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Può un aggregatore di news essere querelato per diffamazione?
Salve. Ringrazio anticipatamente chi abbia voglia di soddisfare una mia curiosità. Ho letto la discussione in rilievo, ma visto che non è totalmente affine al mio dubbio allora apro questa discussione per avere un pò di chiarezza. Speriamo non succedesse mai, ma mi sorge il dubbio e quindi chiedo in questo fantastico forum.
Avendo numerosi aggregatori online da più di un anno, trattando di news di cronaca, cultura, spettacolo, attualità, etc etc....
...possibile subire una querela per diffamazione nel caso in cui una mia fonte pubblichi una notizia falsa o offenda la reputazione altrui?
Come la vedrebbe un giudice, e prima il gip, nel caso si rendesse conto che non è l'aggregatore che ha "prodotto" la notizia ma l'ha solo diffusa?
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Bella domanda.
Credo che potrebbe configurarsi la fattispecie del delitto omissivo improprio. Comunque tu dovresti avere un controllo sui contenuti che pubblichi, o comunque decidere di sospendere la pubblicazione delle notizie provenienti da una fonte suscettibile di sanzione penale per diffamazione.
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Ti riferisci a wikipedia.org/wiki/Reato_omissivo_improprio?
In linea di principio quanto da te citato ci può anche stare, ma non credo sia attinente al 100%.
Prima di aprire questa discussione, visto che si tratta di un dubbio che ho da qualche settimana, mi sono un pò informato.
Premettendo che non si produce il "contenuto incriminato" (nel caso si producesse vi sarebbero pochi dubbi sulla fondatezza della querela per diffamazione a mezzo internet) in quanto estrapolato come abstract da altra fonte...
Se ci riferiamo al controllo, credo che ci possa invece andare a pennello l'Art 57 e/o 57 bis della legge sulla stampa che prende "nella rete" il Direttore responsabile, l' editore, ... (insomma, il webmaster o il blogger)(???). Ci sono sentenze che a quanto sembra puntano verso questa direzione equiparando il gestore di un sito a queste figure... correggetemi se sbaglio.
Ma, sorge la domanda, un aggregatore può mai essere equiparato a una testata giornalistica? Condizione questa per incorrere in tale reati.
Io, essendo di parte , dico No per tre motivi:
- Non vi è una redazione, e quindi non vi è produzione (ne controllo) di contenuti
- Chi ha un aggregatore, di solito.. e per onestà, dovrebbe avere una specie di autorizzazione scritta alla pubblicazione dei contenuti delle fonti da cui attinge
- La periodicità è "relativa" perchè dipende da quando altri siti pubblicano le loro news
Voi che dite?
Non ricordo - se qualcuno l'avesse a portata di click potrebbe impreziosire questa discussione - dove ho letto una sentenza francese che condannava ad una multa di 1500 euro il proprietario di un aggregatore per aver ripubblicato una notizia.
Se, per la Francia, ripubblicare una news con tanto di link alla fonte è punibile credo che questo argomento dovrebbe interessare a molti.
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Ciao Taolo,
in questo momento, salvo modifiche legislative, un aggregatore non risponde di diffamazione per omissione di controllo.
Un sito web non è stampa di per sè, perchè possa applicarsi la normativa sulla stampa, e quindi le guarentigie ma anche gli obblighi della stampa, deve avere i requisiti propri della testata giornalistica. In assenza non è sottoponibile alla legge sulla stampa, per cui non ha obblighi di controllo sulle notizie.
Però si applicano le normali leggi, per cui potrebbe rispondere di concorso in diffamazione se sussistono i requisiti del concorso. Nel caso specifico direi che deve essere dimostrato che chi gestisce il sito abbia un controllo sulle notizie (se il tutto è automatizzato tale controllo non esiste), e quindi abbia coscienza della diffamazione e nonostante ciò visualizzi l'articolo.
Se passa il Decreto Romani le cose potrebbero cambiare!
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Molto chiaro, come sempre, Bsaett
Si.. preciso preciso come la penso io. Purtroppo, nel nostro paese non è niente semplice come sembra. Infatti, come si fa a spiegare a un giudice cos'è un aggregatore, come funziona, quali sono i suoi fini?
Credo che la legislazione sia abbastanza chiara, mentre è scurissima l'interpretazione che viene data alla stessa.
Un esempio è il Decreto Romani, che provando ad interpretare all'italiana la direttiva EU non ha fatto altro che complicare la faccenda... In rete si legge del perchè del decreto, e della sua forma particolareggiata atta a sfavorire nella disputa legale Google ed il suo Youtube.
