs. 241/97 nè l'art. 19 della L. 633/72 dicano espressamente che la compensazione o detrazione debbano avvenire nell'ambito della medesima partita IVA! Forse lo lasciano intendere? Ma in base a quale ragionamento logico? E soprattutto: c'è una sentenza della Cassazione o qualcos'altro che lo confermi? Un sincero ringraziamento a chiunque vorrà darmi una dritta!
Aiacetelamonio
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Ciao Aiacetelamonio.
Il tuo problema io me lo sono posto per un mio cliente che nello stesso anno ah chiuso la partita IVA aprendone un'altra successivamente.
Io mi chiedevo se il credito IVA si "lega" al contribuente tramite partita IVA o codice fiscale.
Ci ho studiato sopra e confortato dal parere di altri colleghi (ho posto il quesito nel forum che frequento con assiduità e abitudine) ho trovato conferma che nulla da dire se utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi nel mentre l'utilizzazione verticale nel caso di specie non è ammessa andando a leggere l'art. 30 del DPR 633/72.
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Grazie Acconto per il prezioso suggerimento.
Devo dire, però, che, esaminando il testo del comma 2 dell'art 30 della L. 633/72, mi pare che la norma disponga che, in caso di cessazione dell'attività, al contribuente sia data facoltà di chiedere il rimborso, fermo restando il diritto del medesimo di compensare. Da dove, però, si evinca che egli non possa compensare il credito IVA in linea verticale, mi rimane ancora poco chiaro, non potendosi evincere espressamente neppure dall'art. 17 L. 241/97, il quale mi sembra introdurre l'istituto della compensazione orizzontale, senza, tuttavia, porre alcuna sorta di impedimento alla possibilità di compensare in linea verticale il credito IVA della partita chiusa con il debito IVA della partita IVA aperta!
Scusami se abuso della tua gentilezza, Acconto, ma non è mai facile improvvisarsi tributaristi! Grazie!
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Ciao.
Diciamo che a spaccare il capello non resterebbe che da richiedere il rimborso secondo il 633.
Tuttavia l'istituto della compensazione orizzontale è nato proprio per evitare lungaggini burocratiche per i rimborsi e permettere la compensazione debito/credito nei confronti del fisco da parte dei contribuenti. Badasi bene contribuenti e non soggetti titolari di partita IVA. Poiché ho avuto il conforto che il credito si lega al codice fiscale in quanto credito lo compenso orizzontalmente ancorché non sia più titolare di partita IVA.A sosteno della tesi leggasi art. 2 lettera a del Decreto Legislativo 19 novembre 1998, n. 422
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Ho capito! Altra domanda: se il contribuente nel frattempo ha riaparto partita IVA, non può compensare il credito IVA della prima col debito IVA della seconda? Quale norma vi osta? A me pare che nè l'art.30, co. 2, l. 633/72 nè l'art. 17, co. 1, l. 241/97 lo vietino espressamente!