Una legge ad Group... parafrasando la, tante volte ascoltata, legge ad personam.
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sono un ragazzo che per passione aveva apero un sito chiamato i love il mio paese e in un sottodominio aveva creato un aggregatore di notizie principalmente dei maggiori siti di informazione siciliani locali e nazionali sportivi etc... il tutto veniva gestito con wordpress e con un plugin che in automatico andava a cercare i feed dei siti inseriti nel plugin senza nessun controllo.. oggi mi ritrovo querelato per un articolo apparso su uno di questi siti che è stato importato in automatico dal plugin di wordpress sul mio sito e purtroppo anche per intero e non in forma abstract perchè il feed del sito che è stato importato era impostato a fare vedere tutto il contenuto e quindi non in formaabstract.. l'accusa è diffamazione a mezzo stampa.. premesso che da quello che ho letto in materia il mio sito non è una testata ma un sito amatoriale credo ma voglio conferme che non posso incorrere in questo reato.. senonchè potrebbe esserci l'ipotesi di concorso in diffamazione ma anche in questo caso io non controllavo i contenuti che erano pubblicati automaticamente quindi che anche questa accusa decada, aiuto!!!! aiutatemi il mio avvocato sa poco in materia credo aiutatemi
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Diffamazione via internet: quando il gestore del sito è responsabile
Cassazione penale, sez. V, sentenza 27/12/2016 n° 54946
Dato che sono interessato all'argomento, riporto una sentenza della Cassazione penale nella quale il caso è ben diverso da un aggregatore ma sono importanti le motivazioni: le responsabilità giacciono non nel mancato controllo preventivoma nell'omissione della rimozione del materiale diffamatorio. Leggere.
Perciò, per analogia, un aggregatore automatico di news "non potrebbe" essere accusato ne di diffamazione ne di concorso in diffamazione. A meno che avutane contezza non abbia provveduto alla rimozione del materiale incriminato.Nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori all’interno di una community presente su un sito Internet si configura la responsabilità a livello concorsuale del gestore del sito qualora lo stesso pur essendo a conoscenza del contenuto diffamatorio del messaggio ne continui a consentire la permanenza sul sito senza provvedere all’immediata rimozione.
Ancora protagonista la Rete ed in particolare la responsabilità dei gestori di community nella sentenza della Corte di Cassazione, V sez. penale, 14 luglio - 27 dicembre 2016, n. 54946. In particolare, nel caso di specie, viene impugnata dinanzi al giudice di legittimità la sentenza della Corte di Appello di Bergamo che ha ritenuto responsabile di concorso nel reato di diffamazione ai danni del presidente della Lega Nazionale Dilettanti del Federazione Italiana Gioco Calcio, il gestore di un sito internet a seguito della pubblicazione sulla community del sito, di un commento di un utente che descriveva la parte offesa «emerito farabutto» e «pregiudicato doc» allegando il certificato penale.
La Suprema Corte ritiene fondate le argomentazioni della Corte Territoriale a sostegno della responsabilità del gestore del sito in quando risulta decisiva, nel caso di specie, la ricezione, sulla casella di posta elettronica del gestore del sito di una missiva con la quale lo stesso autore del commento trasmetteva il certificato penale. Tale circostanza non considerata affatto in primo grado, consente di rivedere la posizione del gestore del sito e considerarlo responsabile per aver mantenuto consapevolmente l'articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l'efficacia diffamatoria oggetto di contestazione, fino a quando veniva eseguito il sequestro preventivo del sito.
La Suprema Corte, quindi, valuta la responsabilità del gestore non tanto per l’omesso controllo riguardo la natura dei messaggi presenti sulla community, ma per l’evidente malafede dell’imputato che pur essendo stato avvisato dallo stesso autore circa il contenuto diffamatorio del messaggio non provvedeva immediatamente alla rimozione dello stesso.
In effetti il gestore del sito risponde di diffamazione quando ricorre, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita. Difatti, in sede penale non è possibile ritenere che le offese degli utenti debbano darsi per condivise dal dominus della community solo in quanto da questi approvate, in modo specifico (nel caso in cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizionato (nel caso in cui non l’abbia predisposto). Affinché l’elemento soggettivo del reato ex articolo 595 codice penale possa ritenersi sussistente, è necessario che il gestore, come nel caso di specie, abbia scientemente omesso di cancellare, anche a posteriori, le frasi diffamatorie. Ove, invece, egli si sia prontamente attivato in senso emendativo, allora la sua condotta non assumerà connotati illeciti.